Cassazione Civile, Ordinanza n. 35071/2021 del 17/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da due pignoramenti presso terzi per l'importo complessivo di euro 24.354.658,50. Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento e 34 avvisi di intimazione, deducendo principalmente la mancata o nulla notificazione della cartella, delle intimazioni e, in via presupposta, di due avvisi di accertamento definitivi da cui traeva origine il ruolo. Il giudice di primo grado aveva inoltre dichiarato il parziale difetto di giurisdizione per i crediti non tributari relativi a contributi previdenziali e contravvenzioni stradali. In Cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione della cartella; 2) violazione delle norme sulla notificazione delle 34 intimazioni; 3) violazione delle norme sulla notificazione degli avvisi di accertamento presupposti; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi in tema di notificazioni; 5) violazione delle norme sulla notificazione e dell'art. 2943 c.c. per contestare l'interruzione della prescrizione. Si è difesa sia l'Agenzia delle Entrate sia l'agente della riscossione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure sulle notificazioni della cartella, delle intimazioni e degli avvisi presupposti, osservando che il ricorrente non aveva trascritto integralmente gli atti notificatori e che, comunque, la giurisprudenza consolidata ammette la prova della notificazione mediante estratti di ruolo vidimati e autenticati. Ha inoltre escluso la nullità della sentenza per vizio motivazionale, rilevando che la motivazione era esistente e comprensibile secondo il "minimo costituzionale". Quanto alla prescrizione, ha affermato che la rituale notifica degli atti aveva interrotto il termine prescrizionale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente. È stato anche dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso sono stati scrutinati anche alla luce della corretta sussunzione dei vizi dedotti nei pertinenti paradigmi processuali; le censure che mescolano violazione di legge e vizio motivazionale senza corretta impostazione risultano inammissibili.
art. 137 c.p.c.
Richiamato come norma sulle notificazioni, ma le doglianze sono state respinte per difetto di autosufficienza e infondatezza.
art. 140 c.p.c.
La deduzione di nullità per mancato avviso/raccomandata non è stata scrutinata nel merito per difetto di autosufficienza e, comunque, non ha superato il vaglio di infondatezza.
art. 143 c.p.c.
Richiamato tra le norme sulle notificazioni senza che ne sia stata accolta la violazione.
art. 2697 c.c.
Evocato implicitamente nel tema della prova della notificazione e della prova del credito; la Corte ha valorizzato l'idoneità probatoria dell'estratto di ruolo.
art. 2718 c.c.
La copia della parte del ruolo munita di dichiarazione di conformità all'originale è stata ritenuta prova del credito ai sensi della norma.
art. 2943 c.c.
La rituale notificazione della cartella e degli avvisi di intimazione è stata ritenuta idonea ad interrompere la prescrizione del credito azionato.
art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato per spiegare la funzione del ruolo e la qualità di depositario dell'esattore/collettore, a fondamento dell'attendibilità dell'estratto di ruolo.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Norma sulla notificazione della cartella di pagamento, richiamata come parametro delle censure, ma non ritenuta violata.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Norma sulla notificazione degli atti tributari, invocata dal ricorrente; la Corte ha escluso la violazione e ha ritenuto valida la notifica secondo le modalità accertate.
art. 54 d.l. n. 83 del 2012
La riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è stata applicata alla sentenza impugnata, limitando il controllo di legittimità al solo "minimo costituzionale" della motivazione.
L. n. 134 del 2012
Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, rilevante per l'applicazione del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la contestazione della rituale notificazione di cartelle, intimazioni o atti presupposti richiede il rispetto del principio di autosufficienza: occorre riprodurre in modo completo gli atti e le relate di notifica quando siano essenziali per la comprensione della censura.
- La prova della notificazione e dell'entità del credito iscritto a ruolo può essere fornita dall'agente della riscossione mediante estratti di ruolo vidimati e autenticati, che costituiscono riproduzione fedele della parte del ruolo relativa al debitore.
- La copia della parte del ruolo munita di dichiarazione di conformità all'originale resa dal soggetto deputato alla riscossione è idonea a provare il credito e la pretesa iscritta a ruolo.
- In presenza di una notificazione rituale della cartella e degli atti successivi, il debitore non può rimettere in discussione il merito delle pretese ormai definitive, ma solo eventuali vizi propri degli atti impugnati nei limiti consentiti.
- La rituale notificazione della cartella di pagamento e degli avvisi di intimazione interrompe la prescrizione del credito azionato.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, per le sentenze soggette al nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., è solo quello dell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, restando esclusa la censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo le ipotesi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
- La motivazione è nulla solo quando sia meramente apparente, assente o obiettivamente incomprensibile; una motivazione che consenta di ricostruire la ratio decidendi supera il controllo di legittimità.
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