Cassazione Civile, Ordinanza n. 00117/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una serie di trasferimenti di nuda proprietà di un immobile: il proprietario originario aveva venduto il bene a un primo soggetto, poi il diritto era stato trasferito a un secondo e infine a un terzo. L’attore sosteneva che il primo contratto fosse simulato assolutamente e, inoltre, chiedeva anche la nullità o l’inefficacia dei successivi atti di alienazione, deducendo un disegno unitario di sottrazione del bene, la partecipazione dei successivi acquirenti all’intesa simulatoria o comunque la loro mala fede, nonché l’illiceità della causa, dei motivi e la frode alla legge. In cassazione ha denunciato, con il primo motivo, omessa pronuncia su una domanda autonoma di simulazione assoluta dei successivi contratti, violazione delle norme sulla simulazione e sulla trascrizione, e motivazione apparente; con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sulla nullità per illiceità e frode alla legge e ancora vizio motivazionale. Ha inoltre contestato la cancellazione di alcune espressioni nel ricorso ex art. 89 c.p.c., che però non incideva sull’esito principale della causa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo solo nel limitato profilo relativo all’omessa pronuncia sulla domanda autonoma di accertamento della simulazione assoluta dei successivi atti di trasferimento, ritenendo invece infondati gli altri profili del primo motivo e integralmente infondato il secondo motivo. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, che dovrà riesaminare il punto trascurato e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. Quanto all’art. 89 c.p.c., la Corte ha accolto solo in parte l’istanza di cancellazione delle espressioni offensive, disponendo la soppressione di quelle più gratuitamente denigratorie, ma ha escluso la condanna al risarcimento. Il giudizio quindi prosegue davanti al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte d’appello ha omesso di decidere su una domanda autonoma di simulazione assoluta dei successivi atti.
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come norma sul ricorso per cassazione per error in procedendo, violazione di legge e anomalia motivazionale.
artt. 1414, 1415, 1416 e 1417 c.c.
disciplinano la simulazione; la Corte distingue tra efficacia verso i terzi e autonomo accertamento della simulazione dei successivi atti.
artt. 2643, 2644, 2652 e 2653 c.c.
richiamati in tema di trascrizione e opponibilità; la Corte esclude che la sola simulazione renda irrilevante la disciplina della pubblicità immobiliare, specie per l’acquirente in buona fede.
art. 1415 c.c.
consente la tutela del terzo acquirente in buona fede e prevale la situazione apparente su quella effettiva nei limiti previsti dalla norma.
art. 2652, n. 4, c.c.
opera a favore dell’acquirente in buona fede nell’ambito della trascrizione e dell’opponibilità della domanda di simulazione.
art. 2652, n. 6, c.c.
richiamato come meccanismo di pubblicità sanante nei casi di invalidità del contratto.
artt. 1317, 1318, 1343, 1344 e 1345 c.c.
invocati per sostenere la nullità/annullabilità dei successivi rogiti per illiceità della causa, del motivo e frode alla legge; la Corte ne esclude la fondatezza nel caso concreto.
artt. 113 e 132 n. 4 c.p.c.
sono richiamati per il vizio di motivazione, ma la Corte ritiene che la decisione impugnata sia motivata in modo sufficiente e non anomalo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il requisito motivazionale della sentenza; la Corte esclude che la motivazione della sentenza impugnata sia apparente o incomprensibile.
art. 89 c.p.c.
consente la cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive e, ricorrendone i presupposti, il risarcimento del danno; la Corte dispone la cancellazione solo delle espressioni meramente denigratorie e nega il risarcimento.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
norma processuale che consente la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando una parte propone domande distinte e autonome, il giudice di merito deve pronunciarsi separatamente su ciascuna di esse: l’omessa decisione su una domanda autonoma integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio.
- In materia di simulazione, occorre distinguere tra l’opponibilità ai terzi dell’accertamento della simulazione di un primo atto e l’autonoma simulazione di successivi atti di trasferimento: il rigetto del primo profilo non esclude la necessità di esaminare il secondo, se ritualmente dedotto.
- La simulazione assoluta non elimina automaticamente ogni tutela dei terzi acquirenti: nei rapporti con acquirenti in buona fede rilevano le norme sulla trascrizione e sull’opponibilità, che possono far prevalere l’apparenza sulla realtà nei limiti di legge.
- La censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: l’apprezzamento dell’attendibilità e della concludenza delle prove è riservato al giudice di merito.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l’anomalia motivazionale che raggiunga la soglia del "minimo costituzionale"; non è denunciabile il semplice difetto di sufficienza o la mera critica al merito.
- Le espressioni offensive o sconvenienti negli atti difensivi vanno cancellate solo se eccedono le esigenze difensive e sono prive di attinenza con l’oggetto della causa; il risarcimento ex art. 89 c.p.c. richiede un autonomo presupposto e non consegue automaticamente alla cancellazione.
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