Ordinanza n. 43/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 699/2025, resa tra le parti, per la riforma dell’ordinanza Tar Sicilia 4 dicembre 2025, n. 699/2025 resa nel ricorso iscritto al rg 2012/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia - Palermo, Sez. II, che aveva respinto la domanda di sospensione dell'esito della prova concorsuale e degli atti connessi, incluso il quesito n. 24
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro il rigetto, da parte del TAR, della domanda diretta a sospendere l'esito della prova relativa al concorso pubblico regionale, indetto per il reclutamento di funzionari psicologi. La contestazione riguardava, in particolare, il quesito n. 24, relativo all'art. 1 del d.lgs. 502/1992, rispetto al quale il sistema aveva considerato erronea la risposta fornita dal candidato, detraendogli 0,15 punti. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della sopravvenuta graduatoria. Il Collegio ha ritenuto l'eccezione infondata, precisando che l'appello riguardava l'atto di arresto procedimentale costituito dal rigetto della tutela cautelare, autonomamente impugnabile, mentre l'impugnazione della graduatoria sopravvenuta pendeva in primo grado ed era estranea alla fase cautelare d'appello. Nel merito cautelare, il candidato ha fatto valere l'illegittimità della valutazione del quesito, sostenendo l'ambiguità o genericità delle risposte prospettate.
La decisione
Il CGARS ha ritenuto sussistenti, a un primo sommario esame, sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. In particolare, ha considerato prima facie decettiva, per la sua genericità, la risposta indicata dal sistema come corretta al quesito n. 24, anche in relazione al profilo professionale da reclutare. Poiché risultavano astrattamente corrette entrambe le risposte in esame, il Collegio ha accolto parzialmente l'appello e riformato l'ordinanza cautelare del TAR, disponendo, fino alla decisione di merito, la sospensione interinale della sottrazione di 0,15 punti al candidato. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.
art. 1 d.lgs. 502/1992
Norma richiamata nel quesito concorsuale controverso, riguardante il Servizio sanitario nazionale; il Collegio ha rilevato in via cautelare la possibile correttezza di entrambe le risposte sottoposte al candidato.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, l'impugnazione dell'ordinanza del TAR che costituisce un arresto procedimentale può conservare il proprio interesse anche dopo la sopravvenienza della graduatoria, quando l'impugnazione di quest'ultima pende separatamente in primo grado e non è oggetto della fase cautelare d'appello.
- In una procedura concorsuale, la presenza di un quesito formulato in modo genericamente decettivo e di più risposte prima facie corrette integra fumus boni iuris sufficiente, nella fase cautelare, a giustificare la sospensione degli effetti della risposta errata attribuita dal sistema.
- Quando una risposta a un quesito concorsuale è stata considerata erronea dal sistema, ma due opzioni risultano potenzialmente corrette, il giudice può disporre interinalmente la neutralizzazione della penalizzazione corrispondente, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità della prova.
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