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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00188/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per plurime ragioni: vizio di motivazione e valutazione insufficiente/contraddittoria delle prove (intercettazioni, videoriprese, dichiarazioni del collaboratore Giarrizzo); contestata applicazione dell'art. 416-bis (adesione al sodalizio mafioso) per mancata dimostrazione di ruolo stabile o contributo concreto; contestazioni specifiche sulla partecipazione al "summit" del 21 agosto 2019 e sul trasporto/detenzione delle armi; dedotte violazioni in tema di applicazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis) e della determinazione della pena (art. 133); per Giarrizzo eccezione di ne bis in idem circa armi già giudicate in altro procedimento e richiesta di riconoscimento della continuazione esterna

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Galvagno, Barbera, Vitanza, Lo Cicero, Fichera e Scafidi: le censure sono state ritenute per lo più questioni di merito non sindacabili in cassazione, generiche o precluse (per concordato/ratifica). Il ricorso di Giarrizzo è stato parzialmente accolto: annullamento con rinvio limitatamente al diniego dell'applicazione della continuazione esterna (necessario nuovo giudizio su quel punto presso altra sezione della Corte d'appello di Catania); sul resto il ricorso è inammissibile. Per i ricorsi dichiarati inammissibili è stata disposta la condanna alle spese processuali e una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. La Corte ha motivato l'inammissibilità richiamando l'impossibilità, in sede di legittimità, di rimettere in discussione valutazioni di merito non sorrette da errori di diritto evidenti e la preclusione derivante dal concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma centrale sulla associazione di tipo mafioso: la Corte conferma che per la sua configurazione è richiesta valutazione complessiva di elementi indiziari e dichiarazioni di collaboratori; le questioni di fatto sulla sussistenza del vincolo mafioso sono sindacabili limitatamente a errori di diritto o di logica argomentativa

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il concordato in appello: la ratifica del concordato comporta rinuncia a dedurre molte doglianze in appello e preclude in buona parte le censure in cassazione, salvo questioni specifiche indicate dalla giurisprudenza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per ricorsi dichiarati inammissibili: applicata la sanzione di euro 3.000 per i ricorrenti inammissibili

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regime delle attenuanti generiche: la loro concessione o diniego è valutazione di merito il cui apprezzamento motivato è insindacabile in cassazione se non contraddittorio

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: richiamato nelle censure relative a partecipazione ai reati in materia di armi; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito sul punto fosse congrua

  • artt. 2, 4 e 78 legge n. 895/1967

    Norme sulla disciplina delle armi: menzionate nelle imputazioni in materia di detenzione e porto di armi; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di merito sulla materia

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Rimessione di nullità e azioni in materia processuale: citato nel ricorso di Giarrizzo riguardo profili di legittimità e ne bis in idem

  • art. 4 CEDU

    Richiamato nel ricorso di Giarrizzo in connessione con la tutela dei diritti personali del collaboratore; la Corte non ha accolto tale motivo

  • art. 50 CEDU

    Richiamato nel ricorso di Giarrizzo in tema di diritti processuali del collaboratore; non ritenuto fondante ai fini dell'annullamento tranne per la questione della continuazione esterna

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma in materia di stupefacenti: applicata nel capo relativo a Fichera; le censure sono precluse a seguito del concordato

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Criteri di inferenza logica nella valutazione delle prove: richiamato per ricordare che le deduzioni devono seguire criteri di logica; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano rispettato tali criteri

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato in cassazione su travisamento delle prove e lettura degli atti interni: la Corte ha richiamato questo principio per escludere la sindacabilità delle ricostruzioni di merito che non evidenzino errori di diritto

Massime di principio

  • In Cassazione le questioni di fatto e la rivalutazione probatoria sono, di regola, inammissibili: occorre in motivi specifici evidenziare errori di diritto o travisamento manifeste per essere accettati
  • Quando vi è stato un concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la parte rinuncia a molte doglianze e in cassazione sono proponibili solo motivi limitati e tassativi; gli atti di concordato devono essere considerati precludenti
  • Il diniego o riconoscimento delle attenuanti generiche è valutazione discrezionale del giudice di merito: in cassazione può essere censurato solo se la motivazione è assente o contraddittoria
  • Sul tema del ne bis in idem per armi già giudicate, è necessario dimostrare con chiarezza che gli oggetti e gli episodi contestati coincidono integralmente con quelli già giudicati; in caso di carature o tipologie diverse la duplicazione può essere esclusa
  • Per ottenere l'annullamento o la riforma in Cassazione è essenziale motivare con precisione le doglianze di legge e puntualmente collegarle alla motivazione impugnata; censure generiche o alternative verranno respinte
  • La determinazione della pena e la graduazione secondo art. 133 rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la cassazione interviene solo per illogicità o arbitrarietà nella motivazione
  • Se si contesta l'applicazione della continuazione esterna occorre chiarire la distinzione tra gruppi di armi e fatti distinti: la giurisprudenza distingue per tipologia di arma e per raggruppamenti omogenei

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