Sentenza del 27/03/2019 n. 8535 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Funghi "agaricus" - Classificazione - Criteri - Elementi di conservazione - Rilevanza - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato la cartella esattoriale contestando la validità della notificazione degli avvisi di accertamento presupposti e della cartella, l’assenza di sottoscrizione, l’irregolarità della relata, la costituzione in giudizio del Comune e, soprattutto, l’omessa o insufficiente motivazione della cartella in ordine agli interessi applicati e ai relativi criteri di calcolo. In Cassazione ha inoltre dedotto che la mancata costituzione dell’agente della riscossione avrebbe dovuto comportare l’accoglimento delle proprie eccezioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi. Ha ritenuto che la mancata costituzione dell’agente della riscossione non equivalga ad ammissione delle contestazioni, che l’irregolarità della notificazione della cartella non determinasse inesistenza della notifica e potesse essere sanata per raggiungimento dello scopo, e che la costituzione del Comune mediante servizio postale, pur non conforme alla modalità prevista per la parte resistente, non comportasse automaticamente l’accoglimento del ricorso. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato adeguatamente la censura relativa alla motivazione degli interessi e aveva reso una motivazione apparente. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 115 c.p.c.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Nel processo tributario la non contestazione opera principalmente sul piano probatorio e non comporta automaticamente l’ammissione dei fatti o delle eccezioni quando l’ente o l’agente non si costituisca.
Art. 167 c.p.c.
Il convenuto deve prendere posizione, in modo chiaro e specifico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda.
L’onere di contestazione specifica riguarda la parte costituita e, secondo la Corte, non può essere utilizzato per attribuire valore confessorio alla mancata costituzione in appello o nel processo tributario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 23
Il ricorrente può trasmettere il ricorso a mezzo posta; la parte resistente deve costituirsi mediante deposito del fascicolo presso la segreteria della commissione tributaria.
La modalità postale è espressamente prevista per il ricorrente, mentre per il resistente è previsto il deposito. La violazione di tale modalità, tuttavia, non determina automaticamente l’accoglimento della pretesa del contribuente.
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Le irregolarità formali della notificazione, quando l’atto sia comunque giunto a conoscenza del destinatario e abbia consentito l’esercizio della difesa, possono essere sanate per raggiungimento dello scopo.
Artt. 148 e 160 c.p.c.
La mancanza di elementi essenziali della relata può determinare nullità della notificazione, ma non necessariamente inesistenza. La distinzione è rilevante perché la nullità può essere sanata, mentre l’inesistenza ricorre solo in ipotesi tassative.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Gli atti impositivi devono essere adeguatamente motivati. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto meritevole di esame la doglianza relativa alla mancata indicazione del calcolo degli interessi.
Legge n. 241 del 1990, artt. 3 e 7
Impongono, in via generale, l’obbligo di motivazione e le garanzie partecipative nei procedimenti amministrativi; nel caso esaminato sono state richiamate in relazione alla motivazione della cartella.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il controllo sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali estreme, come motivazione apparente, mancanza assoluta di motivazione o omesso esame di un fatto storico decisivo.
Art. 111, comma 6, Cost. e art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile. Una risposta meramente apodittica o apparente a una specifica censura equivale a omessa pronuncia o vizio della motivazione.
Massime di principio
- La mancata costituzione dell’ente impositore o dell’agente della riscossione non equivale automaticamente ad ammissione delle contestazioni del contribuente: il giudice deve comunque valutare gli atti e le prove disponibili.
- Nella notificazione degli atti tributari occorre distinguere tra inesistenza e nullità. L’inesistenza ricorre solo quando mancano del tutto gli elementi essenziali della notificazione; le altre irregolarità sono normalmente qualificabili come nullità e possono essere sanate se l’atto ha raggiunto il suo scopo.
- Una cartella esattoriale deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria, inclusi gli interessi, la loro decorrenza e i criteri di calcolo. L’omessa spiegazione di tali elementi può comportare un vizio di motivazione.
- Il giudice deve esaminare ogni motivo di impugnazione rilevante e fornire una motivazione specifica. Una formula generica o apodittica che non affronti la censura integra omessa pronuncia o motivazione apparente.
- Le irregolarità processuali relative alla costituzione dell’ente possono essere fondate, ma per ottenere una conseguenza favorevole il contribuente deve dimostrare che esse abbiano inciso concretamente sulla validità del giudizio o arrecato un pregiudizio processuale.
- In caso di rinvio disposto dalla Cassazione, il giudice di merito deve riesaminare il profilo indicato nella sentenza di cassazione, mantenendo ferme le statuizioni non censurate o già definitivamente confermate.
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