Cassazione Penale, Sentenza n. 27016/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione di consegna (estradizione europea) richiesta dalla Germania per il reato di lesioni personali commesso il 31/03/2022. Il difensore ha contestato la mancata integrazione documentale e la violazione degli artt. 16 e 6 della legge n. 69/2005, sostenendo che il mandato d'arresto non chiariva sufficientemente l'ascrivibilità dei fatti a Vasylash (in particolare il titolo giuridico della richiesta) e che dalla dicitura del mandato si poteva desumere l'esistenza di un giudizio già celebrato al quale il richiesto non avrebbe partecipato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2/02/2021 n. 10, non è più richiesto che il mandato contenga la relazione illustrativa delle fonti di prova o l'indicazione di "gravi indizi di colpevolezza": è sufficiente che il mandato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) della legge n. 69/2005, contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato (momento, luogo e grado di partecipazione). Nel caso di specie il mandato era sufficientemente dettagliato e evocativo del coinvolgimento del ricorrente; la Corte ha ritenuto indebita una verifica sul merito secondo parametri di cognizione cautelare interna. Inoltre la Corte ha escluso che si trattasse di una sentenza esecutiva, rilevando che il titolo è un "Mandato di arresto cautelare". Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di rito.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69 (recepimento mandato d'arresto europeo)
Normativa di riferimento per il mandato d'arresto europeo; l'art. 6 comma 1 lett. e) richiede che il mandato contenga descrizione delle circostanze della commissione del reato (momento, luogo e grado di partecipazione).
D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (modifiche alla legge n. 69/2005)
Ha eliminato dal testo l'obbligo di allegare la relazione illustrativa delle fonti di prova e la menzione dei "gravi indizi di colpevolezza"; ciò ha ristretto i motivi di rifiuto della consegna e reso decisivo il contenuto del solo mandato ai fini del controllo formale da parte dell'autorità esecutrice.
Previgente art. 17, comma 4 della legge n. 69/2005 (richiamato nella motivazione)
"gravi indizi di colpevolezza"
Prima della novella del 2021 il requisito dei "gravi indizi" costituiva presupposto per la consegna in caso di mandato processuale; la giurisprudenza lo intendeva come compendio indiziario evocativo del fatto-reato. Dopo la riforma, tale riferimento è stato espunto e non può più costituire motivo di rifiuto.
Art. 6, comma 1, lett. e) della legge n. 69/2005
Richiede che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi momento, luogo e grado di partecipazione; con la riforma è questo il parametro essenziale di verificabilità formale del mandato da parte dell'autorità di esecuzione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 4614/2007, Ramoci; Sez. 6 n. 35462/2021, M.; Sez. 6 n. 39196/2021, Ferrari)
Richiamate per spiegare la nozione precedente di "gravi indizi" e per affermare che, dopo le modifiche del 2021, l'autorità di esecuzione deve limitarsi al controllo della sufficienza formale del mandato (descrizione dei fatti) e non può effettuare un riesame probatorio di merito.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n. 10/2021 il giudice italiano chiamato a decidere sulla consegna valuta principalmente la completezza formale del mandato (descrizione di momento, luogo e grado di partecipazione) e non richiede l'allegazione di una relazione probatoria o dei "gravi indizi".
- Se il mandato contiene elementi dettagliati e significativamente evocativi della partecipazione dell'indagato al fatto-reato, la richiesta di integrazione documentale può essere respinta; il giudice di consegna non svolge un esame di merito secondo parametri di cognizione cautelare interna.
- La difesa dovrebbe chiedere integrazione documentale solo quando il mandato è manifestamente carente nei requisiti essenziali (es.: assenza totale di indicazioni su tempo/luogo/partecipazione); semplici incertezze sull'identità o sulla qualificazione giuridica dei fatti non bastano se il mandato è formalmente adeguato.
- Bisogna verificare espressamente se il titolo è un "mandato di arresto cautelare" (procedurale) o una "sentenza esecutiva": la presenza della dizione "sentenza esecutiva" può cambiare i presupposti e le cause di rifiuto; non si può presumere l'esistenza di un giudizio già celebrato senza indicazioni chiare.
- Per l'autorità emittente: se si vuole evitare ritardi o rigetti per carenze formali, è consigliabile che il mandato contenga una descrizione puntuale dei fatti (momento, luogo, grado di partecipazione) e, se possibile, riferimenti chiari allo stato del procedimento (p.es. assenza di sentenza esecutiva).
- Per il difensore: se il mandato è formalmente adeguato, il ricorso alla Cassazione per contestare la mancanza di allegati probatori è destinato a essere infondato; meglio concentrarsi su vizi formali evidenti o su questioni di diritto positive (es. doppio rischio di persecuzione, diritti fondamentali).
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