Ordinanza n. 226/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, n. 21152 del 26 novembre 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III ter, n. 21152 del 26 novembre 2025, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha proposto appello, chiedendo incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, nonché il rinvio della camera di consiglio per impedimento del difensore. L'istanza di rinvio è stata respinta perché non risultava dimostrata un'oggettiva impossibilità assoluta di partecipazione fisica alla camera di consiglio; inoltre, i rinvii per impedimento del difensore hanno natura eccezionale. Quanto alla cautelare, la controversia riguarda posizioni giuridiche esclusivamente finanziarie connesse al meccanismo di compensazione cosiddetto "a due vie" sul prezzo dell'energia. La causa presenta complessità e pende una questione interpretativa dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, già oggetto dell'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 10151 del 22 dicembre 2025. L'appellante ha quindi chiesto, tra le alternative, la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della sollecita discussione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto che non sussistesse un pericolo di pregiudizio irreversibile, poiché la controversia concerne esclusivamente posizioni finanziarie, sicché non era necessaria la sospensione dell'esecuzione. Tuttavia, la complessità della causa e la pendenza della questione interpretativa europea rendono necessario un approfondimento nel merito prima di ogni statuizione sostanziale. Le esigenze dell'appellante sono state ritenute adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, da trattarsi in un'udienza da fissare dal Presidente della sezione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la natura meramente processuale dell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio cautelare in appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, di fissare con priorità la discussione di merito senza adottare la sospensione dell'efficacia dell'atto o della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando la controversia cautelare riguarda esclusivamente posizioni giuridiche di natura finanziaria e non emerge un pericolo di pregiudizio irreversibile, non sussistono i presupposti per sospendere l'efficacia esecutiva della decisione impugnata.
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospensione dell'efficacia dell'atto o della sentenza impugnata, quando la definizione ravvicinata del giudizio è adeguata e la causa richiede un approfondimento sostanziale.
- La complessità della controversia e la pendenza di una questione interpretativa dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea possono giustificare la fissazione sollecita del giudizio di merito prima di ogni statuizione sostanziale sulla domanda cautelare.
- Il rinvio della camera di consiglio per impedimento del difensore richiede la dimostrazione di un'oggettiva impossibilità assoluta di partecipazione fisica; in ragione della natura eccezionale dell'istituto, la mera allegazione dell'impedimento non è sufficiente.
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