Cassazione Penale, Sentenza n. 51261/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Bologna per tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. sostenendo che la motivazione è contraddittoria e illogica in relazione alla sussistenza dell'ingiusto profitto previsto dall'art. 629 c.p., poiché nel capo di imputazione il profitto era individuato nell'acquisizione di commesse mediante offerte di servizi a costi inferiori e non nel mero risparmio sui costi del lavoro; manca prova che le commesse siano state effettivamente acquisite; 2) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 c.p.p. e art. 606 lett. b) ed e)) perché le sentenze di merito avrebbero modificato sostanzialmente il profilo del profitto (prima rinuncia sindacale, poi beneficio dai pagamenti in nero), creando impossibilità di difesa e contraddittorietà tra giudici; 3) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per mancata determinazione della pena base in appello dopo che alcuni reati sono stati dichiarati prescritti e senza adeguata riduzione della pena di riferimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: 1) ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che hanno individuato l'ingiusto profitto nel risparmio sul costo del lavoro finalizzato ad ottenere commesse, precisando che l'obiettivo (acquisizione delle commesse) non è stato raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del ricorrente e quindi la fattispecie è rimasta nella forma del tentativo; 2) ha escluso la violazione del principio di correlazione, indicando che la contestazione, letta nel suo complesso, conteneva gli elementi oggettivamente rilevanti (trattamento retributivo e previdenziale inferiore) e che il dibattimento ha esplorato il profilo dei pagamenti in nero, per cui l'imputato ha potuto difendersi; 3) ha ritenuto corretta la determinazione della pena da parte della Corte territoriale, spiegando che l'aumento per continuazione è stato ridotto in ragione della prescrizione intervenuta per alcuni episodi, mentre la pena base individuata in primo grado è rimasta immutata e non sussistono vizi logici. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Norma invocata quale parametro per censurare la motivazione della sentenza; la Cassazione ha ritenuto insussistenti i vizi dedotti, giudicando congrua la motivazione dei giudici di merito sull'elemento del profitto.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)
Norma relativa ai vizi di diritto e di motivazione; è stata valutata in rapporto alla presunta violazione del principio di correlazione, ritenuta però non sussistente.
art. 521 c.p.p.
Richiamato rispetto al principio di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la violazione sussiste solo in caso di trasformazione radicale del fatto che impedisca la difesa.
art. 629 c.p.
Norma sostanziale che disciplina l'estorsione e richiede l'ingiusto profitto; la Corte ha interpretato l'ingiusto profitto come risparmio sul costo del lavoro finalizzato a ottenere commesse, anche se il risultato non è stato conseguito (tentativo).
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese e la comminazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) per ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU (richiamati in giurisprudenza)
Riferimenti costituzionali e convenzionali richiamati dai giudici per il principio del contraddittorio e della possibilità di difesa: la diversa qualificazione del fatto non può avvenire 'a sorpresa' limitando la possibilità di difesa.
Massime di principio
- L'elemento dell'"ingiusto profitto" nell'estorsione può essere individuato anche nel risparmio sul costo del lavoro se tale risparmio è funzionale all'ottenimento di un vantaggio economico (es. acquisizione di commesse); la sua mancata realizzazione per cause indipendenti può determinare la forma tentata del reato.
- Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza è violato solo quando il fatto ritenuto in decisione si presenti come radicalmente diverso da quello contestato, impedendo una difesa effettiva; cambiamenti interpretativi prevedibili e sviluppi logici in dibattimento non costituiscono di per sé sorpresa.
- Se nel corso del dibattimento emergono profili (es. pagamenti in nero) coerenti con gli elementi richiamati nell'imputazione, l'imputato è considerato messo in condizione di difendersi anche rispetto a quella valutazione probatoria.
- In sede di appello, la rideterminazione degli aumenti per continuazione e della pena complessiva può essere motivata dalla prescrizione intervenuta su singoli episodi; non è obbligatorio riesporre la 'pena base' se resta quella fissata in primo grado e la motivazione giustifica la variazione degli aumenti.
- La Corte di Cassazione valuta inammissibilità e manifestata infondatezza dei motivi; ricorsi privi di fondamento possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende.
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