Ordinanza n. 122/2026 - Latina, Sezione 1
per l’ottemperanza all’ordinanza del Tribunale ordinario di Cassino 12 ottobre 2023 n. 18681, passata in giudicato, con la quale il Comune di Formia è stato condannato ad eseguire le opere necessarie per l’eliminazione delle cause e dei danni riscontrati alla proprietà della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione dell'ordinanza del Tribunale ordinario di Cassino che imponeva l'esecuzione di opere necessarie all'eliminazione delle cause e dei danni riscontrati alla proprietà della ricorrente
Esito
La controversia
La proprietaria ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere i provvedimenti necessari a dare esecuzione a un'ordinanza emessa dal Tribunale ordinario di Cassino ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., notificata al Comune e passata in giudicato. L'ordinanza civile aveva condannato il Comune di Formia a eseguire le opere necessarie per eliminare le cause e i danni riscontrati nella proprietà della ricorrente, secondo quanto descritto nella relazione del consulente tecnico d'ufficio. Nel corso del giudizio il Comune ha rappresentato di avere avviato le attività tecniche e amministrative propedeutiche all'esecuzione, mediante affidamento dell'incarico tecnico, inserimento dell'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e affidamento dei lavori. Alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2026 è tuttavia emerso che i lavori non erano ancora concretamente iniziati e che la ricorrente contestava la piena corrispondenza dell'intervento progettato alle prescrizioni dell'autorità giudiziaria ordinaria.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza, ma ha disposto la prosecuzione della trattazione fissando la camera di consiglio del 23 settembre 2026. Ha valorizzato, da un lato, le attività già compiute dal Comune, ritenute indicative della volontà di adempiere e meritevoli di non essere disperse anche in considerazione degli oneri sostenuti a carico delle finanze pubbliche; dall'altro, ha ritenuto necessario assicurare alla ricorrente tempi certi di esecuzione. Ha quindi stabilito che entro la nuova camera di consiglio dovrà essere avviato il cantiere, con indicazione di un cronoprogramma per la conclusione dei lavori. Ha inoltre prescritto che ogni variante rispetto alle opere indicate nell'ordinanza civile dovrà essere approvata dalla ricorrente; in mancanza di tale approvazione, il Comune dovrà attenersi alle indicazioni del consulente tecnico d'ufficio richiamate nel titolo da eseguire. In assenza della prova dell'avvio del cantiere, il TAR procederà alla nomina di un commissario sostitutivo ad acta per l'esatta ottemperanza.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
L'ordinanza del Tribunale ordinario di Cassino è stata emessa ai sensi di tale disposizione processuale civile e costituisce il titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio è qualificato come giudizio di ottemperanza a un provvedimento passato in giudicato; la disposizione non è espressamente richiamata nel testo, ma il riferimento all'azione di ottemperanza rende pertinente il relativo quadro normativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione abbia compiuto attività tecniche e amministrative concretamente orientate all'esecuzione del titolo, il giudice può assegnare un termine ulteriore e fissare una nuova camera di consiglio, evitando di disperdere l'attività già svolta, purché siano garantiti tempi certi per la soddisfazione del creditore del giudicato.
- L'attività amministrativa propedeutica all'esecuzione del giudicato non equivale all'adempimento quando i lavori materiali prescritti dal titolo non siano ancora iniziati; il giudice può subordinare la prosecuzione dell'attività a un termine determinato, all'avvio del cantiere e alla presentazione di un cronoprogramma.
- Nell'esecuzione di un titolo giudiziale che prescriva opere determinate sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, l'amministrazione non può introdurre varianti unilateralmente: in mancanza dell'approvazione della parte beneficiaria, deve attenersi alle opere e alle indicazioni risultanti dal titolo da eseguire.
- La mancata prova dell'avvio delle attività esecutive entro il termine assegnato può giustificare la nomina di un commissario sostitutivo ad acta per assicurare l'esatta ottemperanza al giudicato.
Come è indicizzato
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