Sentenza del 04/07/2017 n. 4525 - Comm. Trib. Prov. Milano
Imu-Ici - Immobili degli enti non commerciali - Comodato a favore di enti che posseggono i requisiti - Esenzione dall'Ici - Non spetta - Modifiche apportate dalla disciplina dell'Imu - Carattere innovativo e non interpretativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 504/1992 dovesse applicarsi anche all'immobile di sua proprietà concesso in comodato a un altro ente non commerciale, qualora il comodatario utilizzasse il bene per lo svolgimento di attività potenzialmente agevolabili. La questione riguardava inoltre la possibilità di applicare retroattivamente le modifiche introdotte dalla disciplina dell'Imu.
La decisione
La domanda è stata respinta. L'esenzione Ici spetta esclusivamente quando il soggetto proprietario e possessore dell'immobile lo utilizza direttamente ed esclusivamente per una delle attività previste dalla norma. Non è sufficiente che l'immobile sia utilizzato dal comodatario, anche se quest'ultimo è un ente non commerciale in possesso dei requisiti soggettivi e svolge attività agevolabili. Le modifiche introdotte dalla disciplina dell'Imu sono state ritenute innovative e non meramente interpretative, quindi non applicabili retroattivamente alla precedente disciplina Ici.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
Esenzione dall'Ici per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di determinate attività istituzionali.
L'esenzione richiede non solo il possesso dei requisiti soggettivi, ma anche l'utilizzo diretto ed esclusivo dell'immobile da parte del proprietario per una delle attività tipizzate dalla disposizione. La concessione in comodato a un altro ente non commerciale esclude il beneficio.
Disciplina dell'Imu
Le modifiche introdotte in materia di esenzione per gli immobili degli enti non commerciali hanno carattere innovativo e non interpretativo; pertanto non possono essere applicate retroattivamente per estendere l'esenzione prevista dalla precedente disciplina Ici.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione fiscale collegata all'utilizzo dell'immobile, non è sempre sufficiente che proprietario e utilizzatore appartengano alla categoria soggettiva agevolata: occorre verificare anche chi utilizza concretamente il bene e per quale finalità.
- In materia di Ici, l'esenzione per gli immobili degli enti non commerciali richiede normalmente l'utilizzo diretto ed esclusivo dell'immobile da parte dell'ente proprietario; il comodato a favore di un altro ente non consente automaticamente di conservare il beneficio.
- Le agevolazioni fiscali sono soggette a interpretazione restrittiva e non possono essere estese a casi non espressamente ricompresi nella norma.
- Una disciplina successiva più favorevole non può essere applicata retroattivamente se introduce una nuova regola e non si limita a chiarire il significato della normativa precedente.
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