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Sentenza

Sentenza n. 2316/2026 - Palermo, Sezione 1

per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento di cui al fascicolo -OMISSIS-/2024 emesso dalla Prefettura di Trapani, Area 1 Antimafia, notificato in data 26.03.2025, a mezzo del quale è stata adottata informazione antimafia di contenuto interdittivo ai sensi degli artt. 84 e 91 D.lgs. 159/2011 e succ. mod.; quanto al ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento di cui al fascicolo -OMISSIS-/2024, Interno nr. -OMISSIS-del 7.11.2025, emesso dalla Prefettura, Area 1 Antimafia, notificato in pari data a mezzo del quale è stata adottata, a seguito di rivalutazione, nuova informazione antimafia di contenuto interdittivo ai sensi degli artt. 84 e 91 D.lgs. 159/2011 e succ. mod..

Giustizia amministrativa202500886

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva del 26 marzo 2025 e, con motivi aggiunti, nuova informazione antimafia interdittiva del 7 novembre 2025 adottata all'esito del riesame disposto in sede cautelare

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva originaria deducendo carenza istruttoria e travisamento dei fatti. A seguito dell'ordinanza cautelare che aveva disposto il riesame del provvedimento, la Prefettura ha adottato una nuova interdittiva, impugnata con motivi aggiunti. Il ricorrente ha dedotto, anche rispetto al nuovo atto, carenza istruttoria e travisamento dei fatti, in particolare per la mancata adeguata considerazione della sentenza penale di assoluzione e per l'asserita omissione di ulteriori accertamenti; ha inoltre dedotto carenza di motivazione in ordine all'esistenza di un concreto pericolo di condizionamento dell'impresa. Ha sostenuto che l'impresa, pur essendo stata in passato gestita anche dal padre e dal nonno, non sarebbe mai stata piegata a fini illeciti e che non sussisterebbero elementi idonei a dimostrare l'infiltrazione mafiosa.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha ritenuto che il provvedimento del 7 novembre 2025 costituisse un nuovo e completo riesame della posizione del ricorrente, adottato all'esito di rinnovata istruttoria e con autonoma valutazione, tale da sostituire il precedente atto; conseguentemente, l'interesse alla decisione si è trasferito sul nuovo provvedimento, autonomamente impugnato con motivi aggiunti. Il ricorso per motivi aggiunti è stato rigettato. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l'interdittiva antimafia non richiede la prova dell'effettiva infiltrazione o del condizionamento già realizzato, ma una valutazione unitaria e prognostica del pericolo, secondo il criterio del "più probabile che non". L'assoluzione penale non ha escluso l'utilizzabilità degli elementi indiziari, poiché lo standard probatorio penale è diverso da quello preventivo-amministrativo. Nel caso concreto, intercettazioni e altri elementi richiamati dalla Prefettura evidenziavano condotte intimidatorie, rapporti con soggetti mafiosi, coinvolgimento nelle vicende criminali dei familiari e una possibile contiguità con la famiglia mafiosa di riferimento. Il secondo motivo è stato respinto perché il provvedimento aveva valutato complessivamente la genesi dell'impresa, i rapporti con il padre e il nonno e la conduzione sostanzialmente familiare dell'attività, individuando elementi ulteriori rispetto al solo vincolo di parentela. Non era necessario dimostrare l'effettivo condizionamento delle scelte aziendali, essendo sufficiente un pericolo concreto e plausibile di permeabilità dell'impresa. Le spese sono state compensate in considerazione dell'andamento della fase cautelare.

Norme richiamate

  • artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011

    eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate

    L'informazione antimafia interdittiva può fondarsi su una valutazione preventiva del pericolo di infiltrazione mafiosa e non richiede la prova dell'infiltrazione effettivamente realizzata o del concreto condizionamento già verificatosi.

  • art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011

    eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate

    La norma individua una fattispecie di pericolo, nella quale assumono rilievo anche tentativi potenziali di infiltrazione desumibili da elementi oggettivi e non meramente aleatori.

  • art. 55, commi 1 e 2, c.p.a.

    tutte le misure cautelari, compresi i provvedimenti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso

    Il potere cautelare amministrativo è atipico e consente anche misure propulsive di remand, con restituzione all'amministrazione del potere di riesaminare la posizione.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, quando ne ricorrono i presupposti e le parti ne siano state avvisate.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il remand cautelare può sollecitare la riedizione del potere senza imporre all'amministrazione uno specifico esito decisorio.

Massime di principio

  • L'interdittiva antimafia è una misura preventiva fondata su una prognosi di permeabilità dell'impresa alle influenze mafiose: non richiede la prova dell'infiltrazione già realizzata o del condizionamento effettivo, ma una valutazione rigorosa, unitaria e probabilistica degli elementi disponibili secondo il criterio del "più probabile che non".
  • Gli elementi posti a fondamento dell'informazione antimafia possono essere privi di autonoma rilevanza penale o essere stati valutati in un processo penale conclusosi con assoluzione, poiché l'accertamento preventivo-amministrativo persegue finalità e utilizza uno standard probatorio diversi dall'accertamento della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Il rapporto di parentela con soggetti mafiosi non è di per sé sufficiente a fondare un'interdittiva; può tuttavia assumere rilievo, insieme a circostanze obiettive quali cointeressenze economiche, conduzione familiare dell'impresa, coinvolgimento nei medesimi fatti e rapporti con l'associazione, quando renda plausibile un'influenza mafiosa, anche indiretta, sulle decisioni aziendali.
  • Quando l'amministrazione, a seguito di un remand cautelare, compie una nuova e completa istruttoria e adotta un provvedimento espressivo di autonoma volontà decisoria, il nuovo atto sostituisce quello originario e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro il primo provvedimento, salva l'impugnazione del nuovo atto.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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