Cassazione Civile, Sentenza n. 11191/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, terzi datori d'ipoteca per un mutuo fondiario concesso a Sabatino Cesaretti e Susanna Corvelli, proposero opposizione ex art. 615 e ss. c.p.c. avverso precetto per C 62.246,83 notificato dalla banca. Contestavano: a) la mancata notifica del titolo esecutivo (art. 479 c.p.c.) perché il contratto non sarebbe un vero mutuo fondiario e quindi non sarebbe applicabile l'art. 41 T.U.B.; b) il difetto di indicazione dei beni nel precetto ai sensi dell'art. 603, comma 2, c.p.c.; c) la nullità del mutuo per difetto di causa concreta (contratto destinato a ripianare debiti pregressi), vizio del consenso, sviamento di scopo e superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 T.U.B.; d) violazioni dei doveri di informazione e di diligenza della banca (artt. 1175 e 1176 c.c.), richiesta di esibizione documentale e CTU, nonché ammissione di prove orali (art. 115 c.p.c. e art. 183 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal terzo al sesto perché attengono alla validità del titolo e alla fondatezza della pretesa esecutiva (materia che doveva essere impugnata in appello), con la conseguenza che la decisione di merito sulla validità del mutuo fondiario è ormai divenuta giudicato interno. I primi due motivi, qualificabili come questioni giurisdizionali ai sensi dell'art. 617 c.p.c., sono stati comunque esaminati e ritenuti infondati: la Corte ha confermato che il contratto è qualificabile e valido come mutuo fondiario e che, quindi, si applica l'art. 41 T.U.B. (nessun obbligo di preventiva notifica del titolo al terzo), e che il precetto notificato conteneva l'indicazione dei beni oggetto della garanzia. Sono state condannate le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in C 7.200,00 + oneri) e al contributo unificato eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 41 T.U.B.
La Corte ha applicato la disciplina speciale: se il contratto è qualificabile come mutuo fondiario non è necessaria la preventiva notifica del titolo esecutivo al terzo datore d'ipoteca
art. 38 T.U.B.
Richiamato in relazione alla definizione e ai limiti di finanziabilità del mutuo fondiario; i ricorrenti sostenevano che il mutuo eccedeva i limiti e dunque non poteva essere considerato fondiario, ma la Corte ha ritenuto il punto ormai giudicato dal merito
art. 479 c.p.c.
Norma che disciplina la notifica del titolo esecutivo: i ricorrenti invocavano l'obbligo di notifica, ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale obbligo in presenza di mutuo fondiario disciplinato dall'art. 41 T.U.B.
art. 603, comma 2, c.p.c.
"espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare"
Il ricorso sosteneva la nullità del precetto per mancata indicazione del bene; la Corte ha ritenuto che il precetto indicava adeguatamente i beni oggetto della garanzia
artt. 615-619 c.p.c.
Regime dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi: la Corte ha osservato che questioni riguardanti la validità del titolo esecutivo e l'esistenza del credito dovevano essere impugnate in appello (non in cassazione)
art. 617 c.p.c.
Riguarda l'opposizione agli atti esecutivi nella parte attinente a mezzi di impugnazione innanzi alla Cassazione; la Corte ha ammesso i motivi relativi a questioni processuali attinenti all'art. 617
art. 111, comma 7, Cost.
Consente il ricorso in Cassazione avverso le sentenze che decidono questioni attinenti al procedimento esecutivo; la Corte ha ritenuto ammissibili alcuni motivi sul presupposto di questa norma
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.
Criteri di impugnazione in Cassazione per violazione di norme di diritto (n.3) e falsa applicazione di norme di diritto (n.4); i ricorrenti li hanno invocati per vari motivi, che però sono stati in gran parte dichiarati inammissibili o respinti
art. 115 c.p.c.
Principio del libero convincimento del giudice alla luce delle prove; i ricorrenti lamentavano violazione del diritto alla prova per mancata istruttoria, ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile o infondata per le ragioni processuali esposte
art. 1439 c.c.
Riferimento normativo richiamato dai ricorrenti in tema di annullamento per errore e vizio del consenso; la Corte ha ritenuto che tali doglianze dovevano essere dedotte in altro grado e non in cassazione
artt. 1175 e 1176 c.c.
Dovere di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto invocati dai ricorrenti per sostenere la responsabilità della banca; la Corte non ha accolto la censura sul punto in questa sede
art. 13 DPR 30 maggio 2002, n. 115, comma 1-quater
Norma amministrativa sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuale ulteriore versamento da parte dei ricorrenti
Massime di principio
- Se il giudice di merito decide sulla validità del titolo esecutivo e tale decisione non viene impugnata nei modi e nei termini previsti (appello), la decisione diventa giudicato interno e non può essere riletto in Cassazione: le censure sulla validità del titolo vanno di norma proposte in appello.
- Quando un contratto è qualificato e dichiarato mutuo fondiario, trova applicazione la disciplina speciale dell'art. 41 T.U.B.: in tale ipotesi non è richiesta la preventiva notifica del titolo esecutivo al terzo datore d'ipoteca.
- L'opposizione pretesa/opp. agli atti esecutivi può contenere profili diversi (formali, sostanziali): la qualificazione da parte del giudice determina quale rimedio impugnare; se la sentenza contiene statuizioni riconducibili a strumenti diversi, ciascuna va impugnata con il rimedio proprio.
- Le doglianze relative alla mancata istruttoria o al rifiuto di ammettere prove devono essere tempestivamente formulate e sviluppate nel grado di merito competente; in Cassazione la rilevabilità è limitata e subordinata ai motivi di cui all'art. 360 c.p.c.
- Il precetto deve indicare in modo chiaro i beni oggetto della garanzia secondo art. 603 c.p.c.; se ciò è rispettato, l'opposizione basata sulla mancata indicazione rischia di essere rigettata.
- Per contestare la natura giuridica di un negozio (es. mutuo fondiario vs. mutuo ordinario) è cruciale ottenere ed esibire documentazione istruttoria e, se necessario, chiedere CTU nel grado di merito: omissioni procedurali in tal senso possono precludere la rinnovazione della questione in Cassazione.
- Valutare il rischio di soccombenza e le spese processuali quando si prospettano questioni di fatto e prova in cassazione: molte questioni fattuali richiedono l'appello e non sono risolvibili in sede di legittimità.
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