Cassazione Penale, Sentenza n. 42578/2024 del 20/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Bolzano, che lo aveva assolto per particolare tenuità del fatto ex art. 131‑bis c.p., deducendo l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato (art. 612, comma secondo c.p.) e il difetto di valida querela. La Corte di appello ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., poiché le sentenze di proscioglimento rese a seguito di giudizio abbreviato non sono appellabili dall'imputato. La Corte di cassazione ha però dichiarato il ricorso inammissibile perché sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (violazione degli artt. 571 e 613 c.p.p.).
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione per mancanza del requisito di rappresentanza (l'avv. Matteo Di Narda non risulta iscritto nell'albo speciale), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pari a euro 500 come contributo. La Corte ha inoltre chiarito due punti di diritto: (1) la sentenza che dichiara la particolare tenuità del fatto ex art. 131‑bis c.p., emessa a seguito di giudizio abbreviato, è una sentenza di proscioglimento inappellabile dall'imputato ai sensi dell'art. 443, comma 1, c.p.p.; (2) quando l'imputato propone appello rispetto a una decisione non appellabile, il giudice adito deve, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., verificare l'impugnabilità e la voluntas impugnationis e trasmettere gli atti al giudice competente (conversione/trasmissione in ricorso per cassazione), salvo che il provvedimento sia inimpugnabile.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
Norma del codice penale relativa al reato contestato; la Corte non ha esaminato nel merito la sussistenza degli elementi del reato perché l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile per ragioni formali
art. 131-bis cod. pen.
La pronuncia che dichiara la particolare tenuità del fatto è qualificata come sentenza di proscioglimento; pur riconoscendo peculiarità, il giudice la considera non appellabile dall'imputato se resa in sede di giudizio abbreviato
art. 443 cod. proc. pen.
Il comma 1 stabilisce l'inappellabilità, da parte dell'imputato, delle sentenze di proscioglimento emesse in esito al giudizio abbreviato; il comma 3 disciplina i limiti soggettivi di appello del pubblico ministero sulle sentenze di condanna (richiamato nel confronto giurisprudenziale)
art. 568 cod. proc. pen.
L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla denominazione data dalla parte: il giudice incompetente che riceve il gravame deve trasmettere gli atti al giudice competente quando sussiste la voluntas impugnationis, procedendo così alla conversione dell'appello in ricorso per cassazione ove possibile
art. 571 cod. proc. pen.
Disposizione di rito applicabile alle impugnazioni in Cassazione; richiamata in combinato con l'art. 613 per i requisiti formali del ricorso
art. 613 cod. proc. pen.
Previsto che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale: la violazione di tale requisito comporta l'inammissibilità del ricorso
art. 610 cod. proc. pen.
Consente la dichiarazione di inammissibilità della causa in camera di consiglio senza formalità; la Corte ha comunque seguito una procedura a contraddittorio scritto per maggiori garanzie difensive
art. 611 cod. proc. pen.
Norma che consente il contraddittorio scritto; la Corte l'ha applicata per assicurare garanzie alla difesa prima di dichiarare l'inammissibilità
art. 618 cod. proc. pen.
Stabilisce il valore vincolante delle decisioni delle Sezioni Unite per le sezioni semplici della Corte di cassazione, obbligando la rimessione alle Sezioni Unite in caso di contrasto; impiegato per consolidare il principio interpretativo sulla qualificazione delle impugnazioni
Massime di principio
- Se si ottiene una sentenza che dichiara la particolare tenuità del fatto ex art. 131‑bis c.p. resa al termine del giudizio abbreviato, l'imputato non può proporre appello: il rimedio ordinario è il ricorso per cassazione.
- Se l'imputato propone per errore un appello invece di un ricorso per cassazione, il giudice adito deve, ai sensi dell'art. 568 comma 5 c.p.p., valutare l'impugnabilità e la voluntas impugnationis e trasmettere gli atti al giudice competente (convertendo l'impugnazione) anziché dichiarare immediatamente l'inammissibilità, salvo che il provvedimento sia del tutto inimpugnabile.
- Prima di proporre un ricorso per cassazione verificare che il difensore sia iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione: la mancanza di tale requisito determina l'inammissibilità del ricorso anche se l'atto di impugnazione è stato correttamente qualificato.
- In presenza di dubbi sulla natura appellabile o impugnabile del provvedimento (es. proscioglimento ex art. 131‑bis), è opportuno chiedere al giudice di secondo grado la trasmissione o rivolgersi a un difensore abilitato alla cassazione per evitare la perdita del rimedio per vizi formali.
- La Corte di cassazione conferma che, nel dubbio, prevale il principio di conversione/trasmissione dell'impugnazione da parte del giudice incompetente; tuttavia il limite all'operatività è l'effettiva inimpugnabilità del provvedimento.
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