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Provvedimento

Deliberazione n. 250 del 17/04/2026

Provvedimento del 17 aprile 2026

Garante Privacy250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Instagram senza consenso. Il dirigente competente aveva già ingiunto alla piattaforma di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il Collegio ratifica l’operato d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno del Garante.

Ratifica di misura d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di misura urgente per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito su piattaforma digitale

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell’ambito della procedura speciale prevista per i casi di c.d. revenge porn. Il procedimento nasce da una segnalazione dell’interessata, che ha rappresentato il rischio di diffusione senza consenso, tramite Instagram, di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, norma che attribuisce al Garante il compito di ricevere le segnalazioni relative a ipotesi di possibile invio, cessione, pubblicazione o diffusione di materiale sessualmente esplicito tramite piattaforme digitali senza consenso. La disposizione prevede una decisione dell’Autorità entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione, con applicazione degli artt. 143 e 144 del Codice.

È richiamato inoltre l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salvo successiva ratifica del Collegio.

Segnalazione e attività istruttoria

La persona interessata ha comunicato di trovarsi in una delle situazioni considerate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Instagram. Sulla base della verifica di compatibilità della segnalazione con il quadro normativo richiamato, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 152 del 3 aprile 2026.

La nota di trasmissione del 3 aprile 2026 è stata inviata al gestore della piattaforma, e nel procedimento sono state acquisite le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, oltre alla documentazione in atti.

Misure imposte con il provvedimento d’urgenza

Il provvedimento urgente ha disposto nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione, ai soli fini probatori, dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del provvedimento d’urgenza

Il Collegio, riunito il 17 aprile 2026, ha ratificato il provvedimento n. 152/2026 adottato d’urgenza dal dirigente competente. La ratifica è stata effettuata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, confermando le misure già disposte per impedire la diffusione del materiale segnalato e preservarne l’eventuale rilevanza probatoria.

Punti principali

Presupposto normativo e competenza del Garante

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative al possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso attraverso piattaforme digitali, anche da parte di minori ultraquattordicenni. La norma impone una decisione entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, secondo gli artt. 143 e 144 del Codice.

Segnalazione dell’interessato e intervento urgente

La persona interessata ha segnalato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Instagram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza il provvedimento n. 152 del 3 aprile 2026.

Misure ingiunte alla piattaforma

Con la determinazione urgente sono state ordinate a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited due misure principali: impedire immediatamente la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; conservare, ai soli fini probatori, l’eventuale materiale che la piattaforma dovesse acquisire in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica finale del Collegio

Il Garante, riunito il 17 aprile 2026, prende atto della determinazione dirigenziale e la ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 (regolamento del Garante n. 1/2019, come richiamato nel testo), confermando così il provvedimento d’urgenza adottato nei confronti dei gestori della piattaforma.

Come è indicizzato

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