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Sentenza

Sentenza del 17/11/2021 n. 35069 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2005. L'Ufficio, sulla base di un PVC della Polizia Tributaria, contestava che la contribuente aveva effettuato prestazioni di assistenza tecnica e garanzia sostituendo apparecchiature o componenti senza dichiarare corrispettivi e senza documentazione fiscale, non imponendo IVA; inoltre contestava cessioni formalmente verso la società sammarinese "Robotica del Titano" in regime di non imponibilità, mentre il destinatario effettivo sarebbe stato Assotech s.r.l. (Italia). La CTP di Modena aveva accolto il ricorso; la CTR Emilia aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che le sostituzioni fossero in realtà vendite di nuovi beni.

La decisione

In sede di Cassazione il giudizio è stato dichiarato estinto perché, durante il pendente giudizio di legittimità, la contribuente ha definito la lite ai sensi del D.L. n.119/2018 art.6 versando la prima rata e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Poiché non risulta notificato alcun diniego della definizione né presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020, il processo è stato dichiarato estinto (decreto del Presidente). Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è stato imposto il raddoppio del contributo unificato, ritenuto applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6

    Prevede la possibilità di definizione delle controversie previo versamento delle somme (con sospensione del processo se il contribuente deposita copia della domanda e della prima rata entro i termini previsti), la notifica dell'eventuale diniego entro termine prefissato e, in mancanza di istanza di trattazione entro il 31.12.2020, la declaratoria di estinzione del processo. Nella specie i termini non sono stati completati dall'Ufficio e pertanto il giudizio estinto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Regola il raddoppio del contributo unificato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'applicazione del raddoppio ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, escludendone l'estensione ai casi di estinzione per definizione della lite.

  • Cass., sent. 23175/2015 (richiamata)

    Giurisprudenza che qualifica il raddoppio del contributo unificato come misura eccezionale e sanzionatoria, da applicare solo ai casi tassativi indicati dalla norma (rigetto, inammissibilità, improcedibilità).

Massime di principio

  • La definizione prevista dal D.L. n.119/2018 art.6 estingue il processo se il contribuente ottempera ai requisiti formali e sostanziali (deposito domanda e pagamento/prima rata) e l'Ufficio non notifica il diniego né procede alla trattazione entro i termini previsti.
  • La scelta di definire la lite comporta estinzione del giudizio senza pronuncia sul merito: non c'è vittoria giudiziale né cassazione della pretesa, ma chi definisce ottiene la cessazione del contenzioso pagando quanto dovuto secondo i patti di definizione.
  • Le spese del processo dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione normativa; occorre valutare il profilo economico prima di optare per la definizione.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica automaticamente: va limitato ai casi tassativi (rigetto, inammissibilità, improcedibilità). In caso di estinzione per definizione non si giustifica il raddoppio.
  • Chi intende avvalersi della definizione deve seguire scrupolosamente i termini e le formalità del D.L. n.119/2018 (deposito documentazione e pagamento nei termini indicati) per ottenere la sospensione e, in mancanza di diniego, l'estinzione; la mancata notifica di diniego da parte dell'Ufficio è decisiva.
  • Attenzione alla differenza tra definizione e transazione: la definizione estingue il processo ma non implica accertamento favorevole; se l'obiettivo è ottenere pronuncia di merito favorevole, la definizione non è la strada appropriata.

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