Sentenza n. 943/2026 - Napoli, Sezione 9
Per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 294/2024 emessa e pubblicata in data 20.3.2024 dal Tribunale di Benevento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva condannato il Ministero alla regolarizzazione contributiva e al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Benevento. Tale sentenza aveva imposto al Ministero dell'Istruzione e del Merito di regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente mediante il versamento all'INPS dei contributi relativi al rapporto di lavoro subordinato svolto dal 23 ottobre 2013 al 31 luglio 2014, oltre al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'infruttuosa notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, senza che il Ministero avesse adempiuto. Ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. L'INPS ha eccepito di non essere il soggetto obbligato all'adempimento, spettando esclusivamente al Ministero il versamento dei contributi; nessuna censura era stata inoltre formulata contro l'operato dell'Istituto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, poiché la sentenza del Tribunale di Benevento era stata notificata all'amministrazione, era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 ed era intervenuto il passaggio in giudicato. In assenza di prova dell'adempimento, ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario competente, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti dell'INPS.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora; nel caso concreto essa è stata stabilita nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 115 c.p.a.
Richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 479 c.p.c.
La notificazione della sentenza in forma esecutiva presso la sede dell'amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione; a seguito della modifica normativa, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.
artt. 55 e 56 d.P.R. n. 115/2002
Regolano, secondo quanto richiamato dal TAR, la liquidazione delle spese e del compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
- Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, rilevano la notificazione del titolo esecutivo, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato della sentenza.
- In assenza di prova dell'adempimento del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento fino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
- Quando il titolo giudiziale pone l'obbligo di versare contributi a carico dell'amministrazione datrice di lavoro, l'ente previdenziale destinatario dei versamenti non è tenuto a dare esecuzione al giudicato se non è destinatario dell'obbligo di pagamento e non sono state formulate censure nei suoi confronti.
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