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Sentenza

Sentenza n. 44/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento-OMISSIS-D.A.SPO./2024 del Questore della Provincia di -OMISSIS- emesso in data 23.04.2024 e notificato in data 10.05.2024.

Giustizia amministrativa202401750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO del Questore, della durata di cinque anni, con divieto di accesso agli impianti sportivi e obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia durante le partite della squadra indicata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore adottato in relazione a fatti avvenuti al termine di un incontro calcistico del 13 aprile 2024. Gli sono stati contestati, insieme ad altri sostenitori, cori e frasi ingiuriose rivolti a tre minorenni, nonché l'inseguimento, lo spintonamento, le percosse e le minacce nei confronti di uno di essi, che indossava una maglia dell'Inter. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di istruttoria e di motivazione sulle ragioni di urgenza, nonché la lesione del diritto di difesa. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 6 l. 401/1989, il difetto e l'incompletezza dell'istruttoria, l'erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, il travisamento dei fatti e l'assenza di pericolosità per la sicurezza e l'ordine pubblico. Il Collegio ha acquisito i filmati video disponibili presso la Questura, ritenendo non decisivi gli atti del procedimento penale, quali denunce o querele.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO. Dall'esame dei filmati è emerso che il ricorrente intonava cori di sostegno alla propria squadra, ma non risultavano elementi decisivi sul suo coinvolgimento nello scambio con la persona offesa né condotte ulteriori rispetto a forme di tifo espresse in modo colorito. Non essendo quindi provato, sulla base dell'istruttoria acquisita, il comportamento aggressivo e violento posto a fondamento della misura, il provvedimento è stato ritenuto illegittimo. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La norma è stata invocata per contestare l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata motivazione sulle ragioni di urgenza; il giudice ha deciso la controversia sulla base dell'insufficienza dell'istruttoria fattuale.

  • art. 6 l. 401/1989

    La disposizione costituisce il fondamento del DASPO e delle prescrizioni connesse; la misura richiede che la condotta attribuita al destinatario risulti adeguatamente provata e idonea a fondare la valutazione di pericolosità per la sicurezza e l'ordine pubblico.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L'adozione di un DASPO richiede un'istruttoria adeguata e la dimostrazione, riferibile al destinatario, della condotta che fonda la misura e della sua rilevanza per la sicurezza e l'ordine pubblico.
  • La mera partecipazione a cori o forme di tifo espresse in modo colorito, in assenza di elementi che dimostrino il coinvolgimento in aggressioni, minacce o altri comportamenti violenti, non è di per sé sufficiente a giustificare un DASPO quinquennale con prescrizione di presentazione presso un ufficio di polizia.
  • Quando i filmati acquisiti dall'amministrazione non confermano il coinvolgimento individuale del destinatario nei fatti violenti posti a fondamento del DASPO, il provvedimento è illegittimo per insufficienza istruttoria e erroneità dei presupposti.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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