Cassazione Penale, Sentenza n. 25656/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato impugna la conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (acquisto di ingenti quantitativi di cocaina, fatti tra agosto 2008 e il 14.10.2008). Ha articolato tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità per i fatti commessi in Perugia (viaggio del 25.5.2008 verso Lecce e ruolo attribuito), con contestuale censura sulla mancanza di indicazione del ruolo concreto e sulla presunta violazione del ne bis in idem rispetto a una sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Bari (3.11.2011); 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata rilevazione del divieto di bis in idem, non avendo la Corte spiegato la diversità dei fatti già giudicati; 3) vizio di motivazione sull'aumento di pena per la continuazione tra i fatti del processo e quelli già giudicati dalla Corte di appello di Bari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: in appello era stata devoluta esclusivamente la questione sull'entità della pena per il riconoscimento della continuazione; non furono specificamente dedotte questioni sul ne bis in idem, sicché i primi due motivi sono preclusi per mancata specificità in sede di appello (e, in ogni caso, inammissibili per carenza di specificità). Anche il terzo motivo è ritenuto inammissibile perché non sono state dedotte censure specifiche rispetto alla motivazione della Corte di appello che ha valutato gravità e molteplicità dei fatti ai fini della determinazione della pena. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
La norma è stata applicata per configurare il reato relativo all'acquisto di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente (cocaina) non per uso esclusivamente personale.
Principio del ne bis in idem
Il ricorso invoca la violazione del divieto di essere giudicati due volte per gli stessi fatti; la Corte ha ritenuto però che la questione non fosse stata specificamente dedotta in appello e perciò preclusa, senza entrare nel merito della sovrapposizione fattuale.
Istituto della continuazione (cumulo/quantificazione della pena)
La Corte d'appello ha valutato la gravità e la molteplicità dei fatti per determinare l'aumento di pena dovuto al vincolo della continuazione; la Cassazione ha ritenuto che non siano state formulate censure specifiche contro tali emendamenti motivazionali.
Principio di preclusione processuale (materie devolute in appello)
richiamato implicitamente nel testo
Questioni non specificamente dedotte in sede di impugnazione in appello sono precluse in sede di cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che non erano stati oggetto di specifica impugnazione in appello.
Massime di principio
- In Cassazione difficilmente saranno esaminate questioni che non siano state specificamente dedotte in sede di appello: è essenziale sollevare e motivare in modo puntuale tutte le censure già in appello per non incorrere nella preclusione.
- Per contestare il ne bis in idem occorre dimostrare concretamente l'identità degli elementi di fatto e di diritto tra i procedimenti (date, oggetto, svolgimento): enunciazioni generiche non sono sufficienti.
- Quando si censura la motivazione di merito (es. ruolo concreto dell'imputato o gravità dei fatti), è necessario indicare le specifiche lacune logico-giuridiche o le incongruenze della decisione impugnata, non limitandosi ad affermazioni generiche.
- Le doglianze sull'aumento di pena per continuazione devono contenere una critica puntuale al criterio applicato dal giudice (es. erronea valutazione della molteplicità o della gravità) e, se possibile, formuleggiare una rivalutazione alternativa.
- Se si ritiene che fatti siano stati già giudicati in altro processo, conviene produrre in appello la documentazione probatoria della precedente sentenza irrevocabile e spiegare nel dettaglio i punti di sovrapposizione.
- La mancata specificità nell'impugnazione può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso in Cassazione ma anche la condanna alle spese e a sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende).
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