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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25656/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato impugna la conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (acquisto di ingenti quantitativi di cocaina, fatti tra agosto 2008 e il 14.10.2008). Ha articolato tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità per i fatti commessi in Perugia (viaggio del 25.5.2008 verso Lecce e ruolo attribuito), con contestuale censura sulla mancanza di indicazione del ruolo concreto e sulla presunta violazione del ne bis in idem rispetto a una sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Bari (3.11.2011); 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata rilevazione del divieto di bis in idem, non avendo la Corte spiegato la diversità dei fatti già giudicati; 3) vizio di motivazione sull'aumento di pena per la continuazione tra i fatti del processo e quelli già giudicati dalla Corte di appello di Bari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: in appello era stata devoluta esclusivamente la questione sull'entità della pena per il riconoscimento della continuazione; non furono specificamente dedotte questioni sul ne bis in idem, sicché i primi due motivi sono preclusi per mancata specificità in sede di appello (e, in ogni caso, inammissibili per carenza di specificità). Anche il terzo motivo è ritenuto inammissibile perché non sono state dedotte censure specifiche rispetto alla motivazione della Corte di appello che ha valutato gravità e molteplicità dei fatti ai fini della determinazione della pena. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    La norma è stata applicata per configurare il reato relativo all'acquisto di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente (cocaina) non per uso esclusivamente personale.

  • Principio del ne bis in idem

    Il ricorso invoca la violazione del divieto di essere giudicati due volte per gli stessi fatti; la Corte ha ritenuto però che la questione non fosse stata specificamente dedotta in appello e perciò preclusa, senza entrare nel merito della sovrapposizione fattuale.

  • Istituto della continuazione (cumulo/quantificazione della pena)

    La Corte d'appello ha valutato la gravità e la molteplicità dei fatti per determinare l'aumento di pena dovuto al vincolo della continuazione; la Cassazione ha ritenuto che non siano state formulate censure specifiche contro tali emendamenti motivazionali.

  • Principio di preclusione processuale (materie devolute in appello)

    richiamato implicitamente nel testo

    Questioni non specificamente dedotte in sede di impugnazione in appello sono precluse in sede di cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che non erano stati oggetto di specifica impugnazione in appello.

Massime di principio

  • In Cassazione difficilmente saranno esaminate questioni che non siano state specificamente dedotte in sede di appello: è essenziale sollevare e motivare in modo puntuale tutte le censure già in appello per non incorrere nella preclusione.
  • Per contestare il ne bis in idem occorre dimostrare concretamente l'identità degli elementi di fatto e di diritto tra i procedimenti (date, oggetto, svolgimento): enunciazioni generiche non sono sufficienti.
  • Quando si censura la motivazione di merito (es. ruolo concreto dell'imputato o gravità dei fatti), è necessario indicare le specifiche lacune logico-giuridiche o le incongruenze della decisione impugnata, non limitandosi ad affermazioni generiche.
  • Le doglianze sull'aumento di pena per continuazione devono contenere una critica puntuale al criterio applicato dal giudice (es. erronea valutazione della molteplicità o della gravità) e, se possibile, formuleggiare una rivalutazione alternativa.
  • Se si ritiene che fatti siano stati già giudicati in altro processo, conviene produrre in appello la documentazione probatoria della precedente sentenza irrevocabile e spiegare nel dettaglio i punti di sovrapposizione.
  • La mancata specificità nell'impugnazione può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso in Cassazione ma anche la condanna alle spese e a sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende).

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