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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51261/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Bologna per tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. sostenendo che la motivazione è contraddittoria e illogica in relazione alla sussistenza dell'ingiusto profitto previsto dall'art. 629 c.p., poiché nel capo di imputazione il profitto era individuato nell'acquisizione di commesse mediante offerte di servizi a costi inferiori e non nel mero risparmio sui costi del lavoro; manca prova che le commesse siano state effettivamente acquisite; 2) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 c.p.p. e art. 606 lett. b) ed e)) perché le sentenze di merito avrebbero modificato sostanzialmente il profilo del profitto (prima rinuncia sindacale, poi beneficio dai pagamenti in nero), creando impossibilità di difesa e contraddittorietà tra giudici; 3) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per mancata determinazione della pena base in appello dopo che alcuni reati sono stati dichiarati prescritti e senza adeguata riduzione della pena di riferimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: 1) ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che hanno individuato l'ingiusto profitto nel risparmio sul costo del lavoro finalizzato ad ottenere commesse, precisando che l'obiettivo (acquisizione delle commesse) non è stato raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del ricorrente e quindi la fattispecie è rimasta nella forma del tentativo; 2) ha escluso la violazione del principio di correlazione, indicando che la contestazione, letta nel suo complesso, conteneva gli elementi oggettivamente rilevanti (trattamento retributivo e previdenziale inferiore) e che il dibattimento ha esplorato il profilo dei pagamenti in nero, per cui l'imputato ha potuto difendersi; 3) ha ritenuto corretta la determinazione della pena da parte della Corte territoriale, spiegando che l'aumento per continuazione è stato ridotto in ragione della prescrizione intervenuta per alcuni episodi, mentre la pena base individuata in primo grado è rimasta immutata e non sussistono vizi logici. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Norma invocata quale parametro per censurare la motivazione della sentenza; la Cassazione ha ritenuto insussistenti i vizi dedotti, giudicando congrua la motivazione dei giudici di merito sull'elemento del profitto.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)

    Norma relativa ai vizi di diritto e di motivazione; è stata valutata in rapporto alla presunta violazione del principio di correlazione, ritenuta però non sussistente.

  • art. 521 c.p.p.

    Richiamato rispetto al principio di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la violazione sussiste solo in caso di trasformazione radicale del fatto che impedisca la difesa.

  • art. 629 c.p.

    Norma sostanziale che disciplina l'estorsione e richiede l'ingiusto profitto; la Corte ha interpretato l'ingiusto profitto come risparmio sul costo del lavoro finalizzato a ottenere commesse, anche se il risultato non è stato conseguito (tentativo).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e la comminazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) per ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro.

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU (richiamati in giurisprudenza)

    Riferimenti costituzionali e convenzionali richiamati dai giudici per il principio del contraddittorio e della possibilità di difesa: la diversa qualificazione del fatto non può avvenire 'a sorpresa' limitando la possibilità di difesa.

Massime di principio

  • L'elemento dell'"ingiusto profitto" nell'estorsione può essere individuato anche nel risparmio sul costo del lavoro se tale risparmio è funzionale all'ottenimento di un vantaggio economico (es. acquisizione di commesse); la sua mancata realizzazione per cause indipendenti può determinare la forma tentata del reato.
  • Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza è violato solo quando il fatto ritenuto in decisione si presenti come radicalmente diverso da quello contestato, impedendo una difesa effettiva; cambiamenti interpretativi prevedibili e sviluppi logici in dibattimento non costituiscono di per sé sorpresa.
  • Se nel corso del dibattimento emergono profili (es. pagamenti in nero) coerenti con gli elementi richiamati nell'imputazione, l'imputato è considerato messo in condizione di difendersi anche rispetto a quella valutazione probatoria.
  • In sede di appello, la rideterminazione degli aumenti per continuazione e della pena complessiva può essere motivata dalla prescrizione intervenuta su singoli episodi; non è obbligatorio riesporre la 'pena base' se resta quella fissata in primo grado e la motivazione giustifica la variazione degli aumenti.
  • La Corte di Cassazione valuta inammissibilità e manifestata infondatezza dei motivi; ricorsi privi di fondamento possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende.

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