Cassazione Civile, Ordinanza n. 10537/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (prestatore d'opera)
La controversia
Il titolare dell'autoriparazioni aveva agito per ottenere il pagamento di euro 5.919,00 per riparazioni eseguite su tre autovetture, sostenendo di aver ricevuto l'incarico da una precedente società poi divenuta l'attuale convenuta. La società resistette eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva e formulando domanda riconvenzionale. Il Tribunale rigettò tutte le domande; la Corte d'appello confermò il rigetto ritenendo non provata la trasformazione della società da s.n.c. a s.a.s. e reputando inammissibile il giuramento decisorio deferito in appello. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancato rilievo della non contestazione della trasformazione societaria; 2) violazione degli artt. 2725, 2729, 2730 e 2739 c.c. sulla prova della trasformazione e sull'uso di ammissioni e presunzioni; 3) omesso esame di fatti decisivi; 4) violazione dell'art. 233 c.p.c. e travisamento della prova quanto alla sottoscrizione dell'atto di appello ai fini del giuramento decisorio; 5) violazione dell'art. 2739 c.c., sostenendo che il divieto di giuramento per superare la forma scritta operi solo tra le parti e non verso i terzi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato: ha rilevato che l'attore aveva allegato chiaramente in citazione che la precedente società era "ora divenuta" quella convenuta, e che la convenuta non aveva specificamente contestato la trasformazione societaria, limitandosi a negare la propria obbligazione per ragioni diverse, cioè perché le prestazioni erano riferite anche a veicoli di soggetti terzi. Pertanto il fatto della trasformazione doveva considerarsi non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e non poteva pretendersi una prova ulteriore. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, perché riesamini nel merito le domande del ricorrente e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non contestati; la violazione è configurabile quando il giudice ometta di considerare come non contestato un fatto allegato in modo specifico dalla controparte.
art. 116 c.p.c.
La valutazione della maggiore o minore forza di una prova rispetto ad un'altra appartiene al giudice di merito e non può essere surrettiziamente censurata come violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 167 c.p.c.
La parte convenuta ha l'onere di prendere posizione sui fatti allegati dall'attore; il mancato specifico diniego determina, nei limiti di rilevanza, la non contestazione.
art. 183 c.p.c.
Le difese svolte nella prima memoria sono state considerate ai fini della verifica della specificità della contestazione.
art. 233 c.p.c.
Il giuramento decisorio, per essere validamente deferito in appello, deve rispettare le forme richieste dalla norma; la Corte d'appello lo aveva ritenuto inammissibile perché non sottoscritto nei modi richiesti.
art. 2739 c.c.
Il divieto di giuramento non può essere eluso per provare contratti soggetti a forma scritta; la Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile il giuramento anche per questa ragione.
art. 2725 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di prova della forma scritta del contratto e dei limiti opponibili ai terzi.
art. 2729 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'utilizzabilità di presunzioni semplici sulla trasformazione societaria.
art. 2730 c.c.
Richiamato dal ricorrente per valorizzare le ammissioni della controparte come mezzo di prova.
Massime di principio
- Quando un attore allega in modo chiaro un fatto storico decisivo, la controparte deve contestarlo specificamente; se non lo fa, il fatto può considerarsi non contestato e non necessita di ulteriore prova.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o omette di considerare fatti non contestati; non è invece deducibile per contestare il mero diverso apprezzamento del materiale probatorio.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla non contestazione deve riportare in modo puntuale il contenuto degli atti difensivi rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo diretto sulla specificità delle contestazioni.
- In presenza di una contestazione formulata solo rispetto ad alcuni profili della pretesa, la mancata contestazione di un diverso fatto costitutivo allegato dall'attore impedisce al giudice di esigere una prova ulteriore su quel fatto.
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