Sentenza n. 2023/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento a) del decreto segretariale del Ministero del Turismo prot. n. 23322/24 del 26 giugno 2024, con il quale è stata respinta la domanda della società ricorrente di ammissione alle agevolazioni previste dall’avviso pubblico per l’attuazione della linea progettuale “Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”, approvato con decreto ministeriale del 28 gennaio 2023; b) del preavviso di rigetto di Invitalia dell’11 aprile 2024 e della relazione istruttoria negativa di Invitalia del 29 maggio 2024, richiamati nel suddetto decreto segretariale; c) di ogni atto, anche istruttorio, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione alle agevolazioni del Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo, unitamente al preavviso di rigetto e alla relazione istruttoria negativa di Invitalia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto segretariale con cui il Ministero del Turismo ha respinto la domanda di agevolazioni relativa a un programma di investimento riguardante un immobile acquistato nel 2022 e destinato, secondo la società, a diventare una dependance della struttura alberghiera già esercitata. Il diniego era fondato su due autonome ragioni: l'immobile oggetto dell'investimento non era attualmente sede di attività ricettiva o di servizio turistico, risultando invece dalla visura storica l'attivazione del solo codice ATECO relativo al commercio al dettaglio di articoli di profumeria e prodotti analoghi; inoltre, l'asseverazione delle spese era incompleta perché non comprendeva le spese relative all'acquisto o rinnovo degli arredi. La ricorrente ha dedotto, quanto al primo profilo, la violazione degli articoli 4 e 5 dell'avviso pubblico, sostenendo che l'immobile potesse essere considerato parte del più ampio complesso alberghiero o futura dependance; il travisamento dei fatti, poiché l'attività commerciale risultante dalla visura sarebbe stata esercitata presso altra unità locale; e l'illogicità del diniego, contrario alla finalità di finanziare l'ampliamento di un'attività alberghiera esistente. Ha inoltre contestato il secondo motivo, sostenendo la possibilità di un'ammissione parziale limitata alle linee di intervento non interessate dall'asserita carenza di asseverazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato il decreto come atto plurimotivato, ritenendo ciascuna delle due ragioni autonomamente idonea a sorreggere il diniego e, pertanto, sufficiente la sopravvivenza anche di una sola di esse. Nel merito, ha escluso la violazione dell'avviso pubblico: gli articoli 4 e 5 richiedono che, al momento della domanda, nell'immobile o unità locale oggetto dell'investimento sia già esercitata un'attività ricettiva o un servizio turistico. Tale requisito non può essere sostituito dalla futura destinazione alberghiera dell'immobile, dalla sua contiguità con una struttura già operativa o dalla sua programmata integrazione nel complesso aziendale. Il giudice ha ritenuto irrilevante l'eventuale errore dell'amministrazione nell'individuare l'unità locale presso cui era svolta l'attività commerciale, poiché restava decisiva l'assenza, nell'immobile finanziato, di un'attività turistico-ricettiva attuale. Ha escluso anche l'illogicità del diniego, poiché l'avviso collega il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva a un'offerta già esistente presso l'unità locale interessata. Le censure relative alla carente asseverazione delle spese sono state assorbite, essendo il primo motivo autonomamente sufficiente. La società ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori in favore del Ministero del Turismo e in € 3.000,00 oltre accessori in favore di Invitalia.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 152/2021
La disciplina delle agevolazioni per gli investimenti nel settore turistico è richiamata quale base normativa del programma e viene interpretata nel senso di imporre una valutazione globale e unitaria del programma di investimento, senza arbitrarie parcellizzazioni delle sue linee di intervento.
art. 4, comma 2, avviso pubblico del 28 gennaio 2023
I soggetti di cui al precedente comma 1: 1) devono gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi; 2) ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.
Per gli immobili di proprietà dell'impresa richiedente, l'attività ricettiva o il servizio turistico deve essere già esercitato nell'immobile oggetto dell'intervento al momento della domanda; non è sufficiente una futura destinazione alberghiera o l'inserimento dell'immobile in un complesso aziendale esistente.
art. 5, comma 1, avviso pubblico del 28 gennaio 2023
Il Programma di investimento [...] deve essere riferito ad una o più delle unità locali dell’impresa richiedente ubicate sul territorio nazionale, fermo restando che per ogni unità il Programma di investimento deve prevedere la realizzazione di almeno uno degli interventi di cui al secondo comma del presente articolo, ciascuno dotato di una propria autonomia funzionale.
Il programma deve riguardare una o più specifiche unità locali dell'impresa e ciascuna unità deve essere interessata da interventi dotati di autonomia funzionale.
art. 5, comma 3, lettere d) e f), avviso pubblico del 28 gennaio 2023
I Programmi di investimento devono [...] essere realizzati nell’ambito di una o più delle unità locali dell’impresa proponente ubicate nel territorio nazionale; [...] essere idonei a realizzare il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva.
Il miglioramento dell'offerta ricettiva deve riferirsi a un'attività ricettiva già esercitata presso l'unità locale interessata; la futura trasformazione dell'immobile in struttura alberghiera non soddisfa il requisito.
decreto interministeriale 28 dicembre 2021
La disciplina attuativa degli incentivi è richiamata quale quadro normativo coerente con l'interpretazione dell'avviso pubblico, incentrata sull'attualità dell'attività ricettiva nell'immobile oggetto di investimento.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di diniego è fondato su una pluralità di motivi autonomi, ciascuno idoneo da solo a sorreggere la decisione, il giudice può limitarsi a verificare la legittimità di uno soltanto: la permanenza di una ragione non censurata o comunque immune da vizi impedisce l'annullamento dell'intero atto.
- Nelle agevolazioni destinate al miglioramento dell'offerta ricettiva, il requisito secondo cui l'impresa deve essere proprietaria dell'immobile oggetto dell'intervento presso cui è esercitata l'attività ricettiva o il servizio turistico richiede che tale attività sia attuale al momento della domanda; non è sufficiente la futura destinazione alberghiera dell'immobile.
- La contiguità fisica dell'immobile con una struttura alberghiera già operativa, la sua appartenenza a un più ampio compendio aziendale o la sua futura destinazione a dependance non consentono di superare il requisito dell'esercizio attuale dell'attività turistico-ricettiva nell'unità locale oggetto di investimento, quando l'avviso pubblico individua specificamente tale unità come sede dell'intervento.
- In un programma di agevolazioni disciplinato dal principio di unicità della domanda, le linee di intervento devono essere valutate nel loro disegno complessivo e non possono essere arbitrariamente ridotte o parcellizzate dall'autorità decidente mediante un'ammissione parziale, ove una criticità autonomamente ostativa riguardi il programma nel suo complesso.
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