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Ordinanza

Ordinanza n. 3013/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Della comunicazione di rigetto n. 0104134 recante la data del 10/04/2026 con la quale è stato disposto che: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato relativo al “Màster de Formaciòn Permanente en Educactiòn Especial”, rilasciato in data 27 febbraio 2025 da INESEM BUSINESS SCHOOL, in forma di scrittura privata, attestante la conclusione, in data 15 gennaio 2025, di un corso di formazione/aggiornamento presso una società privata, iscritta nel “Registro Mercantil de Granada”, Spagna, non può essere riconosciuto quale titolo di formazione professionale valido, ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, ai fini della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola d’istruzione secondaria di primo e secondo grado (codici meccanografici ADML – ADSL). “(All.1); - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;

Giustizia amministrativa202605102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di rigetto del riconoscimento di un attestato di formazione professionale conseguito in Spagna ai fini della specializzazione per il sostegno didattico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione con cui il Ministero ha ritenuto non riconoscibile come titolo di formazione professionale valido, ai sensi della direttiva 2013/55/UE, l'attestato relativo a un Master de Formación Permanente en Educación Especial rilasciato da una scuola privata spagnola, concernente un corso concluso il 15 gennaio 2025. Dal testo emerge che la contestazione riguarda la mancata adeguata valutazione della documentazione relativa all'intero iter formativo svolto all'estero, incluso il piano analitico degli studi, nonché dell'esperienza professionale maturata nel settore. Sono inoltre censurate le argomentazioni relative alla natura non abilitante del titolo e la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi, ritenuta non sufficientemente rigorosa alla luce della disciplina europea sul riconoscimento dei titoli professionali e della possibilità di colmare eventuali differenze mediante misure compensative. La ricorrente ha rappresentato anche il pregiudizio derivante dal contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato, con scadenza il 30 giugno 2026.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha accolto la domanda e confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo il provvedimento ministeriale fino alla cessazione del contratto di insegnamento. Il giudice ha ravvisato un fumus boni iuris poiché l'Amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione completa dell'iter formativo estero e l'esperienza professionale della ricorrente. Ha inoltre rilevato che le obiezioni fondate sull'assenza di natura abilitante del titolo sono già state affrontate dall'Adunanza plenaria e che le divergenze tra i programmi formativi devono essere motivate rigorosamente, anche considerando il diritto dell'Unione europea, la circolazione dei lavoratori e la possibilità di applicare misure compensative. Il periculum in mora è stato collegato al contratto di insegnamento sul sostegno in corso, con scadenza il 30 giugno 2026. L'udienza di merito è stata fissata al 21 aprile 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per riconoscere la tutela cautelare, in presenza di una plausibile illegittimità del diniego e del pregiudizio derivante dal contratto di insegnamento in corso.

  • direttiva 2013/55/UE

    La disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali impone una valutazione rigorosa delle differenze formative e consente, ove adeguato, il superamento delle divergenze mediante misure compensative.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo o di una formazione professionale conseguita all'estero, l'Amministrazione deve valutare complessivamente la documentazione relativa all'iter formativo, compreso il piano analitico degli studi e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
  • La mera assenza di natura abilitante del titolo estero non è, di per sé, una motivazione sufficiente a negarne il riconoscimento quando la disciplina applicabile impone una valutazione sostanziale della formazione acquisita.
  • Le divergenze tra i programmi formativi esteri e quelli nazionali devono essere motivate in modo rigoroso, tenendo conto degli obiettivi europei di riconoscimento delle qualifiche professionali e di libera circolazione dei lavoratori.
  • Quando emergano differenze formative tra gli ordinamenti, l'Amministrazione deve valutare se esse possano essere superate mediante adeguate misure compensative, anziché procedere automaticamente al diniego.
  • In sede cautelare, la titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato può integrare un pregiudizio attuale idoneo a giustificare la sospensione del diniego, con efficacia temporalmente collegata alla durata del contratto.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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