Ordinanza n. 1776/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, (Sezione Terza ter), 12 marzo 2026, n. 4645, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III ter, che aveva accolto il ricorso di primo grado concernente l’accesso a un contributo economico riconducibile al programma PNRR “Parco Agrisolare”
Esito
Favorevole al resistente (beneficiario contributo)
Prevale il privato
La controversia
Il GSE ha appellato la sentenza di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Dall’ordinanza emerge che la controversia riguarda la legittimità dell’esclusione o del diniego di accesso a un contributo economico nell’ambito della Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 del PNRR, denominato “Parco Agrisolare”. La questione di merito investe, in particolare, la coerenza della causa di esclusione applicata con il principio di tassatività delle cause di esclusione dall’ammissione ai contributi economici. Il testo non specifica ulteriori motivi d’appello né l’esatta causa concreta di esclusione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare proposta dal GSE, senza definire il merito dell’appello. Nella comparazione degli interessi, ha attribuito prevalenza alle esigenze della società agricola appellata di accedere al contributo, valorizzando la necessità di rispettare la tempistica connessa al programma PNRR “Parco Agrisolare”. La Sezione ha tuttavia rilevato che la controversia implica principi di diritto meritevoli di approfondimento nel giudizio di merito, soprattutto in relazione al principio di tassatività delle cause di esclusione dai contributi. Ha demandato al Presidente titolare della Sezione la fissazione della trattazione nel merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello; l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado è stata respinta.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia di una sentenza favorevole al beneficiario di un contributo può essere negata quando la comparazione degli interessi attribuisce prevalenza all’esigenza del beneficiario di accedere tempestivamente alle risorse, soprattutto se il contributo è collegato a una misura PNRR con scadenze attuative.
- La questione della compatibilità di una causa di esclusione dall’ammissione a contributi economici con il principio di tassatività può richiedere un approfondimento nella fase di merito e, da sola, non impone l’accoglimento della domanda cautelare di sospensione della sentenza di primo grado.
- Quando la controversia cautelare presenta particolare delicatezza per la rilevanza degli interessi coinvolti e per i principi di diritto da approfondire, il giudice può respingere la cautela e disporre la sollecita fissazione della trattazione nel merito.
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