Sentenza n. 1858/2026 - Napoli, Sezione 7
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6187/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 12859/2023, pubblicata in data 30/09/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con emissione di buoni elettronici per complessivi € 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 6187/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e ordinato l'emissione di buoni elettronici per complessivi € 2.000,00. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità, poiché l'attestazione di passaggio in giudicato era stata rilasciata il 16/06/2025, dopo la proposizione del ricorso, avvenuta il 19/05/2025. Il ricorrente ha chiarito che il giudicato si era formato il 30/03/2025, alla scadenza del termine per impugnare, e che l'attestazione era stata richiesta il 13/05/2025 ma rilasciata dalla cancelleria soltanto successivamente. Ha inoltre documentato la notifica al Ministero, il 16/10/2024, della sentenza in copia conforme quale titolo esecutivo. Il ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso rituale e ammissibile. Ha affermato che l'ottemperanza è esperibile per l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. La prova documentale del giudicato, rilasciata dopo la proposizione del ricorso, non impedisce l'ammissibilità quando il passaggio in giudicato si era già verificato anteriormente e ciò risulta dalle circostanze dedotte dal ricorrente e non specificamente contestate dall'amministrazione. Sono stati ritenuti rispettati anche il termine dimezzato per il deposito e l'art. 114, comma 2, c.p.a. La notifica della sentenza in copia conforme quale titolo esecutivo e il decorso di oltre 120 giorni dalla notifica hanno integrato i presupposti previsti dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'azione esecutiva contro la pubblica amministrazione. Nel merito, il Ministero non ha dimostrato l'avvenuta esecuzione né altro fatto estintivo del diritto, gravando su di esso il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. Il ricorso è stato quindi accolto. Il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante emissione dei buoni elettronici per complessivi € 2.000,00. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega e termine aggiuntivo di 60 giorni; il compenso commissariale è stato posto a carico del Ministero e liquidato in € 500,00. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: … c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L'ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato
Il requisito documentale è soddisfatto quando il passaggio in giudicato si è già verificato prima della proposizione del ricorso, anche se la relativa attestazione della cancelleria viene rilasciata successivamente.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso nel rito camerale.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
L'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo
La notifica del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione e il decorso infruttuoso di 120 giorni consentono l'avvio dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
In caso di mancata ottemperanza nel termine assegnato, il giudice può nominare un commissario ad acta, individuandone il termine e ponendo il relativo compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio di ottemperanza spetta all'amministrazione resistente dimostrare il fatto estintivo del diritto risultante dal giudicato, quale l'avvenuta esecuzione.
art. 91 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
art. 1, commi 121-124, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto riconosciuto dal giudice ordinario alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- La produzione dell'attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato successivamente alla proposizione del ricorso non determina l'inammissibilità dell'ottemperanza quando il giudicato si era già formato anteriormente e tale circostanza sia comprovata o non specificamente contestata; rileva la preesistenza sostanziale del giudicato, non la data di rilascio dell'attestazione.
- Quando il titolo esecutivo è stato notificato alla pubblica amministrazione e sono decorsi infruttuosamente 120 giorni, l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice di somme di denaro può essere intrapresa ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione che sostiene l'avvenuta esecuzione del giudicato deve dimostrare il fatto estintivo del diritto riconosciuto dal titolo; in mancanza, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
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