Sentenza del 12/04/2022 n. 11908 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti contestavano la sproporzione dell'iscrizione ipotecaria rispetto al credito tributario e ottenevano in primo grado la riduzione/limitazione dell'ipoteca e la liberazione di alcuni immobili; l'agente della riscossione (Equitalia) impugnava la decisione e, non avendo eseguito l'ordinanza di restrizione, i contribuenti chiedevano l'ottemperanza. La questione principale in Cassazione ha riguardato la ammissibilità del giudizio di ottemperanza per una pronuncia delle commissioni tributarie non ancora passata in giudicato, nonché la rilevanza delle norme civili sull'ipoteca (art. 2884 c.c.; art. 2976 c.c.) in relazione alla disciplina della riscossione forzata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia (assorbendo il secondo), rilevando che il giudizio di ottemperanza ex art. 70 D.Lgs. 546/1992 non è esperibile rispetto alla sentenza impugnata perché tale pronuncia non rientrava nelle ipotesi di immediata esecutività previste dagli artt. 68 e 69 D.Lgs. 546/1992 (né in quelle richiamate dal D.Lgs. 472/1997). Di conseguenza la sentenza della Commissione territoriale è stata cassata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la Corte ha rigettato il ricorso originario dei contribuenti. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 70
Regola il giudizio di ottemperanza; la Corte ha ritenuto che l'azione di ottemperanza richiede, di norma, una sentenza esecutiva/passatain giudicato salvo le specifiche previsioni di immediata esecutività previste da altre norme del decreto (artt. 68 e 69).
D.Lgs. n. 546/1992, art. 68
comma 2 menzionato nel testo
Prevede effetti immediati per le sentenze che comportano rimborsi o incidono sulla riscossione; consente l'ottemperanza in caso di mancata esecuzione quando la sentenza rientra nelle sue fattispecie.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 69
Riguarda le sentenze di condanna al pagamento in favore del contribuente; prevede la possibilità di chiedere l'ottemperanza in caso di mancata esecuzione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 67-bis
introdotto dal D.Lgs. n. 156/2015
Dichiara in termini generali che le sentenze delle commissioni tributarie sono esecutive 'secondo quanto previsto dal presente capo'; la Corte evidenzia che l'esecutività va ricondotta alle specifiche regole del capo IV e non abroga la necessità di riferirsi alle fattispecie di immediata esecutività previste dagli artt. 68 e 69.
D.Lgs. n. 156/2015 (riferimento normativo)
Ha introdotto l'art. 67-bis e riaffermato il quadro normativo sulla esecutività delle sentenze tributarie; non elimina la distinzione tra sentenze immediatamente esecutive e sentenze non definitive che non rientrano nelle ipotesi di cui agli artt. 68/69.
D.Lgs. n. 472/1997, artt. 18 e 19
art. 18 comma 4 richiamato
Prevede esecutività immediata per sentenze su sanzioni tributarie e richiama l'art. 68; costituisce fonte di immediata efficacia per specifiche fattispecie e quindi di ammissibilità dell'ottemperanza quando applicabile.
D.P.R. n. 602/1973, art. 77
menzionato nel testo dai contribuienti
Disciplina l'iscrizione ipotecaria nella riscossione tributaria; i contribuenti avevano invocato la sua coordinazione con norme civili, ma la Corte non ha accolto la richiesta di ottemperanza basata su detta coordinazione per mancanza dei presupposti di esecutività della sentenza.
art. 2976 c.c.
menzionato dai contribuenti
Norma civile che consente la riduzione dell'ipoteca se la somma iscritta è eccessiva rispetto al debito; i contribuenti richiamavano il coordinamento con la normativa tributaria, ma la Cassazione ha risolto la questione procedurale senza pronunciarsi in termini sostanziali su tale coordinamento.
art. 2884 c.c.
Regola la cancellazione dell'ipoteca mediante sentenza passata in giudicato; la Corte ha ritenuto assorbito il motivo che invocava la prevalenza di questa norma rispetto all'azione di ottemperanza e ha deciso che, comunque, non era possibile l'ottemperanza rispetto alla pronuncia non definitiva.
art. 384 c.p.c.
richiamato nella decisione
Consente alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, di decidere nel merito; applicato per decidere il rigetto del ricorso originario.
art. 360 c.p.c.
menzionato nei motivi di cassazione
Indica i motivi di legittimità in cassazione (articolati nella impugnazione); richiamato in relazione alle censure proposte dall'Agenzia.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza ex art. 70 D.Lgs. 546/1992 non è automaticamente esperibile per qualsiasi sentenza delle commissioni tributarie non passata in giudicato: è ammissibile quando la sentenza rientra nelle ipotesi di immediata esecutività previste (ad es. artt. 68 e 69 D.Lgs. 546/1992, artt. 18-19 D.Lgs. 472/1997).
- L'introduzione dell'art. 67-bis (D.Lgs. 156/2015) non elimina la necessità di verificare se la specifica pronuncia sia tra quelle che producono immediata efficacia; non si può usare l'esecutività 'generica' per aggirare il requisito di esecutività previsto per talune misure.
- Se si ottiene in sede tributaria una pronuncia che ordina la riduzione o la liberazione di ipoteche ma la pronuncia non rientra nelle fattispecie esecutive, il rimedio dell'ottemperanza può essere precluso: il contribuente dovrà valutare l'esercizio di altri rimedi (ad es. attendere il passaggio in giudicato, chiedere misure cautelari o agire sul piano impugnatorio).
- Le norme civili sull'ipoteca (art. 2884 e 2976 c.c.) restano rilevanti per la tutela del soggetto garantito, ma la loro efficacia operativa nei confronti dell'agente della riscossione è condizionata dalla struttura speciale del processo tributario e dai requisiti di esecutività delle pronunce tributarie.
- In pratica: prima di attivare un giudizio di ottemperanza verificare sempre se la sentenza impugnata è tra quelle esecutive (art. 68/69 o ricadente nelle previsioni di immediata efficacia); in mancanza, considerare l'appello/attendere il definitivo o valutare rimedi alternativi.
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