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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17168/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda cinque contratti di conto corrente intercorsi tra la banca e la società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria. In primo grado era stata dichiarata la nullità delle clausole sugli interessi ultralegali e la banca era stata condannata a restituire oltre 517.000 euro. In appello la banca aveva censurato: l'asserita improponibilità delle domande della procedura; la nullità delle clausole sugli interessi pattuiti per relationem nel regime anteriore alla legge n. 154 del 1992 e al t.u. bancario; la mancata rilevanza dell'assenza di contestazione degli estratti conto; l'irripetibilità degli interessi ultralegali; l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale; il c.d. prospective overruling; la pretesa identità tra clausole dei conti correnti e quelle dei fidi; l'esistenza di un giudicato derivante da un decreto ingiuntivo non opposto, poi munito di esecutorietà, che avrebbe reso opponibile il credito della banca e impedito la ripetizione e la compensazione. La società, in via incidentale, aveva chiesto anche la rivalutazione del credito restitutorio, sostenendo che si trattasse di debito di valore derivante da illecito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale della banca sia il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto inammissibili i motivi della banca perché, per la maggior parte, non colpivano specificamente le rationes decidendi della sentenza impugnata o si risolvevano in censure conformi a orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità: in particolare, ha confermato che la domanda di ripetizione dell'indebito era proponibile anche nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria; che il mutamento giurisprudenziale sulla capitalizzazione trimestrale non integra overruling processuale; che il decreto ingiuntivo non divenuto esecutivo prima dell'insolvenza non è opponibile alla procedura e non può fondare compensazione; che la clausola sugli interessi ultralegali per relationem, richiamando usi di piazza, era nulla per indeterminatezza; e che le ulteriori doglianze sul ricalcolo degli interessi erano inammissibili perché generiche e di fatto. Ha poi ritenuto inammissibile anche il ricorso incidentale, confermando che il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. è un credito pecuniario soggetto al principio nominalistico, con eventuali interessi moratori al tasso legale dal momento della mora, salvo prova del maggior danno ex art. 1224 c.c. Le spese sono state parzialmente compensate, con condanna della banca per tre quarti e contributo unificato aggiuntivo a carico di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 66 l. fall.

    Richiamato dalla banca per sostenere l'improponibilità delle domande della procedura; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non confrontato con la motivazione di merito sulla proponibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito.

  • art. 67 l. fall.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso principale; la Corte non ne affronta un'applicazione autonoma, dichiarando il motivo inammissibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per censurare la motivazione sul prospective overruling; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché la decisione era conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Usato come base dell'inammissibilità dei motivi quando la sentenza impugnata risultava conforme a principi già affermati dalla Cassazione.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato per osservare che una questione non riproposta in appello deve intendersi assorbita o comunque non devoluta.

  • art. 647 c.p.c.

    La Corte ribadisce che solo la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo ne determina il passaggio in giudicato; se intervenuta dopo l'insolvenza, il decreto non è opponibile alla procedura.

  • art. 642 c.p.c.

    La provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non basta, da sola, a renderlo opponibile alla procedura concorsuale o ad attribuirgli giudicato.

  • art. 1241 c.c.

    La compensazione non può operare sulla base di un credito della banca non opponibile alla procedura perché fondato su decreto ingiuntivo non ancora esecutivo prima dell'insolvenza.

  • art. 1831 c.c.

    Richiamato dalla banca per giustificare la capitalizzazione trimestrale come connaturata alla chiusura periodica del conto; la Corte richiama invece l'orientamento di legittimità contrario.

  • L. n. 154 del 1992

    Nel regime anteriore alla disciplina sulla trasparenza bancaria, la clausola sugli interessi ultralegali per relationem a usi di piazza è considerata indeterminata e quindi inefficace a fondare il tasso superiore al legale.

  • D.Lgs. n. 385 del 1993

    Anche nel quadro del testo unico bancario, la pattuizione del tasso deve essere determinabile in modo univoco; il semplice richiamo agli usi di piazza non è sufficiente.

  • art. 2033 c.c.

    Il credito della società verso la banca è qualificato come ripetizione di indebito e, quindi, come credito pecuniario.

  • art. 1224 c.c.

    Per ottenere oltre gli interessi legali sul credito pecuniario è necessario allegare e provare il maggior danno da ritardo, non essendo il credito di per sé un debito di valore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La domanda di ripetizione dell'indebito promossa dall'impresa sottoposta a procedura concorsuale o para-concorsuale può essere compatibile con la fase conservativa della procedura e, se volta alla riscossione di crediti dell'impresa, è proponibile dai relativi organi.
  • In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei conti correnti bancari anteriori al 22 aprile 2000, l'esclusione della capitalizzazione in seguito alla nullità della clausola non integra overruling processuale, perché il mutamento giurisprudenziale incide su norme sostanziali.
  • Un decreto ingiuntivo diventa opponibile alla procedura concorsuale solo quando sia intervenuta, prima dell'insolvenza, la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; la sola provvisoria esecuzione o la mancata opposizione non bastano a conferirgli efficacia di giudicato utile contro la procedura.
  • Il credito della banca fondato su un decreto ingiuntivo non ancora esecutivo prima dell'apertura della procedura non può essere opposto né in via diretta né in compensazione per paralizzare la pretesa restitutoria del correntista.
  • Nei contratti bancari anteriori alla disciplina sulla trasparenza, la clausola che rinvia genericamente agli usi di piazza per determinare il tasso ultralegale è nulla o comunque inefficace per indeterminatezza, perché il tasso deve essere determinabile in modo univoco dal testo contrattuale.
  • Il credito da ripetizione di indebito ha natura di credito pecuniario e non di debito di valore; il maggior danno da ritardo non si presume e richiede specifica allegazione e prova ex art. 1224 c.c.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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