L.R. Veneto 41/2012
Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l.".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione del Veneto a partecipare, come componente fondatore insieme a Friuli-Venezia Giulia e Carinzia, al GECT “Euregio Senza Confini r.l.”, definendone finalità, settori di cooperazione e assetto finanziario iniziale. Prevede un conferimento una tantum di 100.000 euro e quote annuali di partecipazione; efficace dal giorno successivo alla pubblicazione.
Istituzione e partecipazione della Regione Veneto al GECT “Euregio Senza Confini r.l.”
Istituzione e partecipazione della Regione Veneto al GECT “Euregio Senza Confini r.l.”
La legge disciplina la partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale denominato “Euregio Senza Confini r.l.”, insieme alla Regione Friuli-Venezia Giulia e al Land Carinzia. Il provvedimento si applica esclusivamente al territorio e all’azione istituzionale della Regione Veneto.
Finalità della cooperazione territoriale
La Regione promuove la cooperazione territoriale e forme stabili di collaborazione per rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra i territori interessati e favorirne integrazione e coesione. La legge si colloca nel quadro dello Statuto regionale e della normativa regionale sulla partecipazione al processo normativo e all’attuazione del diritto dell’Unione europea.
Costituzione, natura e obiettivi del GECT
Il GECT è istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 e della normativa statale di attuazione. Ha personalità giuridica di diritto pubblico, è retto da convenzione e statuto approvati dai componenti, ha sede legale in Italia ed è disciplinato dal diritto italiano per gli aspetti non regolati direttamente dal diritto UE.
Gli obiettivi del GECT sono:
- rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le popolazioni;
- promuovere lo sviluppo dei territori tramite azioni di cooperazione in settori specifici, tra cui energia, ambiente, rifiuti, trasporti, infrastrutture, logistica, cultura, sport, istruzione, alta formazione, socio-sanitario, protezione civile, ricerca, innovazione, agricoltura, turismo, attività produttive, comunicazione, lavoro, formazione professionale e commercio;
- favorire la partecipazione comune ai programmi di cooperazione territoriale europea e ad altri programmi tematici dell’Unione europea;
- rappresentare gli interessi del GECT presso le istituzioni comunitarie e nazionali;
- realizzare altre azioni specifiche di cooperazione territoriale, anche senza contributo comunitario.
Ruolo della Giunta regionale e rapporti con il Consiglio
La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione al GECT. Le spettano anche le nomine e designazioni negli organi del GECT di competenza regionale, con obbligo di immediata comunicazione al Consiglio regionale.
La Giunta deve riferire periodicamente al Consiglio sulle iniziative attuate o da attuare. In sede di sessione annuale europea, il Consiglio esamina gli atti programmatori del GECT e può definire eventuali indirizzi.
Aspetti finanziari: conferimento iniziale e contributi annuali
All’atto della costituzione, la Regione contribuisce con un conferimento iniziale di 100.000 euro, quale quota del fondo di dotazione iniziale complessivo pari a 300.000 euro.
Per il funzionamento e il finanziamento delle attività del GECT, la Regione partecipa inoltre mediante quote annuali, determinate secondo le modalità previste da convenzione e statuto.
Copertura finanziaria
Gli oneri sono imputati al bilancio regionale 2012:
- 100.000 euro per il conferimento iniziale, a valere sull’UPB U0235;
- 30.000 euro per la quota annuale di partecipazione, a valere sull’UPB U0234.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Deprecazione pratica dell’atto
L’atto non appare deprecato in senso pratico: pur essendo nato per la fase di costituzione del GECT, contiene una disciplina istitutiva e organizzativa ancora riferibile alla partecipazione regionale al Gruppo.
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