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Legge

L.R. Veneto 39/2012

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".

Normativa regionaleL.R. Veneto 39/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 39/2012 amplia i contributi in conto capitale per gli asili nido, includendo strumenti musicali, ausili per attività musicali, lettura ad alta voce e psicomotricità, nonché i relativi progetti. Il contributo può arrivare al 90% entro 4.000 euro per asilo nido. La norma finanziaria stanzia 200.000 euro per ciascuno degli esercizi 2012-2014.

Modifiche ai contributi regionali per asili nido e attività musicali/lettura/psicomotricità

Modifiche ai contributi regionali per gli asili nido

La legge regionale del Veneto n. 39 del 2012 interviene sulla disciplina dei servizi educativi alla prima infanzia contenuta nella legge regionale 23 aprile 1990, n. 32. L’obiettivo è ampliare le tipologie di spese finanziabili con contributi regionali per gli asili nido, in particolare per iniziative musicali, di lettura ad alta voce e di psicomotricità.

Ambito dei contributi finanziabili

La disciplina risultante estende i contributi in conto capitale anche a spese che prima non erano espressamente considerate. In particolare, possono essere finanziati:

  • l’acquisto di strumenti musicali;
  • l’acquisto di ausili per attività musicali;
  • l’acquisto di ausili per la lettura ad alta voce;
  • l’acquisto di ausili per la psicomotricità;
  • la realizzazione di progetti inerenti attività musicali;
  • la realizzazione di progetti inerenti la lettura ad alta voce;
  • la realizzazione di progetti inerenti la psicomotricità.

Per queste spese il contributo è concedibile fino al 90% della spesa ammissibile ed entro il limite massimo di 4.000 euro per asilo nido.

Procedura per la domanda di contributo

Le domande relative ai contributi in conto capitale previsti per interventi su strutture comunali o di soggetti convenzionati devono essere presentate dai Comuni entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale. La documentazione da allegare deve comprendere una relazione illustrativa degli interventi o acquisti da effettuare e dei progetti che l’asilo nido intende realizzare, oltre al preventivo di spesa.

Resta ferma, per le altre ipotesi già previste dalla legge regionale n. 32 del 1990, la disciplina procedurale originaria richiamata nell’articolo 28, inclusa la scadenza del 30 aprile per le domande di contributo e per quelle relative alla gestione con allegazione della deliberazione di approvazione del conto consuntivo.

Regime economico e copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono quantificati in 200.000 euro per l’esercizio 2012 e per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014. La copertura è assicurata mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale per le spese d’investimento del bilancio regionale, con contestuale incremento della dotazione dell’upb U0150 "Interventi strutturali per lo sviluppo sociale della famiglia" di 200.000 euro per ciascun anno del triennio 2012-2014.

Ambito temporale e attualità della disciplina

La legge non contiene un termine finale di efficacia, ma la copertura finanziaria è riferita al triennio 2012-2014. Poiché la modifica incide su una disciplina di contributi per asili nido, la parte strettamente legata allo stanziamento programmato risulta riferita a quel periodo; nel complesso l’atto è oggi da considerarsi sostanzialmente superato e privo di utilità pratica autonoma.

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