Cassazione Civile, Ordinanza n. 33227/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento IMU per l’anno 2012, emessi dal Comune per recuperare imposta ritenuta dovuta in relazione a terreni edificabili e unità immobiliari. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello del Comune, ritenendo per le unità immobiliari non impugnata la decisione di primo grado e, quanto alle aree edificabili, valorizzando un atto di cessione dei suoli al Comune del 18 dicembre 2009 e la documentazione fotografica relativa alla realizzazione di un parco pubblico. Il Comune ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia motivazione apparente, violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR non avrebbe esaminato le difese basate sulla natura delle convenzioni del 2009 come accordi sostitutivi di provvedimento e sulla circostanza che i trasferimenti di proprietà sarebbero divenuti definitivi solo nel 2013; con il secondo deduce violazione delle norme sull’IMU e sull’ICI nonché dell’art. 1140 c.c., sostenendo che le convenzioni del 2009 avevano comportato solo l’immissione in possesso del Comune, mentre la proprietà dei suoli sarebbe rimasta ai contribuenti fino alla convenzione edilizia e al definitivo trasferimento del 2013.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi nei limiti esposti in motivazione, ritenendo non fondata l’eccezione di motivazione apparente ma censurabile la decisione di merito perché aveva risolto la controversia senza dare conto della disciplina e del contenuto specifico degli accordi richiamati dal Comune. La Corte ha ricordato che, ai fini ICI/IMU, il possesso rilevante non coincide con la mera disponibilità materiale del bene, ma va letto in connessione con il soggetto passivo dell’imposta, e che il proprietario resta soggetto passivo fino a quando non intervenga un’effettiva ablazione o una trasformazione irreversibile che renda impossibile il ripristino del contatto materiale con il bene. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente della sentenza tributaria
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per censurare la pretesa mancanza/insufficienza della motivazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare omessa pronuncia sulle difese del Comune
l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11
richiamato dal ricorrente per qualificare le convenzioni come accordi sostitutivi di provvedimento
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214
richiamato per la disciplina dell’IMU applicabile
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, 2 e 3
richiamati per la disciplina ICI e per il presupposto/soggetto passivo dell’imposta
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, artt. 8, comma 2, e 9, comma 1
richiamati per la continuità regolativa tra ICI e IMU
art. 1140 c.c.
invocato per sostenere che le convenzioni del 2009 non avevano trasferito il possesso/proprietà
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
base processuale dei motivi di ricorso denunciati
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la proposizione con un unico motivo di censure eterogenee non determina di per sé inammissibilità, purché le doglianze siano chiaramente separabili e interpretabili autonomamente.
- La motivazione non è apparente quando la sentenza esplicita comunque la propria ratio decidendi; il vizio di violazione di legge non si converte automaticamente in nullità della sentenza per difetto di motivazione.
- Ai fini del presupposto ICI/IMU, il "possesso" rilevante non coincide con la mera disponibilità materiale o detenzione del bene, ma va collegato alla titolarità di una situazione giuridica reale del soggetto passivo.
- Il proprietario di un immobile o area soggetta a imposizione resta, in linea generale, soggetto passivo dell’imposta fino a quando non intervenga una vera ablazione del bene o una trasformazione irreversibile che renda impossibile il ripristino del contatto materiale con esso.
- Quando la controversia fiscale dipende dal contenuto di convenzioni o accordi incidenti sulla disponibilità del bene, il giudice deve esaminarne in modo puntuale la fonte normativa e il contenuto concreto prima di trarne conseguenze sul presupposto impositivo.
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