Sentenza n. 3826/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento del provvedimento del Prefetto della Provincia di Roma – Prefettura di Roma - Area I Bis – Ordine e Sicurezza Pubblica – Antimafia - Prot. Uscita n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2022 recante interdittiva antimafia ai sensi del D.L.gs. n. -OMISSIS- nei confronti di Ambiente Guidonia s.r.l., notificato in data 28 ottobre 2022; del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia del 21 giugno 2022; della nota di comunicazione dell'interdittiva antimafia Prot. Uscita n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2022; della comunicazione ai sensi dell'art. 92, comma 2 bis, del d.lgs. n. -OMISSIS- Prot. Uscita n. 0242944 del 27 giugno 2022; del decreto del Prefetto della Provincia di Roma – Prefettura di Roma - Area I Bis – Ordine e Sicurezza Pubblica – Antimafia - Prot. Uscita n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2022 con il quale è stata disposta la “straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 e s.m.i., della società -OMISSIS-., con sede in Roma, Via del Poggio Fiorito n. 63, limitatamente ai servizi che attengono il conferimento della quantità di rifiuti urbani non differenziati all'impianto T.M.B., sito in Guidonia Montecelio, loc. Inviolata, attraverso la nomina di due amministratori…fino al 31 dicembre 2024, data di scadenza del contratto stipulato tra AMA S.p.A. e -OMISSIS-. in data 12 ottobre 2022”; delle linee guida 2015 del Ministero dell'interno e dell'ANAC per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia; delle circolari del Ministero dell'Interno n. -OMISSIS- del 29 aprile 2016, n. -OMISSIS- del 27 marzo 2018, n. -OMISSIS- del 8 febbraio 2019; delle annotazioni A.N.A.C. Prot. Uscita n. -OMISSIS- e -OMISSIS- del 17 ottobre 2022; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia prefettizia e decreto di straordinaria e temporanea gestione della società limitatamente a servizi di conferimento di rifiuti urbani non differenziati
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e autorità pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Roma, nonché il decreto di straordinaria e temporanea gestione, gli atti istruttori, le comunicazioni e gli atti connessi. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011 e degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, per asserita lesione del contraddittorio procedimentale, poiché il preavviso avrebbe indicato solo due delle circostanze poi poste a fondamento dell’interdittiva; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 84 del d.lgs. 159/2011, travisamento, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che le società socie, pur destinatarie di interdittive, non disponevano di quote singolarmente sufficienti a controllare la ricorrente, che non erano state indicate operazioni illecite commesse tramite essa, che i fatti erano risalenti e sub iudice e che era stata adottata una misura di self-cleaning mediante sostituzione del sindaco collegato alle società interdette; 3) violazione dell’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011, illogicità e violazione della proporzionalità, per il mancato ricorso alle misure di prevenzione collaborativa, ritenendo occasionale l’agevolazione e invocando la modifica legislativa del 2021; 4) violazione dell’art. 32 d.l. 90/2014 e degli artt. 94 e 94-bis del d.lgs. 159/2011, illogicità, sproporzione e omessa comunicazione di avvio del procedimento in relazione alla straordinaria e temporanea gestione, ritenuta misura estrema e non necessaria in presenza delle misure collaborative.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il giudizio prefettizio di pericolo di infiltrazione mafiosa, fondato sulla valutazione complessiva e non atomistica degli elementi: il 99% del capitale della ricorrente era detenuto da tre società già destinatarie di interdittive antimafia; l’amministratore di due di esse era stato rinviato a giudizio in tre procedimenti per il delitto di cui all’art. 260 d.lgs. 152/2006, ora art. 452-quaterdecies c.p., considerato reato-spia; inoltre, un sindaco della ricorrente rivestiva cariche negli organi di controllo di società interdette. Tali circostanze sono state ritenute attuali, riferibili alla ricorrente tramite i soci e idonee a sostenere, secondo il criterio del “più probabile che non”, la prognosi di permeabilità mafiosa, senza necessità di un accertamento penale definitivo né della prova di un’operazione illecita concretamente realizzata tramite la società. Il primo motivo è stato respinto perché le ragioni già indicate nel preavviso erano autonomamente sufficienti e perché l’interdittiva relativa a una delle società socie era intervenuta dopo il preavviso, sicché non poteva esservi previamente indicata. Il secondo motivo è stato respinto: la sostituzione del sindaco era successiva all’interdittiva e quindi irrilevante ai fini della legittimità originaria; la prospettata fuoriuscita di un soggetto dalla compagine sociale costituiva una mera possibilità, non idonea a dimostrare un definitivo dissociarsi. Il terzo motivo è stato respinto perché le misure di prevenzione collaborativa presuppongono l’occasionalità dell’agevolazione, esclusa dalla presenza di legami societari persistenti e dal fatto che quasi tutta la proprietà della ricorrente era costituita da società interdette. Il quarto motivo è stato respinto. Il decreto di straordinaria e temporanea gestione motivava adeguatamente l’omessa comunicazione di avvio con l’urgenza di assicurare la continuità di un servizio pubblico essenziale di igiene urbana e smaltimento dei rifiuti e di evitare rischi per salute pubblica e ambiente. La straordinaria gestione e le misure collaborative sono istituti differenti e non alternativi: la prima è una facoltà ampiamente discrezionale del Prefetto, finalizzata ad assicurare la prosecuzione o il completamento di contratti e servizi indifferibili nonostante l’interdittiva. L’istanza di rinvio è stata inoltre respinta, poiché la richiesta di aggiornamento dell’informativa non incideva sulla legittimità dell’atto esaminato. Spese compensate per la complessità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 84 d.lgs. 159/2011
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate
L’interdittiva antimafia ha natura preventiva e può fondarsi su una prognosi probabilistica di permeabilità mafiosa, basata su una valutazione complessiva di indizi gravi, precisi e concordanti, senza necessità di un accertamento penale definitivo.
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
Attribuisce rilievo sintomatico, ai fini dell’interdittiva, anche ai provvedimenti che dispongono il giudizio per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., considerati delitti-spia.
art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
può desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa
Consente all’autorità prefettizia di valorizzare, insieme a concreti elementi di collegamento tra attività d’impresa e criminalità organizzata, anche provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali alle attività mafiose.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Non impone di anticipare nel preavviso circostanze relative a un procedimento interdittivo ancora in corso presso altra Prefettura; il contraddittorio è rispettato quando le ragioni già comunicate sono autonomamente sufficienti a sostenere l’interdittiva.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono che l’agevolazione di soggetti mafiosi abbia carattere occasionale; la continuità dei legami societari con imprese interdette esclude tale presupposto.
art. 32, comma 10, d.l. 90/2014
La straordinaria e temporanea gestione dell’impresa costituisce una facoltà discrezionale prefettizia, funzionale ad assicurare la prosecuzione o il completamento di contratti e servizi indifferibili nonostante l’interdittiva, in presenza di rilevanti interessi pubblici.
art. 7, comma 1, l. 241/1990
La comunicazione di avvio può essere omessa quando ricorrano particolari esigenze di celerità, purché l’amministrazione espliciti adeguatamente le ragioni dell’urgenza.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione è ammesso solo in presenza di situazioni eccezionali; una richiesta di aggiornamento dell’informativa prefettizia non incide sulla legittimità dell’atto oggetto del giudizio.
Massime di principio
- Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere accertato mediante una valutazione complessiva e non atomistica degli elementi disponibili, secondo un ragionamento induttivo e probabilistico fondato sul criterio del “più probabile che non”, senza richiedere la certezza propria dell’accertamento penale.
- L’interdittiva antimafia è una misura preventiva diretta a scongiurare un rischio potenziale di condizionamento mafioso dell’impresa; non presuppone né la prova di un illecito concretamente realizzato tramite l’impresa né una sentenza penale definitiva, purché il giudizio prefettizio sia ancorato a elementi fattuali gravi, precisi, concordanti e non meramente congetturali.
- La detenzione della quasi totalità del capitale sociale da parte di società già destinatarie di interdittive antimafia, unitamente a persistenti collegamenti societari e a procedimenti penali per reati-spia a carico dei relativi amministratori, può integrare un quadro indiziario attuale e riferibile alla società partecipata, anche se nessuna singola società socia dispone autonomamente del controllo.
- Le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 richiedono l’occasionalità dell’agevolazione mafiosa; la continuità e la diffusione dei legami societari con imprese interdette sono elementi incompatibili con tale presupposto.
- La straordinaria e temporanea gestione ex art. 32 d.l. 90/2014 e le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 sono istituti distinti e non alternativi: la prima può essere disposta, con ampia discrezionalità, per assicurare la continuità di contratti o servizi indifferibili dopo l’interdittiva, quando siano coinvolti interessi pubblici essenziali.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è legittima quando il provvedimento espliciti concrete esigenze di celerità collegate alla necessità di garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale e di evitare pregiudizi alla salute pubblica o all’ambiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →