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Sentenza

Sentenza n. 1477/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Rapporto informativo relativo al periodo dal 29 aprile 2024 al 30 luglio 2024, con attribuzione del rendimento "Molto buono"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rapporto informativo sostenendo che la valutazione fosse viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e violazione delle circolari interne dell'Amministrazione. In particolare, ha lamentato l'inspiegata riduzione del giudizio rispetto alle precedenti valutazioni, nelle quali aveva conseguito la qualifica di "eccellente", nonché la contraddittorietà tra i giudizi contenuti nella stessa scheda e tra questi e le precedenti schede valutative. Ha inoltre contestato l'immotivata riduzione dei singoli giudizi relativi alle qualità morali, caratteriali e intellettuali, la violazione delle circolari che avrebbero imposto una motivazione congrua per le sensibili flessioni dei giudizi, l'illogico rilievo attribuito alla fruizione di un periodo di licenza per cure termali e l'omessa compilazione delle voci interne n. 14, relativa alla gestione del personale, e n. 22, relativa alla predisposizione al comando.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha affermato che le schede valutative militari esprimono giudizi sintetici fondati sulla valutazione complessiva del servizio svolto nel periodo considerato e che le relative valutazioni, aventi natura ampiamente opinabile e riconducibili alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, sono sindacabili soltanto in presenza di arbitrarietà, irrazionalità, illogicità, travisamento o altre figure sintomatiche palesi dell'eccesso di potere. Ha escluso che la precedente attribuzione di giudizi superiori generasse un affidamento al loro mantenimento, poiché ogni valutazione è autonoma e riferita al singolo periodo. Nel caso concreto, la differenza tra il precedente giudizio di "ottimo" e quello di "Molto buono" non è stata ritenuta significativa né abnorme, potendo essere spiegata dalle difficoltà di adattamento a nuovi compiti, dalla definizione delle pratiche dell'incarico precedente, dalla brevità del periodo valutato e dalle attività preparatorie per il futuro impiego operativo. Non è stata ravvisata una contraddittorietà manifesta tra i giudizi della scheda, né è stata provata l'incidenza della licenza per cure termali sulla valutazione. L'omessa compilazione delle voci sulla gestione del personale e sulla predisposizione al comando è stata ritenuta legittima, rispettivamente perché il militare non aveva personale alle dirette dipendenze e perché il breve periodo valutato non forniva informazioni sufficienti. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 688 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti

    La documentazione caratteristica deve registrare il giudizio diretto e obiettivo dei superiori sul servizio e sul rendimento del militare; i modelli devono essere conformi a quelli regolamentari. La scheda può contenere un giudizio sintetico, purché complessivamente esauriente.

  • art. 688, comma 3, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    I modelli dei documenti caratteristici sono conformi ai modelli allegati al regolamento

    La conformità al modello regolamentare non impone di compilare ogni voce quando manchino i presupposti fattuali o informazioni sufficienti per formulare lo specifico giudizio.

Massime di principio

  • Le valutazioni contenute nelle schede caratteristiche del personale militare costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di arbitrarietà, irrazionalità, illogicità manifesta, travisamento dei fatti o altre figure sintomatiche palesi dell'eccesso di potere.
  • La scheda valutativa militare non deve contenere un'elencazione analitica di tutti i fatti della carriera o delle circostanze positive, ma può esprimere un giudizio sintetico e complessivo sul servizio prestato nel periodo considerato, purché adeguato a rendere comprensibile la valutazione.
  • Le valutazioni riferite a periodi diversi sono autonome e non determinano un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione dei precedenti giudizi; tuttavia, un onere motivazionale rafforzato può sorgere quando si verifichi una riduzione considerevole, apprezzabile e inopinata dei punteggi o un improvviso abbassamento di qualifiche costantemente elevate.
  • La mera variazione, anche peggiorativa, dei giudizi tra periodi diversi o tra valutatori diversi non integra di per sé contraddittorietà o illogicità, se la variazione rimane contenuta e risulta compatibile con le caratteristiche del periodo concretamente valutato.
  • Le singole voci della scheda valutativa possono essere lasciate non compilate quando il militare non eserciti le funzioni cui la voce si riferisce oppure quando la brevità del periodo valutato non abbia consentito di acquisire elementi sufficienti per una valutazione attendibile.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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