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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7000/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione composto da due motivi. Primo motivo: dedotta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., per presunta motivazione contraddittoria e illogica della Corte territoriale; si censura che i giudici non avrebbero adeguatamente valutato le dichiarazioni dei testi (Caravaggio e Sacchetti) e la sentenza del Giudice di pace che annullava una sanzione amministrativa ritenendo il pedone autore di un movimento inatteso e le strisce non visibili, con la conseguente esclusione o attenuazione della responsabilita del conducente. Secondo motivo: dedotta errata applicazione dell'art. 62-bis c.p. pen., per non aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nonostante lo stato di incensuratezza dell'imputato, il suo comportamento collaborativo, i soccorsi prestati e la condotta processuale corretta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la motivazione delle sentenze di merito fosse congrua e coerente: i giudici avevano valutato analiticamente le prove acquisite nel rito abbreviato, ritenendo che l'attraversamento non fosse tale da costituire causa eccezionale e imprevedibile sufficiente a escludere la responsabilita del conducente; le strisce e la segnaletica verticale erano state ritenute presenti anche se deteriorate e la dinamica ricostruita (proiezione del corpo, posizione di immissione della pedone) non supportava la tesi difensiva. La Corte ha inoltre chiarito che le sentenze civili o amministrative non vincolano il giudice penale e che la richiesta di attenuanti generiche era stata esaminata e motivatamente rigettata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'omicidio stradale; il Tribunale aveva riconosciuto l'attenuante di cui al comma 7 per la scarsa illuminazione e visibilita della segnaletica come concause colpose da parte dell'ente custodente la strada

  • art. 140 cod. strada

    Richiamato come norma sulla regolazione della velocita e obblighi del conducente; la condotta contestata è la mancata regolazione della velocita in relazione alle condizioni della strada

  • art. 141 cod. strada

    Norma relativa al comportamento dei pedoni e attraversamenti; citata in relazione alla dinamica dell'attraversamento sulle strisce

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme sulle ragioni di ricorso per cassazione: il ricorrente denunciava violazioni in materia di motivazione; la Corte ha però ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse sufficiente e non manifestamente illogica

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disposizione sulle circostanze attenuanti speciali e generiche; la Corte ha valutato che le attenuanti generiche invocate non erano state ritenute meritevoli di riconoscimento con motivazione non contraddittoria

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Riferimento alla valutazione della prova documentale: le sentenze civili o amministrative non vincolano il giudice penale e devono essere valutate ai sensi delle norme probatorie

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di valutazione delle prove scritte e documentali acquisite: il giudice penale conserva autonomia valutativa

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'acquisizione e l'effetto delle decisioni di altri giudici nel processo penale; la Corte ha ricordato che l'acquisizione non vincola il giudice penale

  • artt. 2, 3 e 479 cod. proc. pen.

    Principi di autonomia del giudice penale nell'accertamento dei fatti e sulla limitata efficacia vincolante di sentenze extra-penali; unico caso di efficacia di giudicato extra-penale espressamente previsto è art. 3, comma 4 (stato di famiglia o di cittadinanza)

  • Corte Costituzionale, n. 186/2000

    Giurisprudenza costituzionale richiamata in relazione alla determinazione della causa di inammissibilita e alla condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In eventi di investimento di pedoni il conducente è responsabile salvo che la condotta del pedone costituisca causa eccezionale, atipica, imprevedibile e da sola sufficiente a determinare l'evento.
  • Le valutazioni di fatto e la motivazione dei giudici di merito, soprattutto nel rito abbreviato, godono di ampia tutela in Cassazione: il ricorso non può limitarsi a una rivalutazione delle prove ma deve dimostrare vizi di diritto o contraddizioni specifiche nella motivazione.
  • Le sentenze civili o amministrative riguardanti gli stessi fatti non vincolano il giudice penale; il giudice penale le valuta autonomamente secondo le regole probatorie del processo penale.
  • Il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione specifica: elementi come incensuratezza o comportamento collaborativo possono essere valutati ma non garantiscono automaticamente la loro concessione.
  • Il beneficio della non menzione o attenuanti connesse a difetti della segnaletica/illuminazione possono essere riconosciuti quando emergono omissioni concausali dell'ente custode della strada.
  • Per vincere in Cassazione occorre contestare la motivazione in termini di illogicita, contraddittorieta o violazione di norme processuali, non compiere una semplice riconsiderazione del materiale probatorio.

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