Sentenza n. 2562/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data del 12 novembre 2024, n. prot. 45142 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Virginia Mangogna nata il 18 novembre 1985 a Salemi (TP) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31 marzo 2022, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 18482 del 18 luglio 2022, come citata in premessa, è rigettata”. - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento di un attestato formativo conseguito in Spagna, ritenuto non valido per l'insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento, presentata ai sensi del d.lgs. 206/2007 e della direttiva 2005/36/CE, del titolo denominato “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato in Spagna da un'università in collaborazione con soggetti privati. Ha dedotto plurime censure concernenti la violazione della disciplina sul procedimento, l'eccesso di potere e il contrasto con la normativa nazionale ed europea in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di libera circolazione. Il Ministero aveva ritenuto ostativo il fatto che il titolo fosse un “titolo proprio” dell'università, non ufficiale nell'ordinamento scolastico spagnolo e non abilitante, e aveva inoltre affermato la sostanziale e incolmabile diversità tra il percorso formativo seguito in Spagna e quello italiano per la specializzazione sul sostegno.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame dell'istanza. Il giudice ha ritenuto illegittimo il rigetto fondato, in via ostativa, sulla distinzione tra titoli ufficiali e “titoli propri”, poiché l'Amministrazione deve valutare in concreto l'insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, previo appropriato accertamento e motivazione, anche considerando la possibilità di imporre misure compensative. Il raffronto tra la formazione spagnola e quella italiana è stato ritenuto apodittico e scarsamente motivato: il Ministero non aveva chiarito perché eventuali lacune non potessero essere colmate mediante ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, previste dall'art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Il TAR ha richiamato i principi enunciati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 2022 e la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui, anche fuori dall'ambito diretto della direttiva, le autorità devono procedere a una valutazione comparativa dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza dell'interessato rispetto alle qualifiche richieste nello Stato ospitante. Il titolo non ufficialmente riconosciuto dallo Stato di origine non deve necessariamente essere riconosciuto, ma può essere preso in considerazione nella valutazione comparativa. Il riesame deve essere svolto secondo tali principi, con eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono state compensate per la presenza di contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
d.lgs. 206/2007
Disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2005/36/CE, applicata alla domanda di riconoscimento del titolo formativo conseguito all'estero.
direttiva 2005/36/CE
Impone, secondo i principi richiamati dal giudice, una valutazione complessiva delle competenze e un confronto tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante, con possibilità di misure compensative.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente l'adozione di misure compensative proporzionate, anche per colmare eventuali differenze tra la formazione estera e quella nazionale.
art. 45 TFUE
Tutela la libera circolazione dei lavoratori e, nei casi sottratti all'ambito della direttiva 2005/36/CE, richiede la valutazione comparativa dei titoli e dell'esperienza pertinenti.
art. 49 TFUE
Tutela la libertà di stabilimento e, nei casi pertinenti, impone una valutazione comparativa delle qualifiche e dell'esperienza professionale.
L. 517/1977
Richiamata per qualificare la funzione dell'insegnante di sostegno, docente di classe dotato di competenze didattiche e psico-pedagogiche ulteriori.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione estera finalizzata all'esercizio dell'insegnamento di sostegno, l'Amministrazione non può negare il riconoscimento per il solo fatto che il titolo sia un titolo proprio dell'università estera e non costituisca un titolo ufficiale o abilitante nello Stato d'origine.
- L'Amministrazione deve valutare in concreto l'insieme dei diplomi, certificati, titoli ed esperienze dell'interessato, confrontandoli con le conoscenze e qualifiche richieste dall'ordinamento nazionale e motivando specificamente l'esito del raffronto.
- Una differenza tra il percorso formativo estero e quello nazionale non giustifica automaticamente il diniego quando le eventuali lacune possano essere colmate mediante misure compensative proporzionate, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio.
- Anche quando la direttiva 2005/36/CE non sia direttamente applicabile, le libertà di circolazione dei lavoratori e di stabilimento impongono alle autorità dello Stato ospitante una valutazione comparativa effettiva dei titoli e dell'esperienza pertinenti.
- Un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato membro d'origine non deve necessariamente essere riconosciuto dallo Stato ospitante, ma può essere considerato nell'ambito della valutazione comparativa delle qualifiche dell'interessato.
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