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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28229/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente era stato raggiunto da una misura cautelare custodiale confermata in sede di riesame per la ritenuta gravità indiziaria di partecipazione a un’associazione camorristica e per il porto e la detenzione di un’arma da guerra in concorso, con aggravante mafiosa. In cassazione ha dedotto un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 297, comma 3, c.p.p. in tema di contestazione a catena e retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, nonché l’omessa motivazione sulla memoria difensiva depositata in udienza. Secondo la difesa, una precedente ordinanza cautelare, emessa per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, sarebbe stata fondata sul medesimo compendio indiziario già esistente e noto al pubblico ministero; inoltre, il provvedimento impugnato avrebbe richiamato fatti successivi o comunque già definiti con sentenza irrevocabile, dai quali desumere la partecipazione al sodalizio, in rapporto di connessione con i fatti della precedente misura. Da ciò la richiesta di retrodatazione e di inefficacia della custodia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla contestazione a catena fosse aspecifica, perché il ricorrente non aveva dedotto né dimostrato che, in caso di retrodatazione, il termine cautelare sarebbe interamente spirato al momento dell’esecuzione del secondo provvedimento. Ha inoltre osservato che difettava il presupposto dell’anteriorità dei fatti posti a base della seconda ordinanza rispetto alla prima, poiché il reato associativo contestato risultava protratto anche oltre l’emissione della precedente misura, in linea con il principio di diritto delle Sezioni Unite richiamato in sentenza. Conseguentemente, è stata confermata la misura cautelare, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di cancelleria per la trasmissione al direttore dell’istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    indicato come parametro della dedotta violazione di legge per l’erronea applicazione della disciplina cautelare

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    richiamato per il vizio di motivazione dedotto con il ricorso

  • art. 297, comma 3, c.p.p.

    norma sulla retrodatazione dei termini di custodia cautelare nelle contestazioni a catena, applicabile solo se ricorrono i presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità

  • art. 12 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in relazione alla connessione tra procedimenti

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per il profilo motivazionale del provvedimento

  • art. 416-bis c.p.

    reato associativo mafioso posto a base della misura cautelare

  • art. 416-bis.1 c.p.

    aggravante di metodo mafioso/agevolazione mafiosa contestata in relazione ai fatti sulle armi

  • artt. 10 e 12 legge 14 ottobre 1974 n. 497

    richiamati per il porto e la detenzione dell’arma da guerra contestata

  • art. 612, secondo comma, c.p.

    richiamato nel capo relativo all’uso intimidatorio dell’arma verso le vittime

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    base per la trasmissione della decisione al direttore dell’istituto penitenziario in assenza di rimessione in libertà

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    disposizione applicata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamata nel dispositivo per la comunicazione al direttore dell’istituto penitenziario

Massime di principio

  • In tema di contestazione a catena, la domanda di retrodatazione dei termini di custodia cautelare è ammissibile solo se il richiedente deduce e dimostra sia che, per effetto della retrodatazione, il termine sia già integralmente decorso al momento dell’esecuzione della seconda misura, sia che dalla prima ordinanza siano desumibili tutti gli elementi che avrebbero giustificato la seconda.
  • La retrodatazione dei termini ex art. 297, comma 3, c.p.p. presuppone l’anteriorità dei fatti posti a base della seconda ordinanza rispetto alla prima; tale presupposto non sussiste quando la seconda misura concerne un reato associativo e la partecipazione al sodalizio è contestata come protratta anche dopo l’emissione della prima ordinanza.
  • La deduzione difensiva che invoca la contestazione a catena è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con il contenuto del provvedimento impugnato e non indica specificamente il superamento dei termini cautelari in caso di retrodatazione.
  • Quando la decisione di legittimità si limita a verificare l’ammissibilità della doglianza cautelare e ne esclude i presupposti, l’esito processuale è il mantenimento della misura e la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria ex lege.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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