Cassazione Penale, Sentenza n. 4963/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina contestando: (a) carenza di motivazione e valutazione della attendibilità della persona offesa (sostenendo che le dichiarazioni erano corroborate solo da videoriprese effettuate lontano dal luogo del fatto e da dichiarazioni incerte di un testimone, Ziad); (b) errata qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto essere ricondotta all'art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia), sostenendo che l'azione violenta sarebbe stata funzionale al recupero di un danno subito il giorno prima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che: (a) il motivo sulla motivazione si risolveva in una richiesta di revisione del valore probatorio delle prove, vietata in sede di legittimità in assenza di indicate fratture logiche decisive nel percorso motivazionale; la Corte d'appello aveva compiutamente valutato le dichiarazioni della persona offesa in relazione alle immagini di videosorveglianza e alle dichiarazioni di altri testi ritenute attendibili; (b) la nuova qualificazione della fattispecie (art. 393 c.p.) era proposta per la prima volta in Cassazione e sarebbe richiesta una diversa valutazione di merito sulle prove (es. sussistenza della pretesa e funzionalità dell'atto violento al suo soddisfacimento), il che non è possibile in questa sede. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Mauro Giorgia, liquidate in complessivi euro 3.420,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Disciplina la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; indicata quale prescrizione procedurale seguita nel giudizio di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e corresponsione alla Cassa delle ammende); applicato per irrogare le sanzioni pecuniarie e le spese al ricorrente.
art. 393 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per la diversa qualificazione del fatto (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza); la Corte ha ritenuto che la diversa qualificazione, invocata per la prima volta in Cassazione, richieda accertamenti di merito non ammissibili in questa sede.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 (Rv. 262965)
Richiamata per la regola secondo cui il motivo che si risolve in mera richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove è inammissibile se non evidenzia fratture logiche decisive nel percorso motivazionale.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo (Rv. 280027 - 02)
Richiama il principio che il discrimine tra reati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e reati con violenza/estorsione è costituito dall'elemento psicologico, da accertarsi con regole probatorie ordinarie.
Giurisprudenza: Sez. 2, Sentenza n. 15585 del 23/02/2021, Casamonica (Rv. 281118)
Principio richiamato per affermare che la nuova qualificazione giuridica in Cassazione non può essere accolta quando richiede una diversa valutazione delle prove di merito.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito chiedere la riconsiderazione del valore probatorio delle prove salvo che non siano indicate fratture logiche o contraddizioni tali da rendere la motivazione insostenibile.
- Le valutazioni sull'attendibilità della persona offesa e dei testimoni, quando eseguite dal giudice di merito e confrontate con elementi documentali (es. video), non sono sindacabili in sede di legittimità se motivate coerentemente.
- La qualificazione giuridica alternativa (es. ricondurre fattispecie a art. 393 c.p.) solitamente non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione quando la riclassificazione richiede ulteriori accertamenti di fatto o una diversa valutazione probatoria.
- La riformulazione di censure in sede di legittimità che implicano il "fatto nuovo" o una diversa ricostruzione probatoria è inammissibile; tali questioni devono essere trattate nei gradi di merito.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche: oltre alle spese processuali, è prevista la corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende e la rifusione delle spese della parte civile.
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