Sentenza n. 4429/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa adozione di ogni opportuna misura cautelare: a) della determinazione del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, comunicata il 13 dicembre 2022, recante “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”, nella parte in cui obbliga la ricorrente a corrispondere la propria quota di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; b) ove occorrer possa: (i) del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022; (ii) del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 (Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015 2016 2017 2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, destinato a quantificare gli importi dovuti dai singoli fornitori; (iii) dell'accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (rep. atti n. 181/CSR); (iv) della circo-lare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (già impugnati dalla ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica); c) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti, ancorché esecutivi degli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di individuazione della quota di payback dovuta dall'impresa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti statali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione della Regione Emilia-Romagna che le imponeva il versamento della quota di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018. Ha inoltre contestato, ove occorrente, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio è sopravvenuto l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione degli obblighi mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure rivolte contro la disciplina e gli atti applicativi del payback dei dispositivi medici. Ha preso atto della dichiarazione espressa della ricorrente, depositata il 12 gennaio 2026, con cui la società ha comunicato di avere corrisposto la somma ridotta prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 e di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha ritenuto che, nel processo amministrativo, la parte ricorrente disponga dell'azione sino al momento della decisione e che, in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, il giudice non possa procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla valutazione dell'interesse a ricorrere. Ha quindi dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
La disposizione ha consentito alle aziende fornitrici di estinguere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota ridotta del 25 per cento; l'integrale versamento ha fatto venire meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento del tetto di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Riguarda i provvedimenti regionali e provinciali di individuazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici e le conseguenze dell'inadempimento.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
È richiamato dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 tra le disposizioni recanti obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo, in assenza di repliche o di diverse richieste delle controparti, deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza esaminare il merito d'ufficio.
- Nel processo amministrativo vige un principio dispositivo in senso ampio: sino al momento della decisione la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione e può rinunciare, anche mediante dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, alla prosecuzione del giudizio.
- Il pagamento dell'importo ridotto previsto da una disciplina sopravvenuta, quando determina l'estinzione dell'obbligazione sostanziale oggetto del ricorso e la parte dichiara di non avere più interesse, comporta l'improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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