Cassazione Civile, Ordinanza n. 25559/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il pagamento di spese condominiali relative all'impianto di riscaldamento centralizzato. L'ingiunta si opponeva sostenendo di aver acquistato l'immobile da una precedente proprietaria che aveva già distaccato l'appartamento dall'impianto centralizzato, sicché non sarebbe stata tenuta a contribuire a tali spese. I giudici di merito respingevano l'opposizione: il tribunale riteneva il distacco non conforme ai requisiti di legge e alla disciplina regionale, anche perché l'impianto autonomo risultava non a norma, e accoglieva la riconvenzionale di ripristino del collegamento; la corte d'appello dichiarava inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c. per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, ritenendo che il condomino distaccato dovesse provare, con idonea documentazione tecnica, l'assenza di notevoli squilibri o aggravi di spesa per gli altri condomini. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 1118 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto necessario, ai fini della legittimità del distacco, il previo deposito/comunicazione di una relazione tecnica in assemblea; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità per omessa pronuncia e motivazione apparente dell'ordinanza d'appello; (3) in via subordinata, nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente e falsa applicazione dell'art. 1118 c.c., perché il tribunale avrebbe fondato l'illegittimità del distacco sulla sola irregolarità dell'impianto autonomo e su profili procedimentali, senza verificare i soli presupposti rilevanti, cioè squilibri e aggravi; (4) ulteriore censura subordinata, ripropositiva della violazione dell'art. 1118 c.c. e della nullità motivazionale, nel caso in cui si ritenesse che il tribunale avesse richiesto anche la preventiva relazione tecnica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato le questioni preliminari di legittimità costituzionale degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., ritenendole manifestamente infondate. Ha poi dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso, perché contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. sono proponibili solo censure relative a vizi propri dell'ordinanza stessa, e nel caso concreto non erano stati dedotti vizi di tale tipo. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo erronea la motivazione del tribunale nella parte in cui aveva valorizzato profili diversi da quelli rilevanti ai sensi dell'art. 1118 c.c.: per la legittimità del distacco occorre verificare soltanto se esso determini notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini, mentre la mancata procedimentalizzazione del distacco o l'irregolarità dell'impianto autonomo, da sole, non sono di per sé decisive ai fini della disciplina del distacco. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame dell'appello alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 1118 c.c.
consente al condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato se prova che dal distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini; i profili procedimentali o l'irregolarità dell'impianto autonomo non sono, da soli, il parametro decisivo.
art. 348-bis c.p.c.
l'ordinanza di inammissibilità dell'appello è ammissibile solo nei casi previsti dalla legge e può essere oggetto di ricorso per cassazione solo per vizi propri.
art. 348-ter c.p.c.
in caso di ordinanza di inammissibilità dell'appello, il ricorso per cassazione va proposto contro la sentenza di primo grado; il sistema non viola i parametri costituzionali richiamati.
art. 360 c.p.c.
individua i motivi di ricorso per cassazione; nel caso concreto le censure contro l'ordinanza d'appello sono state dichiarate inammissibili perché non investivano vizi propri dell'ordinanza.
art. 112 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per omessa pronuncia; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non deduceva un vizio proprio dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per asserita motivazione apparente; la Corte ha ritenuto che l'eventuale diversa ampiezza argomentativa non integri un vizio proprio dell'ordinanza.
art. 77 Cost.
la questione di legittimità costituzionale della decretazione d'urgenza è stata ritenuta manifestamente infondata; il controllo della Corte costituzionale è limitato all'evidente mancanza dei presupposti.
art. 3 Cost.
la disciplina degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. non è ritenuta lesiva del principio di eguaglianza.
art. 24 Cost.
il filtro in appello non comprime illegittimamente il diritto di difesa, essendo funzionale all'effettività del sistema giudiziario.
art. 111 Cost.
la semplificazione del giudizio di appello è compatibile con il giusto processo e con l'effettività della tutela.
art. 113 Cost.
richiamato insieme agli artt. 24 e 111 Cost. per escludere la lesione della tutela giurisdizionale.
artt. 6 e 13 CEDU
la disciplina del filtro in appello è considerata compatibile con il parametro convenzionale richiamato.
d.l. n. 83 del 2012
considerato coerente con la ratio unitaria di promozione della crescita economica; tale contesto giustifica l'inserimento delle norme sul filtro in appello.
L. n. 134 del 2012
legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per il quadro normativo del filtro in appello.
L. n. 220 del 2012
riforma del condominio richiamata per la nuova disciplina del distacco dall'impianto centralizzato.
L. regionale n. 156/2008
richiamata nei gradi di merito come disciplina tecnica regionale sul distacco e sulla conformità dell'impianto autonomo.
Massime di principio
- In materia di distacco del singolo condomino dall'impianto centralizzato di riscaldamento, il parametro decisivo è l'assenza di notevoli squilibri di funzionamento e di aggravi di spesa per gli altri condomini; la verifica non può essere spostata su requisiti meramente procedurali o su profili tecnici dell'impianto autonomo che, da soli, non esauriscono il giudizio di legittimità del distacco.
- L'onere di provare la non pregiudizialità del distacco grava sul condomino che intenda separarsi dall'impianto comune, mediante idonea documentazione tecnica; tale onere viene meno solo se l'assemblea abbia autorizzato il distacco sulla base di autonoma valutazione dei presupposti.
- Nel giudizio di cassazione avverso un'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. sono deducibili soltanto vizi propri dell'ordinanza, ossia l'adozione fuori dei casi consentiti o specifici vizi processuali, non potendo essere riesaminato nel merito il giudizio di non ragionevole probabilità di accoglimento.
- La motivazione più o meno ampia dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. non integra, di per sé, un vizio di nullità se non impedisce la comprensione della decisione né lede il diritto di difesa.
- La disciplina del filtro in appello di cui agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. è compatibile con gli artt. 3, 24, 77, 111 e 113 Cost. quando sia giustificata da esigenze di funzionalità ed effettività del sistema giudiziario, e non solo dall'interesse della parte soccombente.
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