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Ordinanza

Ordinanza n. 6432/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari monocratiche e collegiali ai sensi degli artt. 55, 56 c.p.a., con riserva espressa di proporre motivi aggiunti - del provvedimento del 10.02.2026 n. -OMISSIS- della Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con cui la concorrente Sig.ra -OMISSIS- veniva giudicata inidonea in considerazione del profilo sanitario ritenuto non compatibile con quello previsto e, in particolare, per aver riportato il coefficiente _3-3_ nell’apparato _AVERI-OR_ in quanto le è stata riscontrata la diagnosi di “rinocongiuntivite allergica stagionale con sensibilizzazione a più inalanti”; - di tutti gli altri presupposti, conseguenti o consequenziali, ancorché non conosciuti. e, conseguentemente, - con richiesta di immediata riammissione della ricorrente alle fasi successive del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale dell'Arma dei Carabinieri e pertanto contestuale inserimento della Sig.ra -OMISSIS- nella pubblicazione imminente della graduatoria finale di merito del predetto concorso, avendo la stessa positivamente superato tutte le prove concorsuali previste, fatta eccezione per il giudizio erroneo ed illegittimo di inidoneità psico-fisica qui impugnato. e, in via del tutto subordinata e laddove ritenuto strettamente necessario, - con richiesta di espletamento della verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a. con riguardo alla idoneità fisica della Sig.ra -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202602700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica ed esclusione dal concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici l'ha giudicata inidonea al concorso, ritenendo non compatibile il suo profilo sanitario con quello previsto. L'inidoneità è stata motivata dall'attribuzione del coefficiente 3-3 all'apparato AVEI-OR, in relazione alla diagnosi di rinocongiuntivite allergica stagionale con sensibilizzazione a più inalanti. La ricorrente ha contestato la sussistenza della causa di inidoneità e ha prodotto documentazione medica a sostegno dell'idoneità fisica. Ha chiesto l'annullamento dell'atto, la riammissione alle successive fasi concorsuali e, in subordine, lo svolgimento di una verificazione sulla propria idoneità fisica.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né ha deciso in via definitiva sulla misura cautelare. Ha disposto, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., una verificazione in contraddittorio affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, con facoltà di avvalersi di specialisti delle proprie strutture. L'Amministrazione dovrà trasmettere alla Commissione la documentazione necessaria, comprese le norme e le regole tecniche applicabili agli accertamenti sanitari. La Commissione dovrà verificare la sussistenza, l'entità e gli eventuali riflessi menomanti dell'affezione, indicare il codice attribuibile alla candidata e riferire sull'idoneità al reclutamento. Le parti dovranno essere previamente avvisate delle operazioni e potranno partecipare tramite difensore e consulente tecnico, con verbalizzazione delle osservazioni. La relazione dovrà essere comunicata e depositata entro il 20 maggio 2026. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 3 giugno 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita.

Norme richiamate

  • artt. 55 e 56 c.p.a.

    Richiamati dalla ricorrente per la richiesta di misure cautelari collegiali e monocratiche; il testo non contiene una decisione specifica su tali presupposti.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Utilizzati dal TAR quale base normativa per disporre la verificazione volta ad accertare, in contraddittorio, la sussistenza dell'affezione e l'idoneità della candidata al reclutamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla particolare tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione e dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la contestazione giudiziale riguarda un giudizio di inidoneità psico-fisica fondato su una specifica diagnosi e la parte produce documentazione medica di segno contrario, il giudice può disporre una verificazione in contraddittorio per accertare la sussistenza, l'entità e gli eventuali effetti menomanti dell'affezione, nonché il codice sanitario applicabile e la conseguente idoneità al reclutamento.
  • La verificazione relativa all'idoneità psico-fisica può essere affidata a un organo sanitario militare diverso da quello che ha formulato il giudizio impugnato, con facoltà di avvalersi di specialisti, purché siano messi a disposizione dell'organo verificatore la documentazione medica e le norme tecniche applicabili.
  • Nelle operazioni di verificazione le parti devono essere previamente informate del luogo e della data degli accertamenti e possono partecipare mediante il proprio difensore e un consulente tecnico, le cui osservazioni devono essere riportate a verbale.
  • La decisione sulle spese della verificazione può essere differita alla definizione della fase cautelare, anche con riguardo ai costi eventualmente richiesti e documentati dall'organo verificatore.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

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