Sentenza n. 257/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma quanto ad entrambi i ricorsi, della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda) n. 2654 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. II, n. 2654 del 2025, relativa all'aggiudicazione del lotto 3 del servizio di igiene pubblica e alla mancata verifica di congruità dell'offerta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
La controversia
La controversia riguardava una procedura aperta, ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di altri servizi di igiene pubblica, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La graduatoria collocava Camedil Costruzioni s.r.l. al primo posto, il r.t.i. Progitec - General Montaggi al secondo, Teknoservice s.r.l. al terzo e Gilma s.r.l. al quarto. Il r.t.i. Progitec aveva impugnato l'aggiudicazione deducendo, tra l'altro, l'assenza dei requisiti della prima classificata, l'inosservanza dell'obbligo di sopralluogo, l'erronea attribuzione dei punteggi, l'incongruità del costo del personale e l'antieconomicità dell'offerta, nonché l'illegittimità del subentro di altra impresa. Gilma aveva contestato l'aggiudicazione deducendo vizi riferiti ai CAM, al PEFA allegato all'offerta economica, alla genericità e contraddittorietà dell'offerta rispetto alla lex specialis e alla violazione dell'art. 70, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, chiedendo l'esclusione degli operatori collocati prima di essa. Il TAR aveva accolto il motivo del r.t.i. Progitec concernente il difetto di istruttoria per la mancata verifica di anomalia dell'offerta, annullando l'aggiudicazione e la decisione di non sottoporre l'offerta a verifica; aveva dichiarato inammissibili o respinto gli ulteriori motivi. Entrambi i concorrenti hanno appellato la sentenza. Nel corso del giudizio d'appello, l'amministrazione ha riesaminato l'offerta di Camedil, ne ha disposto l'esclusione per incongruità e inaffidabilità ai sensi dell'art. 110 d.lgs. n. 36/2023 e ha aggiudicato la gara al r.t.i. Progitec. Il r.t.i. ha quindi chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse; Gilma ha sostenuto le proprie censure, contestando anche l'inquadramento della disciplina dei CAM relativi alle emissioni dei mezzi.
La decisione
Il CGARS ha riunito i due appelli perché proposti contro la medesima sentenza, ai sensi dell'art. 96 c.p.a. Ha dichiarato improcedibile l'appello del r.t.i. Progitec per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'esclusione della prima classificata e la successiva aggiudicazione della gara allo stesso r.t.i. avevano eliminato l'utilità concreta della domanda di annullamento. La stessa conclusione è stata applicata all'appello di Gilma: l'esclusione di Camedil e la nuova aggiudicazione avevano determinato un nuovo assetto degli interessi, privo di utilità per la domanda originaria di annullamento. Il giudice ha precisato che l'improcedibilità non era esclusa dal fatto che l'esclusione e la nuova aggiudicazione fossero conseguenza dell'esecuzione della sentenza impugnata, poiché l'amministrazione aveva comunque proceduto a una nuova valutazione dell'offerta, poi sfociata nell'esclusione. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 96 c.p.a.
Consente la riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza.
art. 110 d.lgs. n. 36/2023
È richiamato quale base normativa dell'esclusione della prima classificata per incongruità e inaffidabilità dell'offerta economica.
Massime di principio
- L'impugnazione di un'aggiudicazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione esclude l'originaria aggiudicataria e aggiudica la gara a un diverso concorrente, determinando un nuovo assetto degli interessi che rende priva di utilità la domanda di annullamento.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando l'esclusione dell'originaria aggiudicataria e la nuova aggiudicazione siano intervenute in esecuzione della sentenza impugnata, purché l'amministrazione abbia proceduto a una nuova valutazione dell'offerta e il nuovo provvedimento abbia autonomamente modificato la situazione sostanziale controversa.
- La riunione degli appelli è disposta quando essi sono proposti contro la medesima sentenza, in applicazione dell'art. 96 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 835/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 836/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 838/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 840/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 841/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 apr 2026Sentenza n. 842/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →