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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24650/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p. su beni formalmente attribuiti al "Trust Cremona Paradiso" ma ritenuti riconducibili al ricorrente per fatti di bancarotta fraudolenta. Due motivi principali: 1) censura per violazione dell'art. 316, co. 2, c.p.p., sostenendo che il "periculum in mora" fosse escluso perché era intervenuta la trascrizione della domanda revocatoria ex art. 192 c.p.p.; 2) censura per violazione degli artt. 319 e 324, co. 7, c.p.p., per aver ritenuto che i requisiti di proporzionalità e idoneità della cauzione debbano sussistere simultaneamente e per aver rigettato l'offerta di cauzione (circa €15.252) come sproporzionata rispetto all'ammontare del credito tutelato.

La decisione

La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Sul primo motivo il ricorso è rigettato: la Corte conferma che, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., gli atti a titolo gratuito post reato sono inefficaci rispetto ai crediti del danneggiato e pertanto il sequestro conservativo può essere disposto anche su beni formalmente intestati a terzi (presunzione iuris et de iure di frode). Sul secondo motivo il ricorso è accolto: la Corte rileva un errore di diritto del tribunale del riesame nel valutare l'idoneità della cauzione offerta, perché quando la cauzione è proposta in sede di riesame (art. 319, co. 2, c.p.p.) la verifica deve riguardare la proporzione rispetto al valore delle cose sequestrate e non rispetto all'entità del credito; il tribunale avrebbe dovuto valutare anche la possibilità di revoca parziale del sequestro oppure la revoca a fronte della cauzione offerta. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è annullata in parte e la causa rinviata al tribunale del riesame di Milano per nuovo giudizio conformemente ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 316 c.p.p.

    Disciplina il sequestro conservativo; la sua finalità è immobilizzare il patrimonio del soggetto obbligato per garantire il credito risarcitorio del danneggiato. Può riguardare anche beni formalmente intestati a terzi se sussiste presunzione di inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dall'imputato.

  • art. 192 c.p.p.

    "gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'art. 189 c.p."

    Stabilisce l'inefficacia degli atti a titolo gratuito posti in essere dall'autore del reato in pregiudizio dei crediti del danneggiato; produce una presunzione iuris et de iure di frode che legittima il sequestro conservativo su beni formalmente intestati a terzi.

  • art. 189 c.p. (richiamato/abrogato)

    Originariamente indicava i crediti rilevanti per l'art. 192; essendo stato abrogato, il rinvio va letto in relazione ai crediti oggi richiamati dall'art. 316 c.p.p. (obbligazioni civili derivanti dal reato, risarcimento danni, ecc.).

  • art. 218 disp. att. c.p.p.

    Collega la disciplina del nuovo codice di procedura penale alla sostituzione di talune ipotesi di ipoteca legale con il sequestro conservativo; rende operativa la sostituzione ex lege con l'entrata in vigore del nuovo codice.

  • art. 319 c.p.p.

    Regola l'offerta di cauzione. Distinzione fondamentale: l'offerta preventiva (co.1) va valutata con riferimento all'ammontare approssimativo del credito; l'offerta in sede di riesame (co.2) impone la revoca del sequestro quando la cauzione sia proporzionata al valore delle cose sequestrate. L'idoneità della cauzione va dunque commisurata, nella fase di riesame, al valore dei beni vincolati, non automaticamente al valore del credito.

  • art. 324, co. 7, c.p.p.

    Applicabile al procedimento di riesame avverso il provvedimento di sequestro conservativo; consente al giudice dell'impugnazione cautelare di disporre anche la revoca parziale del sequestro, valutando il principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari.

  • artt. 318, 324 e 325, co. 1, c.p.p.

    Richiamati per definire limiti della cognizione in sede di cassazione: in questa sede sono sindacabili solo violazioni di legge e non vizi meramente di motivazione.

Massime di principio

  • Il sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p. può essere disposto anche su beni formalmente intestati a terzi quando gli atti di trasferimento siano a titolo gratuito compiuti dopo il reato: l'art. 192 c.p.p. rende tali atti inefficaci nei confronti del creditore danneggiato e giustifica la misura cautelare.
  • La precedente trascrizione della domanda revocatoria ex art. 192 c.p.p. non esclude di per sé la sussistenza del periculum in mora e quindi non impedisce automaticamente l'adozione del sequestro conservativo.
  • Quando l'interessato offre cauzione in sede di riesame (art. 319, co. 2), il giudice deve valutare la proporzionalità della cauzione rispetto al valore delle cose sequestrate; se la cauzione è proporzionata al valore dei beni il sequestro deve essere revocato, anche parzialmente.
  • Occorre distinguere l'offerta di cauzione preventiva (art. 319, co. 1) — che va valutata rispetto all'ammontare del credito — dall'offerta in sede di riesame (art. 319, co. 2) — che va valutata rispetto al valore dei beni sequestrati.
  • Il giudice del riesame può e deve valutare la revoca parziale del sequestro per rispettare il principio di proporzionalità: è legittimo revocare il vincolo su alcuni beni se la cauzione offerta copre il valore di tali beni anche se non copre l'intero credito.
  • In sede di Cassazione si sindacano prevalentemente questioni di diritto: errori di applicazione normativa (come la scorretta comparazione dei parametri di valutazione della cauzione) possono determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.

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