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Sentenza

Sentenza n. 6935/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia (ric.) - del verbale di seduta pubblica del 12.2.2026 (all. 16), svoltasi per dare ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. V-ter, n. 1954 del 2.2.2026 (all. A), al dichiarato fine di «prendere atto dell’esito del riesame delle spiegazioni fornite dai concorrenti ai sensi dell’art. 26 del Disciplinare di gara, in ottemperanza a quanto stabilito dal Tribunale Amministrativo del Lazio con le sentenze nn. 01954/2026 e 01938/2026», nell’ambito della procedura aperta ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento di un “Accordo Quadro con tre operatori economici suddiviso in tre ambiti territoriali per l’esecuzione dell’appalto misto di servizi di manutenzione del verde, di pulizia degli spazi esterni e lavori da svolgere nelle aree di pertinenza dei complessi edilizi di proprietà e/o in gestione di Ater del Comune di Roma” (Cod. az. gara GS202536SMO; Cig B7A98B3AC2); - ove occorra, dell’eventuale provvedimento definitivo di aggiudicazione della procedura di gara, mai comunicato e/o trasmesso all’r.t.i. ricorrente né pubblicato sul portale di gara; - ove occorra, dell’asserito “verbale di seduta riservata dell’11.02.2026” menzionato a pag. 6 del gravato Verbale della seduta pubblica del 12.2.2026, ma mai pubblicato, né comunicato, né altrimenti conosciuto dal deducente r.t.i.; - ove occorra, del mancato riscontro alla nota inviata dall’r.t.i. ricorrente in data 11.2.2026 (all. 15), con la quale lo stesso ha chiesto alla stazione appaltante di sottoporre la verifica al necessario contraddittorio procedimentale, in modo che il deducente r.t.i. potesse fornire ogni opportuno chiarimento e/o giustificazione in ordine alla sostenibilità della propria offerta; - del “verbale di prosecuzione di procedura aperta” (all. 12), con cui la stazione appaltante ha preso atto della predetta sentenza del 5.2.2026 e procedeva alla riconvocazione della Commissione di gara alla seduta del 12.2.2026, al fine di procedere alla riedizione della valutazione di anomalie, secondo le osservazioni del TAR; - ove occorra, e limitatamente agli eventuali profili pregiudizievoli, delle comunicazioni inviate dalla stazione appaltante successivamente alla pubblicazione della predetta sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. V-ter, n. 1954 del 2.2.2026 (da all. 10 ad all. 13), con cui la stessa ha rappresentato la volontà di conformarsi alle indicazioni contenute nella predetta sentenza; - ove occorra, per massimo tuziorismo, degli atti già oggetto di impugnazione con ricorso al Tar Lazio, Roma, r.g. 572/2026 e già oggetto di annullamento con la sentenza sopra citata; (mm.aa.) - del verbale di seduta riservata dell’11.2.2026, trasmesso soltanto in data 6.3.2026; - della nota prot. U-2026-0018248 del 6.3.2026 (all. 18), recante “integrazione comunicazione esclusione_art. 110_comma 5”, con cui la stazione appaltante, «ad integrazione della comunicazione di esclusione prot. U-2026-0012326 del 13/02/2026», ha trasmesso il verbale di seduta riservata dell’11.2.2026, dichiaratamente come parte integrante e sostanziale delle motivazioni di esclusione rese a verbale di seduta pubblica del 12.2.2026;

Giustizia amministrativa202602510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V-terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di seconda esclusione dalla procedura di gara per ritenuta anomalia dell'offerta, inclusi i verbali di rivalutazione dell'anomalia e la comunicazione integrativa delle motivazioni di esclusione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, in proprio e quale mandataria di un costituendo RTI, ha impugnato la seconda esclusione dalla procedura aperta indetta da Ater del Comune di Roma per l'affidamento di un accordo quadro relativo a servizi di manutenzione del verde, pulizia degli spazi esterni e lavori. L'esclusione era stata disposta per ritenuta anomalia dell'offerta, all'esito della riedizione della verifica dell'anomalia effettuata in esecuzione di una precedente sentenza del TAR. Sono stati contestati il verbale della seduta pubblica del 12 febbraio 2026, il verbale della seduta riservata dell'11 febbraio 2026, il verbale di prosecuzione della procedura, l'eventuale aggiudicazione, il mancato riscontro alla richiesta di contraddittorio procedimentale e la comunicazione integrativa del 6 marzo 2026. La ricorrente ha inoltre chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti e, con memoria non notificata, la prescrizione delle modalità di rivalutazione dell'anomalia.

La decisione

Nel corso del giudizio l'Ater ha disposto in autotutela la riammissione dell'operatore economico alla procedura, dopo aver preso atto di altre sentenze della Sezione che avevano annullato esclusioni analoghe di concorrenti della medesima gara. La riammissione ha soddisfatto la pretesa sostanziale dedotta in giudizio e ha reso inutile l'esame dei motivi di ricorso e della domanda cautelare. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., precisando che tale pronuncia esonerava anche dall'esame della richiesta di prescrivere le modalità di rivalutazione dell'anomalia, formulata soltanto con memoria non notificata. L'Ater è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 2.000, oltre IVA e CPA, poiché la soddisfazione della pretesa è intervenuta soltanto durante il processo e l'instaurazione del giudizio si è resa necessaria.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta, rendendo non più necessaria la decisione sull'impugnazione.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    È la base normativa della procedura di gara nella quale era stata disposta l'esclusione della concorrente; la sentenza non ne sviluppa ulteriormente l'interpretazione.

  • art. 120, comma 5, c.p.a.

    Richiamato quale norma processuale applicabile al rito in materia di affidamento di contratti pubblici; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • La riammissione dell'operatore economico alla procedura di gara, disposta dall'amministrazione nel corso del giudizio e idonea a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale dedotta, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando la materia del contendere cessa per effetto di un comportamento dell'amministrazione intervenuto durante il processo, il giudice può porre le spese a carico dell'amministrazione se l'instaurazione del giudizio era stata necessaria per ottenere la soddisfazione della pretesa.
  • Una richiesta formulata soltanto con memoria non notificata, volta a ottenere specifiche prescrizioni sulle modalità di riedizione della verifica amministrativa, non deve essere esaminata quando la cessazione della materia del contendere rende ormai inutile la decisione sulla domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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