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Legge

L.R. Veneto 40/2012

Norme in materia di unioni montane.

Normativa regionaleL.R. Veneto 40/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto disciplina l’esercizio associato di funzioni e servizi nei comuni montani, trasformando le comunità montane in unioni montane e definendone ambito territoriale, organi, funzioni e regime transitorio. Prevede la rideterminazione degli ambiti entro 90 giorni e alcune facoltà di adesione/recesso entro termini specifici; le abrogazioni operano dalla costituzione delle unioni montane.

Istituzione delle unioni montane e disciplina dell’esercizio associato nelle aree montane del Veneto

Unioni montane e esercizio associato nelle aree montane del Veneto

La legge regionale del Veneto n. 40 del 2012 disciplina, in via transitoria e in attesa di una disciplina organica sulla montagna, l’esercizio associato di funzioni e servizi nei comuni montani e parzialmente montani. Il provvedimento valorizza le zone omogenee montane come ambiti territoriali ottimali e sostituisce il modello delle comunità montane con quello delle unioni montane.

Oggetto e finalità

La legge si inserisce nel quadro della razionalizzazione degli apparati istituzionali e mira a disciplinare l’aggregazione dei comuni montani per l’esercizio associato delle funzioni, comprese quelle fondamentali ove imposto dalla normativa vigente. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione del Veneto.

Unioni montane: natura, costituzione e statuto

L’unione di comuni costituita in territorio montano assume la denominazione di unione montana. Le unioni montane sono costituite tra i comuni ricompresi nelle zone omogenee individuate dalla legge e ciascun comune appartiene all’unione corrispondente alla propria zona, salvo le possibilità di adesione previste dalla legge.

L’unione è retta da uno statuto approvato a maggioranza assoluta dal consiglio dell’unione. Lo statuto deve disciplinare:

  • elezione e durata del presidente;
  • elezione della giunta;
  • funzionamento, durata degli organi e ripartizione delle competenze interne;
  • sede e organizzazione funzionale;
  • forme di collaborazione con gli altri enti locali.

Ambito territoriale e flessibilità della delimitazione

L’ambito territoriale delle unioni montane coincide con le zone omogenee montane già individuate dalla normativa regionale sulle comunità montane. Tali zone costituiscono la dimensione territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi, incluso l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, se previsto.

La legge consente alcune aperture flessibili:

  • i comuni montani o parzialmente montani già confinanti con il territorio delle comunità montane possono chiedere di partecipare alla corrispondente unione montana, con parere favorevole del consiglio dell’unione espresso con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati;
  • un comune montano o parzialmente montano può aderire a un’unione montana confinante diversa da quella a cui apparterrebbe in via naturale.

La Giunta regionale deve rideterminare l’ambito territoriale delle unioni montane entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, su proposta dei comuni interessati secondo la procedura prevista dalla legge regionale n. 18 del 2012. Se le modificazioni territoriali impongono la definizione di rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti, la Giunta provvede anche mediante nomina di un commissario.

Organi dell’unione montana e revisione economico-finanziaria

Gli organi dell’unione montana sono:

  • consiglio;
  • presidente;
  • giunta.

Il consiglio svolge funzioni di indirizzo, programmazione e controllo ed è composto dai sindaci dei comuni membri e da due consiglieri comunali per ciascun comune, eletti dai rispettivi consigli comunali, di cui uno in rappresentanza delle opposizioni.

Il presidente è eletto dal consiglio tra i propri componenti, presiede il consiglio salvo diversa previsione statutaria, presiede la giunta e rappresenta l’unione.

La giunta esercita le funzioni stabilite dallo statuto ed è composta dal presidente, che la presiede, e da non più di tre assessori nominati dal presidente tra i componenti del consiglio.

Il revisore, nominato secondo le regole degli enti locali, svolge la revisione economico-finanziaria, resta in carica tre anni, non è revocabile salvo grave inadempienza e non può svolgere più di due mandati.

Funzioni, successione e strumenti associativi

L’unione montana costituisce la forma di esercizio associato di funzioni e servizi per i comuni ricompresi nelle aree montane individuate dalla legge, compreso l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali. Le unioni montane sono iscritte nel registro regionale delle forme di gestione associata previsto dalla normativa regionale.

Le unioni montane possono stipulare convenzioni tra loro o con singoli comuni. Inoltre succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente comunità montana e continuano a esercitare funzioni e servizi già svolti da quest’ultima alla data di entrata in vigore della legge.

Consiglio delle autonomie montane

La legge istituisce il Consiglio delle autonomie montane come organo permanente di monitoraggio sull’attuazione degli interventi, della programmazione e della legislazione regionale in materia di aree montane. L’organo svolge anche funzioni concertative e consultive su proposte di legge, atti generali di programmazione relativi alla montagna e criteri di concessione dei fondi regionali di interesse per tali aree, formulando proposte alla Giunta regionale e agli altri soggetti operanti nei territori montani.

Ne fanno parte il Presidente della Giunta regionale o un assessore delegato, i presidenti delle unioni montane, il presidente della delegazione regionale Veneto dell’UNCEM, i presidenti delle province con comuni montani, i presidenti dei consorzi dei bacini imbriferi montani e i presidenti delle camere di commercio il cui territorio comprende comuni montani. Il presidente del Consiglio è eletto a maggioranza tra i presidenti delle unioni montane. Il Consiglio approva un proprio regolamento, ha un segretario scelto tra i segretari di unione montana e opera senza oneri per la Regione o per le unioni montane.

Regime transitorio e prima applicazione

In prima applicazione, la Giunta regionale deve deliberare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente e la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, sulle modalità e sui tempi relativi a:

  • convocazione dei consigli comunali già appartenenti alle comunità montane per l’elezione dei componenti del consiglio dell’unione;
  • insediamento dei consigli dell’unione;
  • elezione del presidente dell’unione e conseguente insediamento;
  • eventuale inserimento dei comuni montani o parzialmente montani confinanti con una comunità montana nella comunità stessa o nell’unione già costituita;
  • eventuale recesso dei comuni montani o parzialmente montani già appartenenti a una comunità montana.

I consigli comunali devono eleggere i consiglieri dell’unione entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Le unioni montane si costituiscono con l’elezione del presidente.

I comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell’entrata in vigore della legge fanno parte di una comunità montana, possono recedere entro un anno dall’entrata in vigore della legge.

Le unioni di comuni già costituite all’interno degli ambiti territoriali di riferimento continuano a esercitare le loro funzioni fino alla costituzione delle unioni montane, salvo quelle i cui comuni abbiano avviato il procedimento di fusione, che continuano a esercitare le rispettive funzioni. Ogni riferimento alla comunità montana presente nella normativa vigente deve intendersi riferito all’unione montana.

Abrogazioni

A decorrere dalla data di costituzione delle unioni montane sono abrogate le disposizioni regionali che regolavano l’ordinamento delle comunità montane e alcune norme connesse, nonché l’articolo 15 della legge regionale n. 18 del 2012. La legge produce quindi un superamento del previgente assetto delle comunità montane, subordinando l’efficacia delle abrogazioni alla concreta costituzione delle nuove unioni.

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