Sentenza n. 202/2026 - Palermo, Sezione 5
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Salemi sull'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), ex art. 6 del D.Lgs. 3 Marzo 2011, n. 28, presentata il 18.09.2024 ed assunta al prot. S.U.A.P. REP_PROV_TP/TP-SUPRO/0117637 (doc. 1), avente ad oggetto il progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia rinnovabile da fonte solare di potenza di picco di P = 986,96 kW, denominato “PAS007 - C.da Granci” e relative opere connesse, da eseguirsi nel Comune di Salemi (TP), Contrada Granci, sui terreni censiti al N.C.T. del medesimo Comune di Salemi, al foglio di mappa 18, particelle 39 e 40.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di un impianto agrivoltaico e sulle successive diffide a definire il procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato al Comune una PAS, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 986,96 kW, corredando l'istanza degli elaborati tecnici necessari per l'acquisizione degli atti di assenso di competenza di altre amministrazioni. A fronte dell'inerzia comunale, ha presentato diffide chiedendo la definizione del procedimento e l'acquisizione d'ufficio degli atti di assenso oppure l'indizione di una conferenza di servizi. Il Comune ha comunicato l'avvio di un procedimento di diniego, prospettando la presenza di vincoli derivanti dall'incendio delle aree e la localizzazione dell'impianto in zona agricola distante da aree industriali, artigianali e commerciali, ma non ha successivamente adottato alcun provvedimento conclusivo. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2 della l. n. 241/1990 e dell'art. 6, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 28/2011, in relazione all'obbligo e ai termini di conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto l'azione avverso il silenzio. Ha ritenuto che, trattandosi di una PAS relativa a un impianto da realizzare su area vincolata e necessitante di atti di assenso di amministrazioni diverse dal Comune, trovasse applicazione l'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 28/2011, applicabile ratione temporis. Tale disposizione impone al Comune di acquisire d'ufficio gli atti di assenso oppure di convocare, entro venti giorni dalla dichiarazione, una conferenza di servizi; il termine di trenta giorni per il perfezionamento della PAS resta sospeso sino all'acquisizione degli assensi, alla conclusione motivata della conferenza o all'esercizio del potere sostitutivo. L'omessa attivazione di tali adempimenti ha determinato uno stallo procedimentale e il silenzio-inadempimento. Il giudice ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato al Comune di adottare una determinazione espressa e conclusiva entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, senza sostituirsi all'amministrazione nella valutazione sostanziale dell'istanza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Urbanistica dell'Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, cui sono stati assegnati ulteriori centoventi giorni su istanza della ricorrente. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e spese del commissario.
Norme richiamate
art. 6, commi 2, 4 e 5, d.lgs. 28/2011
Il Comune interessato ... entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione ... convoca ... una conferenza di servizi ... Il termine di trenta giorni ... è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ...
Quando la PAS riguarda un intervento soggetto ad atti di assenso di amministrazioni diverse dal Comune, l'amministrazione comunale deve acquisirli d'ufficio oppure convocare una conferenza di servizi; fino a tali adempimenti il termine per il perfezionamento della PAS resta sospeso. In mancanza, sussiste l'obbligo di provvedere.
art. 2 l. 241/1990
L'amministrazione ha l'obbligo generale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.
artt. 14 e seguenti l. 241/1990
La conferenza di servizi costituisce il modulo procedimentale utilizzabile per acquisire gli atti di assenso delle amministrazioni interessate alla PAS.
artt. 31 e 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio consente di accertare l'illegittimità dell'inerzia e di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice.
art. 6 d.lgs. 28/2011
La PAS, normalmente assimilabile alla SCIA, assume carattere di procedimento a istanza di parte quando, per interventi su area vincolata, sia necessaria l'acquisizione di atti di assenso di altre amministrazioni.
Massime di principio
- Quando una Procedura Abilitativa Semplificata riguarda un impianto da realizzare su area vincolata e richiede atti di assenso di amministrazioni diverse dal Comune, la PAS non può perfezionarsi mediante il mero decorso del termine ordinario di trenta giorni finché tali atti non siano acquisiti o non sia concluso il procedimento di conferenza di servizi previsto dalla legge.
- In presenza degli elaborati tecnici necessari per l'acquisizione degli assensi, il Comune ha l'obbligo procedimentale di acquisire d'ufficio gli atti di competenza delle altre amministrazioni oppure di convocare la conferenza di servizi entro il termine previsto dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 28/2011.
- L'omessa acquisizione degli atti di assenso e la mancata convocazione della conferenza di servizi determinano un silenzio-inadempimento, poiché impediscono sia la definizione del procedimento sia l'avvio dei lavori da parte del privato.
- Sebbene la PAS sia normalmente assimilabile alla SCIA quale modulo di liberalizzazione, essa assume natura sostanzialmente procedimentale e a istanza di parte quando l'intervento richieda valutazioni e atti di assenso di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili.
- Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare una determinazione espressa e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia, senza sostituirsi all'amministrazione nelle valutazioni sostanziali riservate alla sua competenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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