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Sentenza

Sentenza n. 1954/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento - del provvedimento di impiego M_D -OMISSIS- e notificato il 20.02.2024 (doc3), nonché di tutti i provvedimenti ed atti ad esso precedenti e/o connessi. Specificamente gli atti nn. M_D -OMISSIS-(doc4), M_D -OMISSIS- (rigetto); M_D -OMISSIS-, notificato il 2.02.2024, nonché M_D -OMISSIS-, notificato il 15.01.2024 (doc5). Tutti i provvedimenti in relazione alla Direttiva P001, dell'E.I., edizione 2021, relativamente al Cap. 5, par. 5.1.4.

Giustizia amministrativa202401739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di trasferimento d'autorità dalla sede di Maddaloni alla sede di Roma e successivo reimpiego a domanda presso la sede di Serre, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il trasferimento d'autorità disposto dopo la cessazione della sospensione disciplinare di due mesi irrogata in seguito a una condanna penale e al procedimento disciplinare di stato. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 1349, 1353, 1357 e 1358 del d.lgs. 66/2010, sostenendo che il trasferimento fosse stato adottato automaticamente quale sanzione disciplinare ulteriore rispetto alla sospensione, in assenza di effettive esigenze organizzative o di incompatibilità ambientale. Ha denunciato inoltre eccesso e sviamento di potere, assumendo che il trasferimento fosse privo dei presupposti e connotato da finalità ulteriormente afflittive. In subordine, ha contestato la qualificazione del successivo trasferimento presso Serre come trasferimento a domanda: secondo il ricorrente, tale destinazione sarebbe stata proposta unilateralmente dall'Amministrazione come alternativa al trasferimento a Roma e da lui accettata per necessità familiari, sicché avrebbe avuto sostanzialmente natura autoritativa, con conseguente diritto all'indennità prevista dall'art. 1 della legge n. 86/2001.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima l'applicazione del capitolo 5, paragrafo 5.1.4, della Direttiva P-001, che prevede, dopo la cessazione della sospensione disciplinare e la riammissione in servizio, la comunicazione della posizione del militare al DIPE e la possibilità di disporne il reimpiego, senza automatismo. Il trasferimento d'autorità è stato distinto dalla sanzione disciplinare: esso non ha natura punitiva, ma è finalizzato a rimuovere una situazione di incompatibilità ambientale o a tutelare il prestigio, il decoro e il buon funzionamento dell'Amministrazione; pertanto può coesistere con la sanzione disciplinare anche se fondato sui medesimi fatti. Il Collegio ha riconosciuto all'Amministrazione ampia discrezionalità nella valutazione dell'opportunità del trasferimento, sindacabile soltanto per grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti, incompletezza della motivazione o sproporzione del rimedio. Nel caso concreto, la condanna penale per condotte lesive nei confronti della moglie e dei figli minori, unitamente agli accertamenti disciplinari, rendeva effettiva la situazione di incompatibilità e giustificava l'allontanamento dalla sede originaria. È stata esclusa anche la natura fittiziamente autoritativa del trasferimento a Serre: il ricorrente aveva presentato una specifica domanda di trasferimento, espressamente qualificata come "a domanda", accettando la soluzione perché più compatibile con le proprie esigenze familiari. Di conseguenza, non spettava l'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 della legge n. 86/2001, riservata al personale trasferito d'autorità. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1349 d.lgs. 66/2010

    "gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto"

    Il trasferimento d'autorità del militare è qualificabile come ordine e, ai sensi del comma 3 richiamato dal giudice, è sottratto alla disciplina generale del procedimento amministrativo.

  • art. 1353 d.lgs. 66/2010

    "Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste nel presente capo"

    La norma non impedisce il trasferimento d'autorità quando esso abbia finalità organizzative o di rimozione dell'incompatibilità ambientale e non natura punitiva.

  • art. 1357 d.lgs. 66/2010

    È stato richiamato quale base normativa della sospensione disciplinare dall'impiego per due mesi.

  • art. 1358 d.lgs. 66/2010

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla tassatività delle sanzioni disciplinari.

  • art. 1378 d.lgs. 66/2010

    Ha consentito al Comando Logistico dell'Esercito di disporre l'inchiesta formale disciplinare.

  • artt. 1346, 1347, 1348, 1350 e 1352 d.lgs. 66/2010

    Sono stati richiamati quali norme sui doveri militari violati dalle condotte oggetto del procedimento disciplinare.

  • artt. 918, comma 1, lett. b) e c), e 1392, comma 1, d.lgs. 66/2010

    Regolano il procedimento disciplinare conseguente al giudicato penale, distinto dal successivo procedimento di reimpiego.

  • art. 1 l. 86/2001

    "Indennità di trasferimento"

    L'indennità spetta unicamente al personale trasferito d'autorità; non è dovuta quando il trasferimento sia richiesto e accettato dall'interessato a domanda.

  • artt. 713, 717 e 732 d.P.R. 90/2010

    Sono stati richiamati insieme alle norme del codice dell'ordinamento militare in relazione ai doveri di moralità, rettitudine, disciplina e contegno del militare.

  • Cap. 5, par. 5.1.4, Direttiva P-001 "Procedure per l'impiego del personale militare dell'Esercito", ed. 2021

    "Il DIPE, Ufficio competente per categoria, darà riscontro unicamente nei casi in cui riterrà necessario procedere ad un reimpiego"

    Dopo la cessazione della sospensione disciplinare, la Direttiva impone la valutazione della posizione d'impiego e consente, ma non impone automaticamente, il reimpiego in altra sede.

Massime di principio

  • Il trasferimento d'autorità del personale militare per incompatibilità ambientale non ha natura sanzionatoria, ma è finalizzato alla tutela del prestigio, del decoro e del buon funzionamento dell'Amministrazione; può quindi coesistere con una sanzione disciplinare relativa ai medesimi fatti senza integrare una doppia sanzione.
  • Dopo la cessazione della sospensione disciplinare, il reimpiego del militare in altra sede, previsto dalla disciplina interna dell'Amministrazione, richiede una valutazione dell'autorità competente e non consegue automaticamente alla sanzione disciplinare.
  • I trasferimenti d'autorità dei militari sono ordini caratterizzati da ampia discrezionalità amministrativa; il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della sussistenza della situazione di incompatibilità, della proporzionalità del rimedio e dei vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti o incompletezza della motivazione, senza estendersi al merito della scelta.
  • Le condizioni personali e familiari del militare non impediscono il trasferimento d'autorità quando prevalga l'interesse pubblico alla tutela del funzionamento e del prestigio dell'Amministrazione, pur dovendo l'autorità tenerne conto nella scelta concretamente adottata.
  • Il trasferimento richiesto dall'interessato e formalmente accettato come trasferimento a domanda non assume natura autoritativa per il solo fatto di essere stato prospettato dall'Amministrazione come alternativa a un precedente trasferimento d'autorità; in tale ipotesi non spetta l'indennità prevista per i trasferimenti d'autorità.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoProcedimento disciplinareResponsabile del procedimento e competenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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