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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33200/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale svolta presso lo stabilimento balneare gestito dalla società, i verificatori inventariarono le attrezzature da spiaggia, rilevarono la presenza di un parcheggio custodito da 150 posti auto e, per l’attività di ristorazione, acquisirono dati ritenuti idonei a ricostruire maggiori corrispettivi. Sulla base di tali elementi l’Ufficio emise avviso di accertamento, recuperando a tassazione maggiori ricavi e IVA. La società impugnò l’atto davanti alle commissioni tributarie, sostenendo che l’accertamento fosse illegittimo perché l’Ufficio non avrebbe indicato i presupposti per procedere in via induttiva o sintetica, avrebbe trasferito automaticamente i dati di un’ispezione svolta nel 2011 all’anno d’imposta 2009 senza irregolarità contabili, e la sentenza d’appello avrebbe omesso di esaminare fatti decisivi e le specifiche deduzioni difensive. Con il ricorso per cassazione la società dedusse tre motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i tre motivi, esaminandoli congiuntamente, perché non si confrontavano con la preclusione derivante dalla cd. doppia conforme: essendo stata confermata in appello la decisione di primo grado, il ricorrente avrebbe dovuto indicare le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che fossero tra loro diverse. La società non ha assolto tale onere e, comunque, i motivi miravano sostanzialmente a ottenere un nuovo accertamento del fatto, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è scrutinabile nei limiti posti dalla disciplina del giudizio di legittimità e non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La preclusione opera nell’ipotesi di conferma della decisione di primo grado in appello, secondo il regime della doppia conforme.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012

    La disciplina della doppia conforme è applicabile ai giudizi d’appello introdotti nei termini previsti dalla norma.

  • art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012

    La riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. trova applicazione alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012.

  • l. n. 134 del 2012

    Norma di conversione richiamata ai fini dell’applicazione del regime processuale sulla doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo i presupposti di legge, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale modifica dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato come parametro invocato dalla contribuente a sostegno della censura sull’accertamento.

  • art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato come parametro invocato dalla contribuente a sostegno della censura sull’accertamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può tradursi in una richiesta di riesame del merito o di nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
  • In caso di doppia conforme, il ricorrente che deduca omesso esame di un fatto decisivo deve indicare e confrontare le distinte ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, dimostrando che esse non coincidono.
  • La mancata allegazione della diversità delle ragioni fattuali delle sentenze di primo e secondo grado comporta l’inammissibilità del motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • L’accertamento fiscale fondato su elementi raccolti in sede di verifica può essere contestato nel merito, ma le doglianze devono essere formulate nei limiti del sindacato di legittimità, senza trasformare il ricorso in un terzo grado di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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