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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29337/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per due motivi: 1) diniego dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), contestando che la Corte territoriale abbia escluso la tenuità basandosi su conversazioni chat ritenute indicative di un'attività di spaccio sistematica, senza però compiere una valutazione concreta e complessiva dei requisiti di tenuità; 2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.) in relazione alla fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, nonostante la giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite) abbia ammesso la compatibilità tra la fattispecie attenuata e l'attenuante del lucro di speciale tenuità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Sulla prima doglianza ha accertato che la Corte territoriale ha escluso la non punibilità per tenuità sulla base di affermazioni meramente congetturali tratte dai messaggi, senza la necessaria valutazione concreta e integrata degli elementi indicati dall'art. 133 c.p. Sulla seconda ha rilevato l'erronea affermazione di incompatibilità tra l'art. 62 n.4 c.p. e l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, richiamando il principio delle Sezioni Unite che ne ha invece riconosciuto la compatibilità. Pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Brescia.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Fattispecie di lieve entità per reati in materia di stupefacenti; nel caso applicata alla detenzione per spaccio di quantità limitate di droga (qui marijuana 34,83 g e hashish 1,8 g, con assoluzione per la prima quantità in primo grado).

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; richiede valutazione complessiva e concreta delle modalità del fatto, grado di colpevolezza e danno/pericolo (art. 133 c.p.). La Corte ha rilevato che non può essere esclusa sulla base di semplici indizi o affermazioni congetturali.

  • art. 62, n. 4 c.p.

    Circostanza attenuante per il lucro di speciale tenuità. Le Sezioni Unite hanno affermato la compatibilità di questa attenuante con la fattispecie di lieve entità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; pertanto il giudice di merito non può escluderla come incompatibile senza adeguata motivazione.

  • art. 133, comma 1 c.p.

    Criteri di determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) che devono essere considerati nella valutazione della particolare tenuità ex art. 131-bis.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020

    Principio secondo cui la circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità è compatibile con la fattispecie attenuata dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016

    Richiamata per il principio che il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta.

Massime di principio

  • La valutazione della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede un esame complessivo e motivato delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo: elementi meramente indiziari o conversazioni non possono da soli escludere la tenuità.
  • La circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.) è compatibile con la fattispecie attenuata dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; il giudice deve valutare concretamente la sussistenza del lucro di speciale tenuità e non può affermarne l'incompatibilità in astratto.
  • L'abitualità della condotta o la commissione di più reati non può essere desunta in modo definitivo da elementi probatori non valutati nel merito: per costituire ostacolo all'applicazione delle cause di non punibilità o attenuanti serve accertamento concreto e motivato.
  • Se il giudice di merito fonda il rifiuto di benefici (non punibilità o attenuanti) su fatti non contestati o su valutazioni congetturali, la Corte di Cassazione può annullare con rinvio per una nuova valutazione da parte del giudice di merito.
  • In situazioni simili è utile per la difesa sollecitare una motivazione puntuale del giudice su come i fatti concreti incidano sui requisiti di tenuità o sulle attenuanti, producendo elementi che dimostrino l'assenza di abitualità e la reale esiguità del lucro.

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