Sentenza n. 1254/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa concessione di misure cautelari - del decreto del Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva -OMISSIS- del -OMISSIS-; - di tutti i provvedimenti e pareri ad esso presupposti e, in particolare, del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; e per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “esiti non stabilizzati di politrauma da sinistro della strada (trauma cranico con minima emorragia cerebrale, frattura ossa facciali, frattura costale multipla e sterno complicate da piccolo pnx sx e versamento pleurico, lesione epatica grado I AAST non rifornita ed ematoma surrene dx non rifornito, ematoma del muscolo ileo psoas sn, frattura del processo trasverso sn e dx di L1, L2, frattura somatica di L3 con interessamento del profilo del muro posteriore e frattura scomposta dei processi trasversi, frattura dei processi trasversi di L4, frattura somatica di L5 con interessamento del muro posteriore e frattura dei processi trasversi, frattura con distacco con pilastro posteriore del tetto acetabolare)”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità derivante da politrauma da sinistro stradale, unitamente al presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale e il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, chiedendone l’annullamento e il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità conseguente a un grave incidente motociclistico verificatosi mentre percorreva il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro. Ha dedotto la violazione dell’art. 58 del d.P.R. n. 686/1957 e l’eccesso di potere per carenza di motivazione, carenza dei presupposti e difetto di istruttoria, sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti per qualificare la condotta di guida come colpa grave interruttiva del nesso causale o concausale con il servizio. L’incidente era avvenuto su una strada asfaltata, asciutta, in buone condizioni, con visibilità e condizioni meteorologiche normali; il motociclo, affrontando una curva a destra, aveva perso il controllo, invaso la corsia opposta e urtato frontalmente un’autovettura. La Polizia municipale aveva contestato la violazione dell’art. 141, comma 2, del codice della strada, per non avere il conducente conservato il controllo del veicolo. Il Comitato aveva ritenuto che le modalità del sinistro configurassero colpa grave, escludendo la dipendenza da causa di servizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricostruito i presupposti dell’infortunio in itinere rilevanti ai fini della dipendenza da causa di servizio: nesso tra percorso ed evento, collegamento occasionale con l’attività lavorativa, necessità dell’uso del mezzo privato e assenza di una condotta di guida gravemente colposa o in violazione di norme fondamentali del codice della strada. Ha escluso ogni automatismo tra verificazione dell’incidente durante il tragitto casa-lavoro e riconoscimento della causa di servizio, rilevando che il comportamento del dipendente deve essere immune da colpa grave e che il sinistro deve dipendere da fattori esterni non prevedibili o non dominabili dall’infortunato. Nel caso concreto, la relazione della Polizia municipale attestava condizioni normali della strada, dell’asfalto, della visibilità e del traffico, mentre il ricorrente aveva perso il controllo del motociclo e invaso la corsia opposta, in violazione dell’art. 141, comma 2, del codice della strada. Il Collegio ha ritenuto che l’incidente fosse riconducibile unicamente alla condotta imprudente e imperita del conducente e che il Comitato avesse adeguatamente motivato la qualificazione della condotta come colpa grave. Ha inoltre ribadito che il parere del Comitato esprime discrezionalità tecnica, sindacabile solo per assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o mancata considerazione di circostanze rilevanti; tali vizi non sono stati ravvisati. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 58 d.P.R. n. 686/1957
La disposizione è richiamata dal ricorrente quale parametro della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; il ricorso è stato comunque respinto in ragione della condotta gravemente colposa che ha determinato l’infortunio.
art. 141, comma 2, codice della strada
Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
La violazione della norma, quando integri una condotta di guida gravemente imprudente e imperita, può escludere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infortunio in itinere, interrompendo il nesso causale o concausale con il servizio.
art. 2054 c.c.
È richiamato quale parametro, insieme all’art. 141 del codice della strada, per valutare l’adeguatezza della velocità e della condotta di guida rispetto alle concrete condizioni della strada e dell’ambiente, anche oltre il mero rispetto dei limiti formali di velocità.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un infortunio in itinere non è sufficiente che l’incidente si verifichi durante il percorso tra abitazione e luogo di lavoro: occorrono il nesso eziologico con il percorso normale, il collegamento occasionale con l’attività lavorativa, la necessità dell’uso del mezzo privato e l’assenza di una condotta di guida gravemente colposa.
- La violazione grave delle norme fondamentali del codice della strada, in particolare dell’obbligo di conservare il controllo del veicolo, può escludere in radice la tutela dell’infortunio in itinere, interrompendo il nesso causale o concausale tra sinistro e servizio anche in presenza di un eventuale concorso di colpa di altri conducenti.
- Il riconoscimento della causa di servizio per un infortunio stradale in itinere è possibile quando il sinistro sia riconducibile a fattori esterni non prevedibili o non dominabili dall’infortunato; non sussiste invece quando l’evento sia attribuibile alla condotta imprudente e imperita del dipendente.
- Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto per carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza nella valutazione dei fatti, travisamento o mancata considerazione di circostanze specifiche e rilevanti.
- Il mero rispetto dei limiti formali di velocità non esclude la colpa nella conduzione del veicolo: la prudenza della guida deve essere valutata in rapporto alle concrete condizioni della strada, della visibilità, dell’asfalto, del traffico e dell’ambiente circostante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1327/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1328/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1329/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1330/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1332/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 giu 2026Sentenza n. 1333/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →