Sentenza del 22/12/2016 n. 26737 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Fondo aveva chiesto il rimborso di somme versate a titolo di ILOR, relativa addizionale e IRPEG per l'anno 1985, sostenendo di poter dedurre proporzionalmente costi e oneri ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.P.R. n. 598 del 1973. L'Agenzia ha contestato l'applicabilità di tale disposizione, rilevando che il Fondo non svolgeva alcuna attività commerciale e che i redditi fondiari e di capitale erano già determinati al netto secondo le rispettive regole fiscali. Ha inoltre invocato un giudicato esterno relativo a un'altra annualità d'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l'eccezione di giudicato esterno, ritenendo che una decisione relativa a un diverso periodo d'imposta non possa valere automaticamente per un'altra annualità senza la prova dell'identità dei presupposti di fatto e degli elementi costitutivi. Ha invece accolto il motivo sostanziale dell'Agenzia: la deduzione proporzionale prevista dall'art. 21, comma 3, presuppone lo svolgimento di un'attività commerciale, anche occasionale, accanto a quella istituzionale. Poiché il Fondo svolgeva esclusivamente attività istituzionale e previdenziale, la norma non era applicabile. La sentenza favorevole al Fondo è stata cassata senza rinvio nel merito e il ricorso originario del contribuente è stato rigettato. Il Fondo è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 10.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, art. 21, comma 3
La disposizione prevede la deducibilità proporzionale dei costi e degli oneri in mancanza di contabilità separata.
La norma si applica agli enti non commerciali che svolgono attività promiscua, cioè attività istituzionale e attività commerciale, anche occasionale. Non si applica agli enti che svolgono esclusivamente attività istituzionale e percepiscono soltanto redditi fondiari o di capitale già determinati al netto.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, artt. 19 e 20
Regolano la determinazione del reddito degli enti non commerciali e il concorso dei relativi redditi alla formazione del reddito complessivo imponibile.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, art. 21, comma 2
Prevede la separazione contabile per le diverse attività dell'ente; il comma 3 costituisce una disciplina alternativa per l'ipotesi di attività commerciale senza contabilità separata.
Codice civile, art. 2909
Disciplina l'efficacia del giudicato. Nel caso esaminato, il giudicato relativo a un diverso periodo d'imposta non è stato ritenuto automaticamente vincolante.
Codice di procedura civile, art. 384
Ha consentito alla Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- La deduzione proporzionale dei costi prevista per gli enti non commerciali presuppone l'esistenza di un'attività commerciale, anche occasionale, oltre all'attività istituzionale.
- Un ente che svolge esclusivamente attività istituzionale e percepisce redditi fondiari o di capitale non può utilizzare la deduzione proporzionale per ridurre ulteriormente tali redditi, già fiscalmente determinati al netto.
- L'assenza di contabilità separata rileva solo quando l'ente esercita effettivamente un'attività commerciale promiscua; non crea da sola il diritto alla deduzione.
- Il giudicato relativo a un'annualità fiscale diversa non si estende automaticamente agli altri periodi d'imposta, soprattutto quando redditi, costi o presupposti fattuali possono variare di anno in anno.
- Chi invoca un giudicato esterno deve dimostrarne documentalmente l'effettiva portata e l'identità dei presupposti tra i diversi giudizi; in caso di incertezza, l'eccezione può essere respinta.
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