Cassazione Penale, Sentenza n. 40398/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il delitto di atti persecutori (capo a), contestando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunto travisamento della prova e mancato concreto confronto con le doglianze di parte, con particolare riferimento all'attendibilità delle persone offese e alla valutazione delle dichiarazioni dei testi, nonché alla mancata considerazione dei pregressi rapporti conflittuali tra le parti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla tipicità delle condotte e all'evento del reato (stato d'ansia e cambiamento delle abitudini), sostenendo l'insussistenza del nesso causale tra comportamenti ascritti e danno denunciato; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, per avere il giudice territoriale motivato il rifiuto sulla base di precedenti penali remoti e riabilitati, senza adeguata valutazione dei criteri di discrezionalità (art. 133 c.p.) e degli indici favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (ripetizione di censure di merito e doglianze versate in fatto), confermando la correttezza del sindacato limitato alla valutazione delle prove e richiamando il divieto di rinnovare in sede di legittimità una rivalutazione generale del materiale probatorio; ha però ritenuto fondato il terzo motivo: il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione era motivato in modo insufficiente, fondandosi su precedenti penali remoti e già oggetto di riabilitazione senza spiegare perché tali fatti giustificassero una prognosi negativa. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla parte che ha negato la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel certificato del casellario giudiziale, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame su quei profili. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile; la condanna per atti persecutori e il risarcimento alle parti civili restano confermati. L'imputato è inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in euro 4.000 per ciascuna parte civile più accessori di legge.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti posti al contenuto del ricorso per cassazione; il ricorso deve rispettare i limiti formali e di specificità previsti per la legittimità
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione meramente probatoria o una diversa interpretazione del significato della prova; le censure di mera valutazione del materiale probatorio sono inammissibili
art. 133 cod. pen.
Criteri che guidano la discrezionalità del giudice nella concessione di benefici (valutazione prognostica, precedenti, comportamento), richiamati come parametri che dovevano essere adeguatamente considerati nella decisione sulla sospensione condizionale
art. 175 cod. pen.
Normativa richiamata in relazione al beneficio della non menzione/certificato del casellario: la decisione negativa richiede motivazione adeguata che valorizzi i criteri pertinenti
Massime di principio
- In sede di Cassazione le critiche che si limitano a chiedere una rivalutazione della prova o della credibilità delle parti sono spesso dichiarate inammissibili: il sindacato riguarda i vizi di motivazione, non la riconsiderazione del merito.
- Nel reato di atti persecutori lo stato d'ansia e il cambiamento delle abitudini possono essere provati anche in base alla natura e alla progressività delle condotte contestate e non richiedono un annichilimento totale della personalità della vittima.
- La presenza di assoluzioni parziali non invalida automaticamente la valutazione degli altri episodi ritenuti provati: l'incidenza logica dell'assoluzione va valutata caso per caso.
- Il diniego di benefici (sospensione condizionale, non menzione) deve essere adeguatamente motivato considerando contemporaneamente i criteri di cui all'art. 133 c.p.; argomentazioni basate esclusivamente su precedenti penali remoti o riabilitati possono essere insufficienti e portare all'annullamento parziale della decisione.
- La Corte può annullare la sentenza in modo parziale e disporre il rinvio per nuovo esame solo sugli specifici profili che risultano carenti nella motivazione, lasciando inalterata la parte definitiva della condanna correttamente motivata.
- La parte civile può ottenere la condanna alle spese anche nel giudizio di legittimità quando il rigetto dei motivi residui definisce il rapporto processuale; tuttavia l'interesse delle parti civili al giudizio di rinvio può cessare se la questione rimessa riguarda solo benefici personali dell'imputato.
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