Sentenza n. 4458/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del diniego formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e pervenuto in data 11 maggio 2026 prot. 37248, a seguito dell’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 10 marzo 2026 a mezzo PEC dalla ricorrente all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana; - e per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza medesima; - nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di accesso ai mandati di pagamento relativi a 4.801 fatture, presentata per difendersi nel giudizio civile sul credito ceduto
Esito
Favorevole al ricorrente (cessionaria di crediti)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, cessionaria da Banca Ifis di crediti relativi al risarcimento per ritardato pagamento previsto dall’art. 6 d.lgs. 231/2002 e intervenuta nel giudizio civile pendente davanti al Tribunale di Como, ha impugnato il diniego opposto dall’ASST Lariana all’istanza del 10 marzo 2026. Aveva chiesto i mandati di pagamento relativi a 4.801 fatture puntualmente elencate, sostenendo che tali documenti fossero necessari per contestare nel giudizio il quantum richiesto e per provare le date dei pagamenti. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti e 24, comma 7, l. 241/1990, dei principi di trasparenza e buona amministrazione, l’esistenza del nesso di strumentalità necessaria tra documenti e difesa giudiziale, la specifica individuazione degli atti e l’assenza di onerosità sproporzionata. L’ASST ha eccepito che la mancata presentazione di osservazioni al preavviso di diniego violasse la leale collaborazione; ha inoltre contestato la titolarità dei crediti e l’interesse qualificato della società, affermato che la richiesta fosse esplorativa e assimilabile a un controllo generalizzato, e dedotto l’eccessivo onere della ricerca e la disponibilità delle date di pagamento nei bonifici.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR ha respinto l’eccezione relativa alla mancata interlocuzione dopo il preavviso di diniego, chiarendo che presentare osservazioni è una facoltà, non un obbligo, e che l’omissione non comporta acquiescenza né preclude la tutela giurisdizionale. Ha ritenuto provata la posizione legittimante della ricorrente sulla base del rapporto obbligatorio, del contratto di cessione e della documentazione prodotta; l’accertamento definitivo della titolarità del credito controverso spetta al giudice civile e non può essere anticipato dall’amministrazione nel procedimento di accesso. L’istanza è accesso difensivo: le fatture sono specificamente individuate e la conoscenza dei mandati è funzionalmente collegata alla difesa nel giudizio civile. Il numero elevato degli atti non basta a qualificare la richiesta come controllo generalizzato o massivo quando sussistano un interesse diretto, concreto e attuale e un collegamento proporzionato con i documenti. Inoltre, non risultava dimostrato che occorressero necessariamente 4.801 distinti mandati, poiché un ordinativo può riguardare più fatture; in ogni caso, le difficoltà operative possono incidere sulle modalità organizzative dell’ostensione, non giustificare il diniego. Il TAR ha accertato il diritto di accesso e ordinato all’ASST di rilasciare la documentazione entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Spese a carico dell’amministrazione: € 1.500,00, oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
In tale contesto l’istanza ostensiva deve essere qualificata, come dedotto nel ricorso, come un accesso difensivo disciplinato dall’art. 24, comma 7, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, riconosciuto in presenza dell’esigenza di «curare o per difendere i propri interessi giuridici» e del c.d. nesso di strumentalità necessaria, cioè della presenza di un collegamento tra la posizione giuridica che si intende tutelare e i documenti oggetto dell'accesso.
L’accesso documentale difensivo richiede una posizione giuridica tutelata e un collegamento strumentale necessario tra questa e i documenti richiesti.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
In tale contesto l’istanza ostensiva deve essere qualificata, come dedotto nel ricorso, come un accesso difensivo disciplinato dall’art. 24, comma 7, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, riconosciuto in presenza dell’esigenza di «curare o per difendere i propri interessi giuridici» e del c.d. nesso di strumentalità necessaria, cioè della presenza di un collegamento tra la posizione giuridica che si intende tutelare e i documenti oggetto dell'accesso.
L’accesso difensivo è giustificato quando i documenti sono collegati alla cura o alla difesa di un interesse giuridico; il giudice dell’accesso non valuta in via preventiva l’ammissibilità o la decisività della prova nel giudizio sostanziale, salvo l’evidente e assoluta mancanza di collegamento.
art. 4, comma 4-bis, l. 130/1999
quanto alla qualità di cessionario, la società ricorrente ha prodotto l’atto di cessione e correttamente richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato (sez. III sentenza n. 5562/2020), in base al quale “le operazioni di cessione di credito tra le società ricorrenti rientrano tra quelle c.d. di “cartolarizzazione” soggetta alla disciplina speciale dettata dall’art.4, co.4-bis, L.130/1999 in base alla quale sono escluse tutte le formalità previste per la cessione dei crediti verso la P.A. e a questa non è consentito negare l’adesione”
Per le cessioni di crediti rientranti nella disciplina speciale della cartolarizzazione, sono escluse le formalità previste per la cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione e l’amministrazione non può negare la propria adesione.
art. 116 c.p.a.
Come chiarito dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 18 marzo 2021, n. 4 “a) “in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare”; b) “la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990”.
Nel giudizio sull’accesso difensivo, l’amministrazione e il giudice amministrativo verificano il nesso di strumentalità necessaria, ma non anticipano la valutazione di ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nel giudizio sostanziale, salvo un’evidente e assoluta assenza di collegamento.
Massime di principio
- Nell’accesso difensivo non è sufficiente un generico richiamo a esigenze probatorie: l’istante deve indicare un collegamento rigoroso e motivato tra i documenti richiesti e la situazione giuridica che intende tutelare.
- Nel giudizio sull’accesso difensivo, l’amministrazione e il giudice amministrativo non possono anticipare la valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività dei documenti nel giudizio sostanziale; tale valutazione compete al giudice di quest’ultimo, salvo l’evidente e assoluta mancanza di collegamento tra documenti ed esigenze difensive.
- La titolarità definitiva del diritto sostanziale controverso non deve essere accertata dall’amministrazione quale condizione per l’accesso difensivo: è sufficiente una posizione giuridica qualificata e documentata, mentre la fondatezza del credito spetta al giudice competente sulla domanda sostanziale.
- Una richiesta di numerosi documenti puntualmente individuati non costituisce, per il solo numero degli atti, un controllo generalizzato o massivo quando sussistano un interesse diretto, concreto e attuale e un collegamento funzionale e proporzionato con la loro conoscenza.
- Le difficoltà pratiche di reperimento o ostensione dei documenti possono incidere sulle modalità organizzative di accesso, ma non giustificano di per sé il diniego.
- La mancata presentazione di osservazioni al preavviso di diniego è esercizio di una facoltà e non determina acquiescenza alle ragioni ostative né preclude il successivo ricorso giurisdizionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1916/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1917/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1919/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1920/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1921/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1184/2026 - Cagliari, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →