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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11191/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, terzi datori d'ipoteca per un mutuo fondiario concesso a Sabatino Cesaretti e Susanna Corvelli, proposero opposizione ex art. 615 e ss. c.p.c. avverso precetto per C 62.246,83 notificato dalla banca. Contestavano: a) la mancata notifica del titolo esecutivo (art. 479 c.p.c.) perché il contratto non sarebbe un vero mutuo fondiario e quindi non sarebbe applicabile l'art. 41 T.U.B.; b) il difetto di indicazione dei beni nel precetto ai sensi dell'art. 603, comma 2, c.p.c.; c) la nullità del mutuo per difetto di causa concreta (contratto destinato a ripianare debiti pregressi), vizio del consenso, sviamento di scopo e superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 T.U.B.; d) violazioni dei doveri di informazione e di diligenza della banca (artt. 1175 e 1176 c.c.), richiesta di esibizione documentale e CTU, nonché ammissione di prove orali (art. 115 c.p.c. e art. 183 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal terzo al sesto perché attengono alla validità del titolo e alla fondatezza della pretesa esecutiva (materia che doveva essere impugnata in appello), con la conseguenza che la decisione di merito sulla validità del mutuo fondiario è ormai divenuta giudicato interno. I primi due motivi, qualificabili come questioni giurisdizionali ai sensi dell'art. 617 c.p.c., sono stati comunque esaminati e ritenuti infondati: la Corte ha confermato che il contratto è qualificabile e valido come mutuo fondiario e che, quindi, si applica l'art. 41 T.U.B. (nessun obbligo di preventiva notifica del titolo al terzo), e che il precetto notificato conteneva l'indicazione dei beni oggetto della garanzia. Sono state condannate le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in C 7.200,00 + oneri) e al contributo unificato eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 41 T.U.B.

    La Corte ha applicato la disciplina speciale: se il contratto è qualificabile come mutuo fondiario non è necessaria la preventiva notifica del titolo esecutivo al terzo datore d'ipoteca

  • art. 38 T.U.B.

    Richiamato in relazione alla definizione e ai limiti di finanziabilità del mutuo fondiario; i ricorrenti sostenevano che il mutuo eccedeva i limiti e dunque non poteva essere considerato fondiario, ma la Corte ha ritenuto il punto ormai giudicato dal merito

  • art. 479 c.p.c.

    Norma che disciplina la notifica del titolo esecutivo: i ricorrenti invocavano l'obbligo di notifica, ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale obbligo in presenza di mutuo fondiario disciplinato dall'art. 41 T.U.B.

  • art. 603, comma 2, c.p.c.

    "espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare"

    Il ricorso sosteneva la nullità del precetto per mancata indicazione del bene; la Corte ha ritenuto che il precetto indicava adeguatamente i beni oggetto della garanzia

  • artt. 615-619 c.p.c.

    Regime dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi: la Corte ha osservato che questioni riguardanti la validità del titolo esecutivo e l'esistenza del credito dovevano essere impugnate in appello (non in cassazione)

  • art. 617 c.p.c.

    Riguarda l'opposizione agli atti esecutivi nella parte attinente a mezzi di impugnazione innanzi alla Cassazione; la Corte ha ammesso i motivi relativi a questioni processuali attinenti all'art. 617

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Consente il ricorso in Cassazione avverso le sentenze che decidono questioni attinenti al procedimento esecutivo; la Corte ha ritenuto ammissibili alcuni motivi sul presupposto di questa norma

  • art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.

    Criteri di impugnazione in Cassazione per violazione di norme di diritto (n.3) e falsa applicazione di norme di diritto (n.4); i ricorrenti li hanno invocati per vari motivi, che però sono stati in gran parte dichiarati inammissibili o respinti

  • art. 115 c.p.c.

    Principio del libero convincimento del giudice alla luce delle prove; i ricorrenti lamentavano violazione del diritto alla prova per mancata istruttoria, ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile o infondata per le ragioni processuali esposte

  • art. 1439 c.c.

    Riferimento normativo richiamato dai ricorrenti in tema di annullamento per errore e vizio del consenso; la Corte ha ritenuto che tali doglianze dovevano essere dedotte in altro grado e non in cassazione

  • artt. 1175 e 1176 c.c.

    Dovere di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto invocati dai ricorrenti per sostenere la responsabilità della banca; la Corte non ha accolto la censura sul punto in questa sede

  • art. 13 DPR 30 maggio 2002, n. 115, comma 1-quater

    Norma amministrativa sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuale ulteriore versamento da parte dei ricorrenti

Massime di principio

  • Se il giudice di merito decide sulla validità del titolo esecutivo e tale decisione non viene impugnata nei modi e nei termini previsti (appello), la decisione diventa giudicato interno e non può essere riletto in Cassazione: le censure sulla validità del titolo vanno di norma proposte in appello.
  • Quando un contratto è qualificato e dichiarato mutuo fondiario, trova applicazione la disciplina speciale dell'art. 41 T.U.B.: in tale ipotesi non è richiesta la preventiva notifica del titolo esecutivo al terzo datore d'ipoteca.
  • L'opposizione pretesa/opp. agli atti esecutivi può contenere profili diversi (formali, sostanziali): la qualificazione da parte del giudice determina quale rimedio impugnare; se la sentenza contiene statuizioni riconducibili a strumenti diversi, ciascuna va impugnata con il rimedio proprio.
  • Le doglianze relative alla mancata istruttoria o al rifiuto di ammettere prove devono essere tempestivamente formulate e sviluppate nel grado di merito competente; in Cassazione la rilevabilità è limitata e subordinata ai motivi di cui all'art. 360 c.p.c.
  • Il precetto deve indicare in modo chiaro i beni oggetto della garanzia secondo art. 603 c.p.c.; se ciò è rispettato, l'opposizione basata sulla mancata indicazione rischia di essere rigettata.
  • Per contestare la natura giuridica di un negozio (es. mutuo fondiario vs. mutuo ordinario) è cruciale ottenere ed esibire documentazione istruttoria e, se necessario, chiedere CTU nel grado di merito: omissioni procedurali in tal senso possono precludere la rinnovazione della questione in Cassazione.
  • Valutare il rischio di soccombenza e le spese processuali quando si prospettano questioni di fatto e prova in cassazione: molte questioni fattuali richiedono l'appello e non sono risolvibili in sede di legittimità.

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