Cassazione Penale, Sentenza n. 23285/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rago impugnava la conferma della condanna per truffa (art. 640 c.p.) sostenendo principalmente: 1) vizi di motivazione in relazione alla tempestività della querela della persona offesa (ossia che la querela sarebbe stata tardiva, posto che la parte offesa aveva acquistato un'altra auto il 20/01/2016 e aveva richiesto la restituzione delle somme il 23/05/2016); 2) erronea applicazione della legge penale quanto alla responsabilità, ritenendo che non siano stati posti in essere artifizi o raggiri nella fase di conclusione del contratto; 3) erronea applicazione dell'art. 61 n. 7 c.p. (circostanza aggravante).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul primo motivo (tardività della querela). Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse dato una motivazione generica e non avesse dato adeguata risposta alle specifiche circostanze dedotte dall'imputato (in particolare l'acquisto da parte della persona offesa di un'altra vettura e la formale richiesta di restituzione delle somme), elementi che potevano essere dirimenti per stabilire quando la vittima abbia avuto piena consapevolezza dell'avvenuta truffa e quindi quando fosse decorso il termine per proporre querela. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Salerno, assegnando alla nuova Sezione il compito di colmare le lacune istruttorie e motivazionali. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Rilevato che la fattispecie configurata è la truffa; la decisione di merito sulla responsabilità penale era stata confermata ma la Cassazione ha annullato per vizi motivazionali relativi alla procedibilità (tempestività della querela) senza risolvere nel merito tutti gli elementi costitutivi del reato
art. 61 n. 7 c.p.
Aggravante richiamata in motivazione dalla Corte di appello; la questione relativa all'applicazione dell'aggravante è stata assorbita dalla Cassazione in ragione dell'annullamento per vizi motivazionali e non è stata definitivamente risolta
Giurisprudenza richiamata
Sez. 5, n. 15853 del 21/02/2006, Rv. 234498 - 01
Principio secondo il quale l'odierno ricorrente ha l'onere di indicare elementi e circostanze funzionali alla sua tesi sull'intempestività della querela; la Corte di merito doveva esaminare e motivare specificamente in ordine a tali elementi
Massime di principio
- La decorrenza del termine per proporre querela va valutata con riferimento al momento in cui la persona offesa ha avuto la piena consapevolezza di essere stata truffata; atti esterni che dimostrino tale consapevolezza (es. acquisto di altro bene sostitutivo, diffida formale, richiesta di restituzione) possono essere decisivi per fissare tale momento
- Se la parte convenuta eccepisce la tardività della querela, grava sulla Corte del merito l'obbligo di esaminare e confutare specificamente gli elementi prodotti dall'imputato; una risposta generica non è sufficiente e può determinare l'annullamento per carenza di motivazione
- Le eventuali rassicurazioni o comportamenti continuativi dell'imputato che inducano la vittima a ritenere che la vicenda sia in via di definizione possono sospendere o differire il momento della consapevolezza della truffa, ma la valutazione deve essere supportata da adeguata istruttoria e motivazione
- Quando la Cassazione annulla per vizi motivazionali relativi alla procedibilità, le questioni sostanziali (responsabilità, aggravanti, determinazione della pena) possono restare non decise e saranno riaperte nel giudizio di rinvio
- In ipotesi di controversie su termini per la querela è prudente documentare tempestivamente la percezione del danno o l'evento che fa scattare la consapevolezza (comunicazioni formali, diffide, atti di spesa sostitutiva) per evitare contestazioni sulla rilevanza temporale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23075/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23077/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23079/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23080/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23081/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23082/2023 del 26/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →